Corte di Cassazione sentenza n. 2821 depositata il 26 gennaio 2018 – In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona gia’ dichiarata fallita, l’inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito – se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito – puo’ essere dichiarata, ai sensi della L. Fall., art. 44, nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa