Corte di Cassazione sentenza n. 21395 depositata il 30 agosto 2018 – Fallimento – Per gli atti che dispongono l’ipoteca, l’annotazione nei registri immobiliari del trasferimento, da farsi a margine dell’iscrizione ipotecaria, ha carattere necessario e, quindi, costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento