AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 marzo 2022, n. 110
Rettifica del prezzo di acquisto di una partecipazione – trattamento fiscale ai fini dell’IRES e dell’IRAP – articolo 83, comma 1, e articolo 88, comma 3, del TUIR e articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito, anche, “Istante”) fa parte del gruppo ALFA, leader mondiale nel settore della produzione di YYY.
La Società Istante è stata costituita in data XXX nell’ambito dell’operazione di acquisto, da parte del Gruppo ALFA, della società BETA, holding finanziaria a capo dell’omonimo gruppo operante nel settore YYY.
In data XXX, è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita tra il Sig. Tizio, il Sig. Caio e la società DELTA, in qualità di parti cedenti e GAMMA, in qualità di cessionario, avente ad oggetto la partecipazione totalitaria in BETA.
Nell’ambito della predetta operazione di compravendita la Società Istante è stata nominata quale acquirente della partecipazione in BETA da parte di GAMMA, nell’esercizio della specifica facoltà di designazione prevista dal contratto. In data XXX, ALFA ha dunque stipulato il contratto definitivo di acquisto della partecipazione.
Nell’operazione oggetto di interpello, i venditori sono due persone fisiche, Sig.ri Tizio e Caio, e una società a responsabilità limitata, DELTA, che adotta i principi contabili nazionali. L’acquirente, ALFA, adotta i principi contabili internazionali.
Nell’ambito del contratto, sono state pattuite, come da prassi di mercato, specifiche clausole di indennizzo volte a regolare l’eventualità in cui, a seguito del perfezionamento dell’operazione di compravendita, si manifestassero all’interno del Gruppo BETA passività incidenti sul valore della partecipazione – in quanto connesse ad accadimenti intervenuti pre-operazione ma non rappresentati, prevedibili o comunque determinabili in maniera precisa al momento della stipula del contratto – e, dunque, sulla determinazione del corrispettivo di vendita.
Sono stati dunque previsti, a carico del venditore, degli obblighi di pagamento a titolo di aggiustamento prezzo, finalizzati, appunto, a rideterminare, all’occorrere di tali accadimenti, il corrispettivo originariamente pattuito in sede contrattuale.
In applicazione delle predette clausole di aggiustamento del prezzo, la Società Istante – che redige il bilancio d’esercizio in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – nel corso dell’anno 2020 ha contabilizzato due importi alla stessa dovuti dal venditore alla voce del conto economico “Proventi e oneri diversi”.
Si tratta, in particolare, di:
– Euro XXX, pari all’importo riconosciuto (ancorché ancora non corrisposto) in relazione a taluni accertamenti fiscali emessi e definiti, per gli anni d’imposta dal 2016 al 2018, nei confronti delle società estere XXX e YYY, facenti parte del Gruppo BETA;
– Euro XXX, pari all’importo ricevuto per una perdita manifestatasi a esito di un contenzioso legale afferente alla pregressa operatività della società estera WWW, pure facente parte del Gruppo BETA.
In termini generali, i principi contabili internazionali, a differenza dei principi contabili nazionali, sono principalmente dedicati al bilancio consolidato del gruppo di imprese. Il principio contabile internazionale IFRS 3, in particolare, disciplina la rappresentazione contabile delle operazioni di aggregazione aziendale nel bilancio consolidato.
Tuttavia, il principio contabile internazionale IAS 8, al paragrafo 10, chiarisce che in assenza di un principio o di una interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un Principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:
a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e
b) attendibile.
E ancora, il medesimo IAS 8, nel successivo paragrafo 11, prevede che nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:
a) le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e
b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività, passività, ricavi e costi contenuti nel Quadro sistematico.
Muovendo da quanto sopra, va osservato che nell’ambito dei principi contabili internazionali non esiste uno specifico principio contabile relativo al trattamento nel bilancio d’esercizio dell’aggiustamento del corrispettivo dell’acquisto di partecipazioni societarie.
