CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 agosto 2018, n. 21313
Tributi – IVA – Redditi d’impresa – Accertamento – Contenzioso tributario
Ritenuto che
– la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a redditi di impresa ed iva su un’attività di intermediazione immobiliare; in particolare, l’Ufficio ha imputato a talune compravendite la provvigione del 4%, anziché del 2% ed, inoltre, rettificato il valore di alcune compravendite in rapporto al dichiarato;
– il contribuente ha dedotto la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, lamentando “gravi errori di calcolo” che renderebbero impossibile ricostruire l’imponibile accertato;
– la Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione distaccata di Livorno, confermando la decisione della commissione tributaria provinciale, ha respinto il ricorso escludendo la nullità dell’atto impugnato, in quanto l’avviso, ‘pur contenendo meri errori di redazione, ha dato contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richieste tali da non compromettere il diritto di difesa, peraltro ampiamente esercitato. Né si può ritenere che lo stesso ufficio non abbia chiarito la portata di detti errori materiali ove, nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado ha compiutamente puntualizzato la portata dei refusi sulle cifre evidenziando che gli stessi non risultano aver variazioni all’effettiva quantificazione dell’accertamento ed alle motivazioni sottese a suo fondamento’;
– ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di impugnazione cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo il contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 43, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 600 del 1973, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laddove la sentenza ha ritenuto idonea la motivazione posta a base dell’avviso di accertamento e comunque non lesiva del diritto di difesa.
1.1. Il motivo è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente si osserva che la doglianza cade su profili di fatto della motivazione e, pertanto, essa avrebbe dovuto essere dedotta come vizio o carenza di motivazione e non come violazione di legge.
1.2. Fermo tale rilievo, la sentenza impugnata, nel richiamare quanto già stabilito sul punto dal primo giudice, ha comunque osservato che gli errori di redazione (dedotti con riguardo ad un modesto differenziale sul reddito dichiarato dal contribuente, ma poi risultati insussistenti) non erano stati tali da menomare la motivazione dell’avviso, tanto che quest’ultimo era stato compiutamente impugnato dal contribuente, che aveva potuto avere, fin dall’inizio, piena contezza della pretesa.
1.3. La pronuncia è motivata e, dunque, insindacabile in questa sede, anche tenuto conto – ad effettiva esclusione della rilevanza degli errori lamentati – degli ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso (pag.5) in relazione alle percentuali provvisionali applicate e alle altre rettifiche sulle vendite, in particolare dalla sesta alla dodicesima vendita.
2. Con il secondo motivo il contribuente lamenta l’omessa pronuncia circa un fatto decisivo, nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riguardo al denunciato ‘grave’ errore di calcolo nella determinazione di una parte dell’imponibile accertato.
2.1. Il motivo è anch’esso infondato, in quanto il giudice di secondo grado ha accertato l’insussistenza di un errore significativo e pregiudizievole per il diritto di difesa, come risulta dalla motivazione sopra riportata; analogamente il giudice di primo grado (la cui valutazione è stata recepita in appello) aveva già chiarito in modo analitico la portata dei refusi e dimostrato la non significativa incidenza dell’errore sulla quantificazione dell’effettiva entità dell’accertamento; a tale proposito occorre, altresì, precisare che la parte della motivazione in cui ha riportato che l’importo di € 32.433,33 era frutto di errore di calcolo “non ricostruibile logicamente”, era nell’ambito delle deduzioni del contribuente e non costituiva affatto un’affermazione propria dell’organo giudicante; la decisione di merito, inoltre, ha motivato, come detto, circa l’inidoneità dei suddetti errori ad influire sul diritto di difesa. Ne consegue che è preclusa in questa sede una diversa valutazione nel merito.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– condanna P.A. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in € 5.600,00, oltre le spese prenotate a debito.