AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 235 del 2 marzo 2023
Articolo 172 del TUIR – Costi di transazione imputati ad incremento del valore fiscale della partecipazione, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istanza di interpello, presentata dalla società ALFA S.p.A. (di seguito, anche ”società istante”), è volta a ottenere il parere dell’Agenzia delle Entrate sull’interpretazione dell’articolo 83 del TUIR in merito alla deducibilità fiscale dei costi di transazione che Bidco S.p.A. (di seguito, ”Bidco”, successivamente fusa per incorporazione in ALFA S.p.A.) ha sostenuto nell’ambito dell’acquisizione della partecipazione totalitaria in TARGET (di seguito, ”Target”).
In particolare, la questione interpretativa si pone in ragione del fatto che, ad esito della fusione inversa di Bidco (OIC adopter) e Target in ALFA S.p.A. (IAS adopter), quest’ultima ha rilevato nel proprio conto economico i costi di transazione che sono stati sostenuti da Bidco nell’ambito dell’acquisizione e che erano stati da questa capitalizzati nel valore della partecipazione in Target.
La società istante fa presente che, nel corso del 2021, alcuni fondi di private equity hanno acquisito, per il tramite di Bidco, il 100% della società ALFA S.p.A. attraverso una tipica operazione di ”merger leveraged buyout”. In maggior dettaglio:
Bidco è stata costituita il … 2020;
il … 2021, Bidco ha acquisito la partecipazione totalitaria di Target;
nell’ambito dell’acquisizione, Bidco ha sostenuto costi di transazione per complessivi Euro … nel 2021 (di seguito, i ”Costi di Transazione”). Si tratta di costi derivanti prevalentemente da consulenze strategiche, legali, finanziarie e fiscali, e altri servizi accessori all’acquisizione;
successivamente, come è tipico delle operazioni di merger leveraged buyout, Bidco e Target sono state incorporate mediante fusione inversa in ALFA S.p.A. (di seguito, la ”Fusione”). La Fusione ha prodotto i propri effetti giuridici in data 1° novembre 2021. Ai fini contabili e fiscali, gli effetti sono stati retrodatati al … ottobre 2021.
Bidco ha dunque chiuso un bilancio ”prefusione” al … ottobre 2021, in cui sono confluiti i Costi di Transazione (salvo che per una piccola parte, che era già rientrata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020). In linea con i principi contabili nazionali (OIC), Bidco ha ritenuto corretto capitalizzare i costi accessori all’acquisizione (paragrafo 6, OIC 21). Pertanto, nel bilancio di Bidco relativo all’esercizio 1° gennaio 2021-26 ottobre 2021, la partecipazione in Target risultava iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo di Euro …, corrispondente alla somma del prezzo e dei Costi di Transazione.
Ai fini fiscali, i Costi di Transazione non sono stati dedotti ma sono stati imputati ad incremento del valore fiscale della partecipazione in Target, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.
Ad esito della Fusione, il bilancio di apertura di Bidco (predisposto secondo i principi contabili nazionali OIC) è stato rettificato, applicando i principi contabili internazionali IAS adottati dall’incorporante e, successivamente, è stato fatto confluire nel bilancio d’esercizio di ALFA S.p.A. relativo all’esercizio 2021. Di conseguenza, ad esito della riclassificazione, i Costi di Transazione (che erano stati capitalizzati nel bilancio OIC di Bidco) sono transitati direttamente nel conto economico di ALFA S.p.A.
Tanto premesso, la società istante chiede conferma circa il fatto che i Costi di Transazione sostenuti nel corso del 2021 da Bidco e che, per effetto della Fusione, sono stati rilevati nel conto economico 2021 di ALFA S.p.A. siano deducibili da quest’ultima ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 83 del TUIR, e ai fini IRAP, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere della società istante, i Costi di Transazione sostenuti da Bidco nel corso del 2021 che, per effetto della Fusione, risultano iscritti nel conto economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 di ALFA S.p.A. devono ritenersi deducibili nel medesimo periodo d’imposta, secondo il principio di ”derivazione rafforzata” di cui all’articolo 83, comma 1, del TUIR.
