CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 maggio 2018, n. 13981
Trattamento previdenziale in corso – Ricalcolo alla stregua del maggior importo dei contributi versati – Diritto all’importo differenziale – Limite prescrizionale – Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Fruibilità di contribuzione volontaria mai allegata dalle parti in causa – Sussiste
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 20 agosto 2012, ha accolto l’appello proposto da A.R., nei confronti dell’INPS, avverso la sentenza di primo grado, e per l’effetto ha condannato l’INPS ad erogare, nei limiti della prescrizione quinquennale, la differenza tra il trattamento previdenziale in corso e il ricalcolo alla stregua del maggior importo dei contributi versati, nel periodo dal 14 luglio 1963 al 15 luglio 1969 ovvero ad erogare, in alternativa, secondo opzione del lavoratore, la pensione facoltativa per i predetti contributi.
2. Ricorre l’INPS, con ricorso affidato a tre motivi; resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, A.R..
3. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., e nullità della sentenza, l’INPS, riportando puntualmente la questione sulla quale il giudice era chiamato a pronunciarsi e richiamando gli atti introduttivi del gravame e gli atti del giudizio di primo grado – incentrato sull’utilizzabilità ai fini della ricostituzione del trattamento di vecchiaia già liquidato all’originario ricorrente (e non di anzianità come si evince dalla sentenza impugnata) o, in subordine, della costituzione di un autonomo trattamento, di contributi versati nell’assicurazione facoltativa disciplinata dalla Convenzione tra F.I.G.C. e INPS – assume che la Corte marchigiana sarebbe incorsa in omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere affermato la fruibilità di contribuzione volontaria mai allegata dalle parti in causa, senza darsi carico di precisare se la provvista in questione dovesse essere utilizzata ai fini della ricostituzione del trattamento di vecchiaia in godimento ovvero della costituzione di autonoma pensione facoltativa, sulla base delle domande proposte dall’appellante.
4. Il motivo è meritevole di accoglimento.
5. Questa Corte di legittimità ha chiarito che la sentenza è nulla, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod.proc.civ., solo quando risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero quando la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee, anche per intima contraddittorietà, a rivelarne la ratio decidendi (cfr., fra le tante, Cass. 18 settembre 2009, 20112 e successive conformi).
6. Nel caso di specie, la succinta motivazione della sentenza impugnata, riferita, peraltro, a beneficio pensionistico in godimento diverso da quello del quale si controverte, non si appalesa idonea a svelarne la ratio decidendi atteso che nessun argomento espone a conforto dell’apodittico riconoscimento, per l’ex calciatore professionista divenuto lavoratore dipendente nell’anno di introduzione, nell’ordinamento, del trattamento pensionistico per i calciatori professionisti, del diritto a fruire dei contributi versati in forza dell’assicurazione facoltativa disciplinata dalla Convenzione tra le Leghe dei calciatori professionisti e l’INPS, con opzione, come recita il dispositivo («secondo opzione dell’appellante») a pretendere, dall’INPS, il ricalcolo del trattamento in godimento o la pensione facoltativa.
7. Tanto basta per accogliere il primo motivo del ricorso, assorbite le ulteriori censure; la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio ad altra Corte d’appello, indicata in dispositivo, che procederà ad esame del gravame e alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna.
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