Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 33263 depositata il 9 settembre 2022
vizio di motivazione – misure cautelari
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/03/2022, il Tribunale di Verbania ha annullato, per la ritenuta insussistenza del periculum in mora, il decreto di sequestro preventivo emesso – per quanto qui rileva – a fini di confisca del profitto del reato continuato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 5) a L.D., L.G., F.R., C.A. e R.G., con riferimento alle dichiarazioni IRES e IVA 2021 presentate da S. s.r.l.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, deducendo violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per essere la motivazione dell’ordinanza meramente apparente, di fatto Si censura il provvedimento per aver escluso il periculum ignorando plurime circostanze ritenute decisive nel decreto annullato. Il ricorrente evidenzia che i beni confiscabili alla S. erano costituiti solo da somme di danaro, in cui consisteva il profitto del reato (non essendo possibile la confisca per equivalente dei beni sociali, dal momento che la S. operava anche lecitamente), e che il Tribunale aveva del tutto ignorato la personalità degli indagati e il loro comportamento nella gestione dei beni sequestrabili a fini di confisca, con particolare riguardo: alla costituzione di società di capitale avvalendosi di prestanome, anche al fine di eludere le misure interdittive antimafia: alla riconducibilità agli indagati anche di altre società (I.S. s.r.l. e E.I. s.r.l.), a mezzo delle quali erano state svolte operazioni ritenute allarmanti (cfr. pag. 3 del ricorso), e tuttavia ignorate dal Tribunale nonostante il pericolo di dispersione insito nelle operazioni medesime.
3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della S. avv. D. sollecita una declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto del Si deduce anzitutto l’intervenuta formazione del giudicato cautelare, avendo questa Suprema Corte dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. avverso altra ordinanza fondata sulle medesime ragioni logico-giuridiche. Si esclude poi la configurabilità di una violazione di legge, avendo il Tribunale compiutamente esposto le ragioni della ritenuta insussistenza di un pericolo di dispersione (solidità ed effettiva operatività della società, saldo ampiamente attivo s del conto corrente), prendendo comunque in considerazione quanto affermato dal G.i.p. in ordine al pericolo di dispersione desunto dalle operazioni indicate ma ritenendo tali operazioni inidonee a concretare il predetto pericolo.
4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento dell’ordinanza, ritenendo la motivazione apparente nella parte in cui non aveva considerato il pericolo derivante dalle operazioni indicate dal ricorrente.
5. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della S. replica alle conclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento delle argomentazioni già precedentemente svolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene anzitutto il Collegio che non possa essere condiviso il riferimento al giudicato cautelare contenuto nella memoria difensiva, fondato sul fatto che il ricorso proposto dalla Pubblica Accusa, avverso l’ordinanza del Tribunale di Verbania che aveva annullato altro decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. nel medesimo procedimento riguardante la S., è stato recentemente dichiarato inammissibile con sentenza n. 26980 del 20/04/2022.
Se è vero, infatti, che i due giudizi incidentali presentano una pluralità di punti di contatto – tanto che il Tribunale, nel ritenere anche questa volta insussistente il periculum in mora, fa espresso riferimento alla propria precedente ordinanza, sottolineando l’insussistenza di elementi di novità (cfr. la quinta pagina del provvedimento, privo di numerazione) – è anche vero che la nuova misura cautelare reale, applicata dal G.i.p. con l’ordinanza annullata, concerne i reati di dichiarazione fraudolenta rubricati al capo 5): fattispecie del tutto diverse, anche quanto alle condotte in contestazione, rispetto alla truffa aggravata di cui al capo 4), alla quale si riferiva il precedente sequestro.
2. Colgono invece nel segno i rilievi difensivi formulati con riferimento all’odierno ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Costituisce un principio del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, quello per cui «in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.» (così ad es. Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01); altrettanto pacifico deve poi ritenersi l’ulteriore principio per cui «in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 – 01).
In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve osservarsi che il Tribunale di Verbania ha esplicitamente preso in considerazione gli elementi valorizzati dal G.i.p. a sostegno del pericolo di dispersione delle risorse suscettibili di confisca, e della conseguente necessità di anticipare gli effetti di quest’ultima attraverso il sequestro preventivo (cfr. la terza pagina del provvedimento, in cui il Tribunale richiama espressamente il giudizio prognostico formulato in sede applicativa alla luce delle condotte degli amministratori di fatto della S., L.G. e L.D., con particolare riferimento all’impiego di considerevoli risorse nella disponibilità di quest’ultima e della RO.TRAS. s.r.l. per l’acquisto di proprietà immobiliari, ovvero altri investimenti sempre riconducibili ai gestori effettivi delle società, ovvero a soggetti collegati a questi ultimi). Il Tribunale ha peraltro ritenuto tali risultanze (oltre che meramente ripropositive di quanto dedotto a sostegno della precedente domanda cautelare) insufficienti a fondare il periculum in mora, alla luce della documentazione attestante una buona capitalizzazione, l’effettività dell’esercizio di attività commerciali (non potendosi quindi in alcun modo definire le società come “cartiere”), la consistenza del patrimonio netto e dell’utile di esercizio 2020, la piena solvibilità confermata anche dall’entità delle somme rinvenute sul conto sottoposto a sequestro, utilizzato soprattutto per il pagamento degli stupendi (cfr. la quinta e la sesta pagina dell’ordinanza impugnata).
Alla luce di quanto precede, deve osservarsi che, se è vero che la decisione adottata dal Tribunale di Verbania può risultare opinabile, anche in relazione a quanto dedotto dal P.M. ricorrente in ordine al modus operandi dei L. (cfr. pag. 3 del ricorso), è anche vero che la motivazione del provvedimento impugnato, pur improntata ad una sintesi estrema, non può essere ritenuta mancante, né meramente apparente. Pertanto, tale percorso argomentativo non può essere oggetto delle rivisitazioni critiche auspicate dal P.M. ricorrente.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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