In ragione di quanto sopra, la Società Istante ha quindi contabilizzato nel proprio bilancio d’esercizio gli importi riconosciuti/ricevuti in forza della clausola di aggiustamento prezzo secondo quanto previsto dall’IFRS 3 per le aggregazioni aziendali, nonostante questo si applichi in via generale al bilancio consolidato.
In particolare, l’IFRS 3 prevede che, nel caso in cui l’acquirente venga a conoscenza della maturazione dei suddetti importi nell’intervallo di tempo in cui il soggetto acquirente può determinare la corretta allocazione del prezzo corrisposto, classificato dall’IFRS 3 come “periodo di valutazione” e determinato in un anno a decorrere dalla data di acquisizione, detti importi concorreranno a modificare il valore della partecipazione iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale (senza pertanto transitare a conto economico), andando così a bilanciare il maggior costo inizialmente iscritto a titolo provvisorio.
Diversamente, nel caso in cui l’acquirente venga a conoscenza di tali importi in una data successiva al termine del “periodo di valutazione”, gli stessi si riverseranno a conto economico, quindi con effetto diretto e immediato sul risultato d’esercizio. Nella fattispecie in esame, come già evidenziato, gli importi sono transitati a conto economico.
Ciò premesso, la Società Istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini IRES e IRAP, degli importi ricevuti, nel corso del 2020, a titolo di rettifica del prezzo di acquisto della partecipazione in BETA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che gli importi alla stessa riconosciuti a titolo di aggiustamento prezzo da parte del venditore non assumano immediata rilevanza reddituale, trattandosi di poste che, andando a rettificare il corrispettivo di vendita, hanno valenza meramente patrimoniale (e non reddituale) per l’acquirente, incidendo sul valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, come determinato ai sensi dell’articolo 110, primo comma, TUIR, rilevante ai fini della plus/minusvalenza realizzata in occasione della successiva cessione/trasferimento della stessa.
E ciò a prescindere dalla rappresentazione contabile adottata dalla Società Istante in sede di applicazione dei principi contabili internazionali (ed in specie del principio contabile IFRS 3), in quanto, nel caso di specie, non può trovare applicazione il principio di derivazione rafforzata.
Al riguardo, l’Istante osserva che l’articolo 3, comma 3, lett. a), del c.d. Primo Decreto IAS del 2009 prevede espressamente una deroga alla derivazione rafforzata per le operazioni che hanno ad oggetto la cessione di partecipazioni.
Considerato che le somme dovute a titolo di aggiustamento prezzo si sostanziano nella rettifica del corrispettivo di vendita, risulta linearmente che il trattamento fiscale di tali importi deve essere il medesimo di quello previsto per il componente che vanno a rettificare (cfr. risoluzione 13 luglio 2009, n. 184/E).
ALFA evidenzia che gli importi in questione non possono assumere rilevanza fiscale ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, quali sopravvenienze attive c.d. “improprie”. Al riguardo, l’Istante sottolinea che, ai sensi del predetto articolo, sono considerate sopravvenienze attive c.d. “improprie” le indennità conseguite a titolo di risarcimento per danni non connessi alla perdita di beni oggetto dell’attività d’impresa e beni strumentali. Come più volte ribadito, le parti, in sede di contratto, hanno qualificato tali importi come aggiustamenti di prezzo.
Se è vero che la rilevanza fiscale ex articolo 88, comma 3, TUIR, della sopravvenienza attiva “impropria” può rappresentare il regime fiscale proprio degli importi percepiti a titolo risarcitorio per un danno subito, ciò si verifica in relazione ai soli importi percepiti dal soggetto che ha direttamente subito il danno e non anche per quelli percepiti dal soggetto acquirente delle partecipazioni. Per quest’ultimo, che non ha subito un danno diretto, gli importi ricevuti non possono che rappresentare una restituzione parziale del prezzo pagato per l’acquisto della medesima partecipazione.
Per quanto riguarda l’IRAP, ALFA precisa che gli importi sono stati contabilizzati tra i proventi diversi, vale a dire all’interno di una voce di bilancio che ordinariamente concorre a formare la base imponibile IRAP.
Tuttavia, come già precedentemente rilevato ai fini IRES, l’Istante ribadisce anzitutto che gli importi di cui si discute sono riconosciuti/ricevuti a titolo di rettifiche del prezzo di acquisizione della partecipazione nella società BETA e quindi sono di natura prettamente patrimoniale.
Con specifico riferimento all’IRAP, l’Istante richiama il principio di correlazione per cui i componenti attivi e passivi inerenti alle partecipazioni non concorrono a formare la base imponibile IRAP. Nel caso in esame, gli importi riconosciuti/ricevuti a titolo di rettifiche del prezzo di acquisizione della partecipazione sono direttamente connessi alla partecipazione in BETA. Pertanto, ALFA ritiene che gli importi stessi debbano essere considerati irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale.
In definitiva, la Società Istante ritiene gli importi alla stessa riconosciuti/corrisposti a titolo di aggiustamento prezzo da parte del venditore non assumano rilevanza reddituale immediata nell’esercizio 2020 ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il quesito oggetto di interpello riguarda il corretto trattamento fiscale degli importi ricevuti dalla Società ALFA come “rettifica” del prezzo di acquisto della partecipazione in BETA.
L’articolo 83, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce
che “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.
La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) e il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito, in breve, “Decreto IAS”), hanno rafforzato il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio IAS compliant dando rilievo alle relative qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali e consentendo il superamento di gran parte delle difficoltà derivanti dalla gestione del citato doppio – binario fra valori civili e fiscali.
L’articolo 3 del Decreto IAS riguarda le “Operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano”.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, dà attuazione al principio contenuto nell’articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008 secondo cui “il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d’imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi“.
Il comma 2 del medesimo articolo 3, riguardante specificamente le operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano, dispone che “la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati“
L’articolo 3, comma 3, del Decreto IAS riguarda le “Operazioni per cui il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica” (cfr. circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, par. 4.4).
La norma citata dispone che “fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi:
– quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; oppure
– quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l’attribuzione di ritenute o di crediti d’imposta”.
Al riguardo, la Relazione illustrativa al Decreto IAS afferma che “i principi previsti nelle lettere b) ed e) del comma 60 dell’articolo 1 di tale legge (finanziaria 2008 n.d.r .) sono stati attuati nel senso che ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determini il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile. E’ stata fatta eccezione solo per alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati. Queste ipotesi sono state indicate nei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto e riguardano, in particolare, il trasferimento dei titoli partecipativi, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, l’imputazione, in generale, delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all’estero e il trattamento fiscale del pronti contro termine su titoli”.
Come chiarito dalla citata circolare n. 7/E del 2011, il trattamento fiscale di tali operazioni deve essere individuato, in linea di principio, assumendo i componenti di reddito che il dante causa e l’avente causa del rapporto giuridico di trasferimento avrebbero rilevato se entrambi avessero contabilizzato l’operazione secondo canoni giuridico-formali (nell’ipotesi in cui solo una controparte rediga il bilancio in conformità agli IAS/IFRS, sarà solo quest’ultima a rielaborare, ai fini fiscali, la rappresentazione di bilancio IAS compliant). Ciò in quanto – come accennato – nel vigente ordinamento tributario, si rileva la presenza di istituti quali la PEX che, qualora non applicati coerentemente a prescindere dal sistema contabile adottato, potrebbero determinare asimmetrie impositive.
Pertanto, si ritiene che, nel caso della cessione della partecipazione in BETA, vada applicato il trattamento fiscale basato su canoni giuridico-formali, indipendentemente dai principi contabili applicati.
