Corte di Cassazione sentenza n. 3727 depositata il 15 febbraio 2018
ICI – MODIFICHE DI RENDITA – NOTIFICA AI PROPRIETARI
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4367/44/2016, depositata il 12 maggio 2016, non notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto nei confronti del Comune di Forio dai signori D.L.V. e C.M., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso dei contribuenti avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2006, con il quale l’ente locale aveva contestato ai contribuenti il carente versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento.
Avverso la pronuncia della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Comune.
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 342 de 2000, art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e del D.M. n. 701 del 1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha disatteso l’eccezione relativa all’inefficacia della rettifica della rendita catastale per difetto di notifica. I presupposti di fatto non sono in contestazione tra le parti, trattandosi di rettifica di rendita catastale, determinata in Euro 40.763,99 a fronte di quella proposta dalle parti di Euro 19600,00 con denuncia DOCFA del 2008, con messa in atti della rendita rettificata dall’Ufficio nel 2009, senza che essa che sia stata notificata.
Ne consegue che ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, perché l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, occorre che lo stesso sia notificato diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).
La pronuncia impugnata non ha fatto quindi corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (sulla scia di Cass. sez. unite 9 febbraio 2011 n. 3160, cfr., più di recente Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682 e Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825) secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, non obbligando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, il contribuente ad impugnare l’atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo e neanche potendo ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).
Del tutto erroneo è il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, alla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 11 del 26 ottobre 2005, che non potrebbe legittimare la conclusione assunta dalla CTR in contrasto con la norma primaria e che, d’altronde, è in modo non pertinente richiamata riguardo a rettifica in autotutela, che è altro rispetto all’ordinario potere di accertamento ed eventuale rettifica da parte dell’Amministrazione della congruità della rendita dichiarata dai contribuenti con il ricorso alla cd. procedura DOCFA. L’esito favorevole ai contribuenti è, d’altronde, in linea con la pronuncia (sentenza della CTP di Napoli n. 8888 del 7 dicembre 2015, depositata il 16 maggio 2016, passata in giudicato come da relativa attestazione), che i ricorrenti medesimi hanno invocato, con la memoria depositata in atti, quale giudicato esterno, in relazione a successivo anno d’imposta (2009), sopravvenuto alla notifica del ricorso per cassazione avverso la pronuncia in questa sede impugnata, basato sulle medesime questioni di fatto e di diritto.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti.
Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito del giudizio, restando quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, a carico dell’amministrazione controricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna il Comune contro ricorrente al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.
Motivazione Semplificata.
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