Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 1, sentenza n. 2284 depositata il 6 settembre 2023
Sanzioni tributarie – esimente – forza maggiore – presupposti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.6826/2021, depositata il 22/12/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso della contribuente in oggetto, proposto avverso cartella di pagamento per lrpef-altro anno 2014, limitatamente alle sanzioni applicate, scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36 bis DPR 600/73.
Il primo giudice aveva accolto il ricorso introduttivo, precisando che essa contribuente non aveva esattamente adempiuto alla propria obbligazione tributaria per grave carenza di liquidità, dovuta a cause di forza maggiore, conseguente al fallimento della E SPA; società questa che aveva il compito di reperire finanziamenti bancari, facenti capo alla famiglia D , della quale essa contribuente faceva parte.
Infatti, a seguito di fallimento della predetta società, dichiarato due volte in tempi diversi, la contribuente non aveva potuto reperire finanziamenti bancari per il predetto gruppo societario al quale apparteneva.
Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate che ha lamentato l’erroneità di quanto deciso dal primo giudice, sostenendo che la crisi aziendale e di liquidità non costituisce causa di forza maggiore per potere escludere l’obbligo della contribuente di corrispondere quanto dovuto.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse dichiarare legittima, anche in relazione alle sanzioni, la cartella di pagamento impugnata. Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la contribuente in oggetto, che chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria delle spese processuali.
All’udienza del 21/12/2022, l’appello viene discusso e trattenuto in decisione sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, contrariamente a quanto rappresentato dall’appellante Ufficio, ritiene condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice a supporto della decisione adottata riguardante le sole sanzioni applicate.
Infatti, atteso che nel caso trattato è riscontrabile l’esimente della forza maggiore (art. 6 comma 5 D.Lgs. n.472/97), che si ha in presenza di fatti esterni alla volontà del contribuente, non prevedibili e comunque irresistibili, che lo obbligano a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, unitamente all’insussistenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza ai sensi dell’art. 5 comma 1 dello stesso decreto legislativo, per l’effetto, la contribuente è stata costretta a commettere una violazione tributaria (dr. Cass.- ordinanza n.3049 dell’8/2/2018).
A tale proposito, il giudice di prime cure opportunamente precisava che essa contribuente aveva dimostrato che l’omesso pagamento delle sanzioni applicate era stato provocato dalla grave carenza di liquidità intervenuta per il blocco dei fidi e per la perdita di credito nel sistema bancario, conseguente a due fallimenti della predetta E. SRL, esattamente : – al primo fallimento della E SRL, dichiarato dal Tribunale di C il poi revocato con sentenza dalla Corte di appello di C il . sentenza questa poi confermata dalla Cassazione, attesa l’insussistenza dello stato di insolvenza, con sentenza n. pubblicata il 15 marzo 2012; – al secondo fallimento della stessa E , con sentenza emessa dal Tribunale di C il 25/07/2021, impugnata innanzi alla Corte di appello di C che, con sentenza n. passata in giudicato in data aveva accertato che il giudice relatore, facente parte del Collegio che aveva dichiarato il fallimento, avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione del fascicolo in questione, in ragione di grave inimicizia esistente nei confronti del predettto D questa che avrebbe minato di “nullità la decisione impugnata” ;
Ovviamente, il primo giudice, avendo riscontrato quanto sopra illustrato, giustamente aveva ritenuto che la contribuente in oggetto, certamente non poteva immaginare che la ridetta E. SRL sarebbe stata dichiarata fallita e che tanto avrebbe comportato il blocco dei propri fidi e la perdita del credito nel sistema bancario, né, per l’effetto, era ravvisabile nel caso che ci occupa nessun profilo di colpa della contribuente, che aveva fatto uso della propria ordinaria diligenza per evitare ostacoli nell’esatto adempimento delle obbligazioni.
L’appello, quindi, non può essere accolto.
Tuttavia, attesa la particolarità delle questioni trattate e l’esistenza di giurisprudenza contrastante, ricorrono motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Spese compensate.
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