In sostanza, sia per i soggetti IAS che per i soggetti OIC diversi dalle microimprese, vi è una stretta connessione tra l’utile di bilancio e il reddito d’impresa, con una dipendenza di quest’ultimo rispetto al primo. In particolare, rilevano anche ai fini fiscali, i criteri di ”qualificazione”, ”classificazione” e ”imputazione temporale” previsti dai principi contabili adottati. Fanno eccezione i fenomeni valutativi, che rimangono assoggettati alle regole fiscali.
Ulteriori chiarimenti sono contenuti nell’articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto ministeriale 1° aprile 2009, n. 48 (”Decreto IAS”), il quale dispone che assumono rilevanza fiscale ”gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS”, senza considerare quindi le risultanze giuridico-formali delle operazioni.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo del Decreto IAS, inoltre, è prevista la disapplicazione del primo e secondo comma dell’articolo 109 del TUIR, che disciplinano la rilevanza fiscale dei costi e dei ricavi sulla base dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità e della rilevazione giuridico-formale dei fenomeni. In altre parole, i predetti principi sono derogabili laddove la rappresentazione sostanziale adottata ai fini della predisposizione di bilancio diverga.
In ogni caso, restano applicabili talune disposizioni fiscali che introducono dei limiti alla deducibilità di componenti negativi. In particolare, ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR, i componenti negativi di reddito sono deducibili se e nella misura in cui ”si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
In proposito, la società istante osserva che i costi di transazione connessi all’acquisto di una partecipazione devono considerarsi pienamente deducibili in quanto relativi a un bene (la partecipazione) che genera dividendi che sono parzialmente esclusi da imposizione.
ALFA S.p.A. fa notare che, sul tema della deducibilità dei costi di transazione, si è espressa recentemente l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 166/E del 6 aprile 2022. L’interpello aveva ad oggetto la deducibilità di costi sostenuti da una società ”bidco” (OIC adopter) per l’acquisizione di una società ”target” (IAS adopter), la quale, nel corso del medesimo esercizio, aveva incorporato mediante fusione inversa la controllante con effetti contabili e fiscali retrodatati. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità degli oneri imputati a conto economico nel presupposto che l’istante avesse ”correttamente rappresentato in bilancio gli oneri in esame”.
Sulla base del quadro normativo di riferimento e dei citati documenti di prassi, la società istante ritiene che i Costi di Transazione sostenuti da Bidco nell’ambito dell’acquisizione di Target che, per effetto della Fusione, sono transitati nel conto economico relativo al 2021 dell’incorporante (i.e. ALFA S.p.A.) possano essere dedotti da quest’ultima sia ai fini IRES che IRAP.
In particolare, la deducibilità IRES dei Costi di Transazione deve essere ammessa in applicazione del principio di ”derivazione rafforzata” previsto dall’articolo 83 del TUIR. Infatti, la corretta applicazione dei principi contabili con riguardo ai criteri di ”qualificazione”, ”classificazione” e ”imputazione temporale” assume rilevanza anche in ambito fiscale.
Il fatto che i Costi di Transazione siano stati inizialmente capitalizzati da Bidco nel bilancio chiuso ante Fusione (al 26 ottobre 2021) non osta in alcun modo alla soluzione prospettata ma anzi esclude in radice la duplicazione del beneficio fiscale, proprio in virtù del fatto che Bidco non aveva potuto dedurli ante Fusione. Sulla base del principio di ”derivazione rafforzata”, infatti, i costi accessori che sono capitalizzati nel valore della partecipazione non possono essere dedotti ai fini fiscali ma aumentano il valore fiscale della partecipazione.
Ai fini IRAP, invece, la deducibilità dei Costi di Transazione da parte di ALFA S.p.A. discende dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone il principio della ”presa diretta” di bilancio per la determinazione della base imponibile. Sulla base di tale disposizione, infatti, l’iscrizione dei Costi di Transazione da parte di ALFA S.p.A. in una voce di conto economico corrispondente alla voce ”B costi della produzione” dello schema di conto economico civilistico è sufficiente a garantirne la deducibilità ai fini IRAP.
