Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45949 depositata il 13 novembre 2019
reati tributari – arresti domiciliari – autonoma valutazione del giudice
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2019, e depositata il 19 aprile 2019, il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse di B.R., ha annullato il provvedimento impositivo, nei confronti della stessa, della misura degli arresti domiciliari, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui, rispettivamente, ai capi A e G della rubrica.
Il Tribunale ha pronunciato annullamento dell’ordinanza genetica in quanto ha ritenuto che il G.i.p. non avesse proceduto ad autonoma valutazione delle ragioni da cui desumere la configurabilità del fumus commissi delicti in ordine ai reati costituenti il titolo del provvedimento di sequestro.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta carenza di autonoma valutazione da parte del G.i.p.
Si deduce che l’ordinanza genetica ha valutato il contenuto delle contestazioni con specifici commenti in punto di fatto e in punto di diritto, nelle pagine da 118 a 139, ed ha rigettato parte delle richieste avanzate dal Pubblico ministero, in particolare escludendo nei confronti di altri indagati i gravi indizi di colpevolezza per alcuni reati, nonché graduando diversamente le misure cautelari. Si aggiunge che due indagati hanno reso piena confessione, procedendo inoltre a chiamate in correità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Il Pubblico ministero ricorrente contesta che erroneamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto viziata l’ordinanza genetica per difetto di autonoma motivazione, deducendo, in particolare, che quest’ultima ha proceduto a specifici commenti in punto di fatto e di diritto nelle pagine da 118 a 139, ed ha rigettato parte delle richieste cautelari presentate dall’organo requirente.
2.1. L’obbligo di autonoma valutazione del G.i.p. che accoglie la richiesta di applicazione di misure cautelari è previsto dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; lo stesso è sanzionato, per il caso di violazione, dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. con la misura dell’annullamento del provvedimento impugnato da parte del Tribunale in sede di riesame, e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è applicabile anche in materia di procedimenti cautelari reali (cfr., per tutte, Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01).
La disposizione statuente l’obbligo di autonoma valutazione ha dato luogo ad interpretazioni non sempre convergenti. Da un lato, infatti, diverse pronunce ritengono che l’autonoma valutazione del giudice non debba ritenersi esclusa solo perché venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, osservando che valutazione autonoma non vuoi dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01). Dall’altro, però, ai fini della soluzione affermativa della sussistenza di un’autonoma valutazione, più decisioni ritengono non sufficiente che l’ordinanza, redatta con la tecnica del c.d. copia- incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni ovvero solo per alcuni indagati, ovvero gradui diversamente le misure cautelari (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450-01, e Sez. 5, n. 32444 del 01/06/2018, Vella Rv. 273580-01).
In ogni caso, sembra ragionevole ritenere che l’obbligo di autonoma motivazione del giudice abbia la funzione di assicurare l’effettività del vaglio giurisdizionale con riferimento alle singole posizioni ed alle singole contestazioni, ma non anche l’originalità grafica o linguistica del provvedimento del giudice. Invero, solo la prima delle due finalità costituisce esigenza di cui è agevole individuare il fondamento, anche costituzionale, in particolare in considerazione dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge, della sua terzietà, e dell’effettività della motivazione. Di conseguenza, il difetto di originalità linguistica o espositiva del provvedimento cautelare del giudice rileva non in sé, ma quale elemento da cui desumere l’insussistenza di un effettivo vaglio giurisdizionale; esso, quindi, non implica automaticamente una violazione dell’obbligo di autonoma motivazione del giudice.
2.2. Nella specie, il Tribunale ha escluso che vi sia stata una valutazione critica delle fonti di prova e delle richieste cautelari avanzate dal Pubblico ministero.
A fondamento di tale conclusione, l’ordinanza impugnata in questa sede osserva, innanzitutto, che il G.i.p., come espressamente indicato in premessa, ha riportato nelle pagine da 15 a 118 dell’ordinanza genetica le pagine da 2 a 138 dell’informativa della Guardia di Finanza del 23 novembre 2018. Rileva, poi, che il medesimo G.i.p., nelle successive pagine da 119 a 139 dell’ordinanza genetica, specificamente dedicata alla valutazione critica delle fonti di prova e delle richieste cautelari avanzate dal Pubblico ministero, ha riportato in termini quasi testuali, «fatta eccezione per l’aggiunta di riferimenti giurisprudenziali e di frasi stereotipate adattabili a qualunque vicenda analoga a quella in esame», le pagine da 31 a 35 dell’informativa della Guardia di Finanza dell’11 luglio 2018, le pagine da 151 a 152 dell’informativa della Guardia di Finanza del 23 novembre 2018, le pagine da 133 a 138 dell’informativa della Guardia di Finanza del 23 novembre 2018, e le pagine da 5 a 14 dell’informativa della Guardia di Finanza del 17 dicembre 2018. Aggiunge, ancora, che, stante la necessità di un effettivo vaglio giurisdizionale in ordine alle singole posizioni ed alle singole contestazioni, è irrilevante che l’ordinanza impugnata abbia: a) rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di altri coindagati in relazione al capo A, avente ad oggetto il reato di associazione per delinquere, e in relazione al capo H, avente ad oggetto il reato di autoriciclaggio; b) graduato in maniera diversificata rispetto alle richieste del Pubblico ministero le misure cautelari personali, in particolare adottando nei confronti della ricorrente la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella della custodia in carcere.
2.3. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono viziate perché apodittiche. In effetti, il Tribunale ha escluso che il provvedimento genetico abbia proceduto ad un’autonoma valutazione del quadro indiziario sulla cui base è stata disposta l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di B.R. in particolare perché lo stesso, nella parte specificamente dedicata alla valutazione critica delle fonti di prova e delle richieste cautelari, ha sostanzialmente assemblato pagine di più informative della Guardia di Finanza.
Il Tribunale, però, non ha spiegato perché questa tecnica redazionale abbia implicato il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p.
Tuttavia, era necessario fornire espresse precisazioni per plurime ragioni.
In primo luogo, infatti, gli atti riprodotti nella parte valutativa dell’ordinanza genetica non sono costituiti dalla richiesta di misura cautelare o da altri atti provenienti da una delle parti del procedimento, bensì da informative della polizia giudiziaria. In secondo luogo, poi, il G.i.p., nell’esporre le proprie valutazioni sulle fonti di prova e sulle richieste del Pubblico ministero, non ha richiamato un’unica informativa, bensì parti di ben tre diverse informative, assemblandole. Ancora, tenendo conto di quanto appena rilevato, non può essere trascurato l’impiego, nell’ordinanza genetica, di autonomi riferimenti giurisprudenziali e di “innesti” di frasi non comprese nelle informative; né, sempre in considerazione di quanto evidenziato, può essere ritenuto già in linea generale del tutto privo di significato l’elemento costituito dalla diversa graduazione della misura cautelare personale anche nei confronti della persona dell’indagata.
3. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, Sezione riesame.
Il giudice del rinvio valuterà se l’ordinanza genetica possa dirsi priva di autonoma valutazione, e, quindi, di effettivo vaglio giurisdizionale, in ordine alla sussistenza degli elementi su cui quest’ultima aveva fondato l’applicazione della misura della misura degli arresti domiciliari nei confronti di B.R., spiegando perché, eventualmente, tale conclusione debba discendere anche dall’assemblaggio di parti di distinte informative della Guardia di Finanza, corredate da “innesti” discorsivi e riferimenti giurisprudenziali introdotti ex novo dal G.i.p., e nonostante il dato della parziale diversità di conclusioni dell’ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministero pure con specifico riferimento all’indagata in questione (il riferimento è alla misura cautelare personale applicata).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, Sezione riesame.
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