Nell’istanza di interpello in esame si afferma che nell’ambito del contratto di acquisto della partecipazione in BETA, sono state pattuite, come da prassi di mercato, specifiche clausole di indennizzo volte a regolare l’eventualità in cui, dopo il perfezionamento dell’operazione di compravendita, si manifestassero all’interno del Gruppo BETA passività incidenti sul valore della partecipazione, connesse ad accadimenti intervenuti pre-operazione ma non rappresentati, prevedibili o comunque determinabili in maniera precisa al momento della stipula del contratto tali da incidere, dunque, sulla determinazione del corrispettivo di vendita. In forza delle stesse sono stati dunque previsti, a carico del Venditore, degli obblighi di pagamento a titolo di aggiustamento prezzo, finalizzati, appunto, a rideterminare, all’occorrere di tali accadimenti, il corrispettivo originariamente pattuito in sede contrattuale.
In particolare, la clausola 8.2 del contratto in essere tra le parti stabilisce che “fatte salve le condizioni e i limiti stabiliti nel presente Contratto, i Venditori si impegnano a sollevare e tenere indenne l’Acquirente da ogni e qualsiasi Perdita subita dall’Acquirente in conseguenza di qualsiasi violazione di disposizioni, obblighi, patti, impegni o qualsiasi altra delle Garanzie dei Venditori contenute nel presente Contratto” (traduzione dal testo del contratto redatto in lingua inglese n.d.r.).
Le successive clausole 8.3 e 8.4 pongono precisi limiti temporali e quantitativi per l’applicazione della citata clausola 8.2.
La Società Istante (acquirente) ha ricevuto, nel corso del 2020, dal venditore delle somme in base a quanto stabilito dalle clausole 8.2 – 8.4 del contratto di acquisto della partecipazione in BETA. Nel dettaglio, la perdita di valore della partecipazione in BETA risulta connessa a violazioni fiscali commesse nello Stato XXX da società del Gruppo BETA, da cui sono scaturiti accertamenti fiscali, e dall’esito negativo di un contenzioso relativo a una società estera del Gruppo BETA.
Al riguardo, giova evidenziare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1696324 del luglio 2014 ha affermato che “in tema di cessione delle partecipazioni sociali, le clausole con le quali il venditore assume l’impegno di tenere indenne l’acquirente dal rischio connesso al verificarsi, successivamente alla conclusione del contratto, di perdite o di sopravvenienze passive della società hanno a oggetto obbligazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto, che sono volte a garantire l’esito economico dell’operazione”. La medesima sentenza specifica che con le clausole in esame le parti perseguono il fine di “assicurare che il prezzo pattuito corrisponda al valore della società di cui siano trasferite le quote di partecipazione“.
Nel caso specifico, si ritiene che gli importi ricevuti da ALFA, rispondendo alla medesima ratio delle somme oggetto di analisi da parte della Cassazione nella sentenza sopra citata, abbiano natura di rettifica del prezzo della partecipazione, più che rappresentare forme di ristoro per danni o perdite subite dall’acquirente.
Lo scopo essenziale delle clausole in precedenza citate è quello di adeguare il valore economico della partecipazione e, di conseguenza, il corrispettivo di vendita.
In tale contesto, sulla base dall’esame delle clausole contrattuali si ritiene che le somme in esame siano strettamente collegate alla riduzione del valore di acquisto delle azioni originariamente individuato e, di conseguenza, che rappresentino per la Società Istante una rettifica del costo di acquisto della partecipazione in BETA rientrante nel regime PEX.
Ciò comporta che il componente positivo non rientra nella definizione di sopravvenienza attiva di cui all’articolo 88, comma 3, lettera a), del TUIR ma è assoggettato alla medesima disciplina fiscale che ha regolato il concorso alla formazione del reddito del componente che lo stesso va a rettificare (cfr. risoluzione 13 luglio 2009, n. 184/E).
Per quanto concerne il trattamento ai fini IRAP, invece, in virtù del principio di presa diretta dalle risultanze di conto economico, le somme in esame assumono rilevanza ai fini del tributo regionale, considerato che – come evidenziato, peraltro, nell’istanza – le stesse confluiscono in una voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
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