Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27766 depositata il 24 giugno 2019
Dichiarazione Iva – Omessa presentazione – Sentenza del giudice tributario – Favorevole al contribuente – Vincolatività per il giudice penale – Non sussiste
E’ legittima la condanna dell’imputato per omessa presentazione della dichiarazione Iva qualora la decisione del giudice tributario favorevole al contribuente le valutazioni ivi contenute non potevano comunque essere considerate prove nuove o sopravvenute, anche per la considerazione che non si tratta di accertamenti fattuali, ma dell’interpretazione giuridica di residenza fiscale ed esterovestizione con un’interpretazione che non vincola il giudice penale, che può procedere autonomamente alla valutazione della fattispecie
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 14 marzo 2018, pronunciata nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza Cass., Sez. 4, 30 marzo 2017, n. 25008, la Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dall’interessato in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 78 del 10 gennaio 2014, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro del 20 dicembre 2012, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per l’omessa presentazione della dichiarazione Iva di una società.
2. – Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, con il quale deduce: 1) il mancato rilievo dell’incompetenza territoriale della Corte d’appello a provvedere sull’istanza di revisione; 2) vizi della motivazione in relazione alla mancata considerazione, ai fini della revisione, della prova nuova rappresentata da una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che escluderebbe la sussistenza del presupposto fattuale del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, deve rilevarsi che – a prescindere dalla correttezza della soluzione giuridica adottata ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., che non può essere oggetto di sindacato in questa sede – la Corte d’appello dell’Aquila è stata individuata espressamente come competente per il giudizio di rinvio dalla sentenza di annullamento con rinvio (Cass., Sez. 4, 30 marzo 2017, n. 25008), con statuizione definitiva. Era pertanto sottratta alla stessa Corte d’appello ogni valutazione circa la propria competenza territoriale.
Quanto alla seconda doglianza, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente circa la richiamata decisione del giudice tributario, evidenziando che la stessa era già stata presa in considerazione in primo e secondo grado nell’ambito del giudizio penale e che le valutazioni ivi contenute non potevano comunque essere considerate prove nuove o sopravvenute, anche per la considerazione che non si tratta di accertamenti fattuali, ma dell’interpretazione giuridica delle nozioni di “residenza fiscale” e “esterovestizione”; interpretazione che non legittima la revisione e, in ogni caso, non vincola il giudice penale, che può procedere autonomamente alla valutazione della fattispecie.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.