Corte di Cassazione sentenza n. 27669 depositata il 21 settembre 2022
controllo del contenuto formale della fattura da parte del committente o cessionario inclusa l’aliquota applicata
RILEVATO CHE
1. con sentenza 262/10/14 del 17/06/2014 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia (di seguito CTR) rigettava l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone (di seguito CTP) n. 35/02/13, che aveva accolto il ricorso di Venezia Loft s.r.l. in liquidazione (di seguito, Venezia Loft) avverso un atto di irrogazione sanzioni, con il quale veniva contestata alla società contribuente la omessa regolarizzazione della fattura n. 10 del 22/06/2006, emessa da TCI s.r.l. con l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata (10%) in luogo di quella ordinaria;
1.1 la CTR respingeva l’appello di AE osservando, tra l’altro, che non spettavano al cessionario valutazioni giuridiche concernenti la regolarità dell’aliquota IVA applicata, dovendo limitarsi la valutazione di quest’ultimo alla verifica della correttezza dei requisiti formali;
2. avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. Venezia Loft non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di Venezia Loft di attivarsi per la regolarizzazione della fattura emessa da TCI s.r.l. con un’aliquota non corrispondente a quella dovuta in relazione alla natura del bene oggetto di cessione (bene destinato ad un uso non residenziale);
1.1 il motivo è fondato;
1.2 secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l’identificazione dell’atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l’imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l’inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all’imponibilità dell’operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario» (Cass. n. 14275 del 08/07/2020; conf. Cass. n. 13032 del 14/05/2021);
1.2.1 in buona sostanza, il controllo richiesto al cessionario o al committente dall’art. 6, ottavo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota ed all’ammontare dell’imposta e dell’imponibile. La regolarizzazione richiesta al cessionario o committente consiste nel fornire le indicazioni dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale appunto elenca gli elementi da inserirsi nella fattura (Cass. 23256 del 27/09/2018; Cass. n. 15303 del 21/07/2015);
1.2.2 ciò fatte salve le ipotesi in cui il cessionario/committente di beni o servizi non si limiti ad operare ab externo sul solo rapporto di rivalsa ma incida direttamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condotta esigibile quella relativa al controllo ed al vaglio critico della qualificazione fiscale dell’operazione, come avviene nel caso di dell’inversione contabile (Cass. n. 12138 del 14/04/2022);
1.3 nel caso di specie, la CTR ha affermato che il cessionario non poteva regolarizzare la fattura perché ciò avrebbe comportato un giudizio giuridico sulla regolarità dell’aliquota applicata dal venditore, giustificata con il richiamo alla legge agevolativa;
1.4 le superiori affermazioni, peraltro, non sono rispettose dei superiori principi di diritto;
1.4.1 invero, da un lato, come si evince dalla trascrizione della fattura, effettuata in ricorso ai fini della sua autosufficienza, nessuna giustificazione il cedente ha fornito nel contesto del documento in ordine all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% anziché dell’aliquota ordinaria;
1.4.2 dall’altro, il controllo formale del documento, come evidenziato più sopra, riguarda anche l’ammontare dell’aliquota applicata e, in mancanza di una giustificazione giuridica in ordine all’applicazione di un’aliquota ridotta risultante dalla fattura, la società contribuente avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione della fattura con l’applicazione dell’aliquota ordinaria;
2. in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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