CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, n. 12304 – In tema di reddito d’impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda