CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7340 depositata il 20 marzo 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Legittimazione attiva ex liquidatore – Società estinta – Accoglimento
Rilevato che
La Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che aveva accolto il ricorso della società S.P.P.I. Srl in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 20.5.2015, avverso l’avviso di accertamento n. (…).
Secondo la CTR il ricorso era inammissibile per carenza di legittimazione ad agire in capo all’ex liquidatore della società.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società che si affida ad un motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
Con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., del D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4, avendo la CTR errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva dell’ex liquidatore della società estinta, una volta previsto che l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Il motivo è fondato.
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. n. 36892 del 2022; Cass. n. 18310 del 2023).
La sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.