CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2021, n. 21965 – Il vizio denunciabile deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni tali che la decisione possa ritenersi affetta da un vulnus motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, va conseguentemente esclusa la scrutinabilità delle doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall’organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità