CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2018, n. 17192

Professionisti – Avvocato – Sospensione dall’esercizio della professione – Mancato pagamento dei contributi

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. Con l’impugnata sentenza il CNF confermava la delibera del COA di Roma che aveva sospeso l’Avv. I. L. dall’esercizio della professione <<per mancato pagamento dei contributi>>.

2. L’avv. I. ricorreva per quattro motivi – ulteriormente illustrati da memoria – cui resisteva con controricorso il COA che in limine eccepiva la tardività del ricorso.

3. L’eccezione formulata dal COA è fondata giacché la sentenza del CNF è stata notificata al ricorrente il 23 ottobre 2011, mentre il ricorso alla Corte è stato notificato soltanto il 22 dicembre 2011, quindi oltre i trenta giorni stabiliti dall’art. 36, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247 (Cass. sez. un. n. 16993 del 2017; Cass. sez. un. n. 9031 del 2014).

4. E dovendosi a riguardo altresì ricordare – in ragione del contenuto della memoria depositata dal ricorrente – che queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di chiarire che: <<Le disposizioni contenute nell’art. 36 dell’ordinamento forense contengono un’eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione>> (Cass. sez. un. n. 21110 del 2017; Cass. sez. un. n. 11342 del 2013).

5. Ciò che appare sufficiente anche ad escludere le perplessità di ordine costituzionale evidenziate dal ricorrente.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali, che si liquidano in € 3.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi liquidati in € 200,00, agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.