CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7340 depositata il 20 marzo 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Legittimazione attiva ex liquidatore – Società estinta – Accoglimento
Rilevato che
La Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che aveva accolto il ricorso della società S.P.P.I. Srl in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 20.5.2015, avverso l’avviso di accertamento n. (…).
Secondo la CTR il ricorso era inammissibile per carenza di legittimazione ad agire in capo all’ex liquidatore della società.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società che si affida ad un motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
Con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., del D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4, avendo la CTR errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva dell’ex liquidatore della società estinta, una volta previsto che l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Il motivo è fondato.
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. n. 36892 del 2022; Cass. n. 18310 del 2023).
La sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36892 depositata il 16 dicembre 2022 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20016 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29916 - In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 31, sentenza n. 117 depositata il 20 marzo 2023 - L'estinzione della società si perfeziona dalla data di iscrizione della cancellazione della stessa dal Registro delle imprese,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…