Corte di Cassazione sentenza n. 22221 depositata il 3 novembre 2016 – L’art. 5 comma 3 del D.Lgs 147/2015 prevede che l’accertamento di un maggior valore dell’azienda o degli immobili ceduti ai fini dell’imposta di registro non permette di presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette. Per provare l’esistenza di una maggiore plusvalenza occorre fornire ulteriori elementi di prova