La soluzione proposta trova conferma anche in considerazione del fatto che, se Bidco avesse predisposto i bilanci d’esercizio secondo i principi contabili internazionali (IAS), i Costi di Transazione sarebbero stati rilevati a conto economico anche nel bilancio pre-fusione e sarebbero stati certamente dedotti ai fini IRES e IRAP.
Ai sensi dell’IFRS 3, infatti, i costi di transazione sostenuti nell’ambito di un’operazione straordinaria non fanno parte dello scambio di fair value tra l’acquirente e il venditore per l’attività aziendale, ma rappresentano invece il corrispettivo pagato a fronte di servizi ricevuti. Pertanto, Bidco avrebbe dovuto imputare i Costi di Transazione nel conto economico e, sulla base del principio di ”derivazione rafforzata”, avrebbe potuto dedurli immediatamente.
In definitiva, la società istante ritiene di poter legittimamente dedurre i Costi di Transazione imputati a conto economico per effetto della Fusione, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che la presente risposta viene resa sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dalla Società, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
L’articolo 172 del TUIR, prevede che ”La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento” e che ” […] i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti’‘.
La società istante intende conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile ai Costi di Transazione sostenuti nel corso del 2021 dalla società Brunello Bidco S.p.A. (di seguito, ”Bidco”) in relazione all’operazione di acquisizione della partecipazione totalitaria in Barolo Lux 1 Sarl (di seguito, ”Target”), seguita da un’operazione di fusione per incorporazione delle predette società in TeamSystem S.p.A..
La fusione ha prodotto i propri effetti giuridici in data 1° novembre 2021 mentre, ai fini contabili e fiscali, gli effetti sono stati retrodatati al … ottobre 2021.
Come riportato dalla società istante, Bidco ha ritenuto corretto capitalizzare i costi accessori all’acquisizione della partecipazione totalitaria in Target, in applicazione del paragrafo 6 del principio contabile OIC 21 ”Partecipazioni” secondo cui ”i costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto”.
Pertanto, nel bilancio di Bidco relativo all’esercizio ante fusione 1° gennaio 2021-26 ottobre 2021, la partecipazione in Target è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo corrispondente alla somma del prezzo di acquisto e dei Costi di Transazione.
Nel presupposto che Bidco abbia correttamente rappresentato in bilancio gli oneri in esame circostanza, quest’ultima, non sindacabile dalla scrivente in sede d’interpello, deve ritenersi che gli stessi se capitalizzati al valore delle partecipazioni, assumano rilevanza incremento del valore fiscale della partecipazione in Target, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR (cfr. risposta n. 166 del 2022).
In tale contesto, dunque, deve considerarsi definito il comportamento contabile in merito al trattamento dei costi di transazione, con la conseguenza che si assiste ad un incremento del valore fiscale della partecipazione cui sono capitalizzati. Quest’ultimo valore, nel rispetto del principio di neutralità della fusione di cui all’articolo 172 del TUIR, deve essere ereditato dall’incorporante a prescindere dalla riclassificazione operata da quest’ultima in funzione dei principi contabili adottati.
Con riferimento al caso di specie, quindi, non assume rilievo l’operazione di fusione in quanto la retrodatazione contabile e fiscale è operata al … ottobre 2021, determinando per la società Bidco la chiusura di un bilancio OIC compliant ante fusione (1° gennaio 2021 … ottobre 2021), senza alcuna commistione con i dati contabili dell’incorporante.
In definitiva, i Costi di Transazione sostenuti nel corso del 2021 e rilevati ad incremento del valore della partecipazione acquistata in Target da parte di Bidco nell’ultimo bilancio chiuso prima dell’operazione di fusione inversa non potranno essere dedotti dall’istante nel 2021, poiché risultano inglobati nel valore fiscale riconosciuto ai sensi dell’articolo 172 del TUIR alle relative partecipazioni.
Resta fermo che i costi in questione concorreranno alla formazione del reddito imponibile solo al momento della eventuale cessione della partecipazione stessa.
Ai fini IRAP, per le medesime motivazioni riguardanti la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione, i Costi di Transazione mantengono la loro originaria classificazione quali costi accessori rispetto al costo della partecipazione acquisita in Target, per cui gli stessi non concorreranno alla formazione della base imponibile del tributo regionale.
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