CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2019, n. 14321 – Nel caso in cui i professionisti si associno «per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi dell’attività», senza trasferire all’associazione la titolarità dei rapporti di prestazione d’opera, la relativa legittimazione attiva fa capo esclusivamente ai singoli associati interessati