AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 marzo 2022, n. 116
Strumenti finanziari derivati – Trattamento ai fini IRES ed IRAP di opzioni put e call non di copertura – articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR; articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.p.A. (di seguito anche ” ALFA” o “istante”), holding di società di gestione del risparmio, operante a livello nazionale ed internazionale per il tramite delle proprie controllate, ha acquisito nel corso del periodo d’imposta 2019 partecipazioni rappresentative della maggioranza del capitale sociale (le Azioni) di BETA S.a.s. ( BETA), società costituita ai sensi della legge francese [ omissis] anch’essa attiva nel settore dell’ asset management.
Nel corso del periodo d’imposta 2020, ALFA e 7 azionisti di minoranza di BETA (nel seguito congiuntamente “Azionisti di Minoranza o Soci di Minoranza”) hanno sottoscritto – ciascuno – due contratti denominati ” Option Agreements“, recanti diritti di opzione – di vendita e di acquisto – concessi rispettivamente dagli Azionisti di minoranza e da ALFA sulle Azioni detenute dagli stessi Soci di Minoranza.
Gli Option Agreements sono ascrivibili alle seguenti tipologie:
I. Leaver Option Agreements, che non formano oggetto del presente interpello in considerazione del fatto che non sono imputate nel bilancio d’esercizio componenti economiche o finanziarie legate agli stessi;
II. Liquidity Option Agreements, definiti, ai fini del presente Interpello, come i “Contratti Rilevanti”.
I “Leaver Option Agreements” regolamentano i diritti di opzione di acquisto e vendita su azioni di BETA, ed i corrispondenti diritti o obblighi di acquisto da parte di ALFA, al verificarsi di taluni eventi (c.d. Leaver Events). I Leaver Events sono collegati ad eventi modificativi o estintivi dei rapporti di cooperazione in essere tra ciascun Azionista di Minoranza e BETA, ovvero ad ipotesi di mala gestio e di violazione di impegni contrattuali da parte dei possessori delle Azioni. Il corrispettivo per la compravendita delle Azioni in caso di esercizio delle opzioni varia a seconda dei Leaver Events.
I Liquidity Option Agreements regolano – al pari dei Leaver Option Agreements – alcuni diritti di opzione put e opzione call sulle Azioni detenute dagli Azionisti di Minoranza.
In particolare, la Put Option – come definita all’articolo 2.1 del Liquidity Option Agreement – consiste nel diritto degli Azionisti di Minoranza di vendere Azioni in loro possesso a ALFA, con corrispondente obbligo di acquisto a carico di quest’ultima, al prezzo fissato nei Contratti Rilevanti (il ” Sale Value “, come sotto definito); al contrario, la Call Option – come definita all’articolo 3.1 del Liquidity Option Agreement – consiste nel diritto di ALFA di procedere all’acquisto delle Azioni in possesso degli Azionisti di Minoranza, con corrispondente obbligo di vendita a carico di questi ultimi, verso corresponsione del Sale Value.
Le Liquidity Options possono essere esercitate dai rispettivi aventi diritto su base discrezionale, in corrispondenza di precise finestre temporali e per un numero di Azioni (“tranche”) predeterminate.
Gli Azionisti di Minoranza non decadono dai propri diritti in caso di mancato esercizio delle opzioni put in un determinato periodo; i diritti di opzione non esercitati si aggiungono alla tranche da esercitarsi nei periodi successivi.
Relativamente alla Call Option, ovvero all’opzione concessa a ALFA, questa è esercitabile entro i tre mesi successivi al mancato esercizio, a scadenza, delle put option, da parte degli Azionisti di Minoranza. La Call Option può essere esercitata per un numero di Azioni corrispondente alla tranche del relativo periodo di riferimento.
A differenza di quanto previsto per le Put Option, se ALFA non esercita la propria opzione di acquisto in relazione ad ogni singola tranche, essa decade dal relativo diritto (limitatamente alla tranche di volta in volta considerata).
Il Sale Value che ALFA si è obbligata a corrispondere ai sensi dei Contratti Rilevanti è il medesimo sia nel caso della Put che della Call option ed è determinato secondo una formula matematica che si basa su un multiplo dell’EBITDA di BETA rideterminato (” EBITDA Adjusted “), sulla base di taluni parametri di natura economica e finanziaria ed al netto della Posizione Finanziaria Netta (come definita nei Contratti Rilevanti) di BETA.
In particolare, sia per la Call Option che per la Put Option, il punto 4.1 del Liquidity Option Agreement e l’Allegato A (Sale Value) al contratto stesso definiscono il Sale Value come il ” prezzo di vendita di una singola azione ordinaria di BETA, calcolato sulla base degli ultimi quattro report trimestrali disponibili alla data [di esercizio dell’opzione], in base alla seguente formula: [ omissis] .
I Contratti Rilevanti sono stati tutti modificati in data GG MM 2020, mediante la sottoscrizione di sette Amendment Agreements, al fine di introdurre una modalità alternativa di esecuzione dell’obbligo di acquisto delle Azioni oggetto dei diritti di opzione su richiesta di ALFA.
L’articolo 3.2 dei Contratti Rilevanti, come modificato, prevede infatti che, in caso di esercizio dell’opzione put, ALFA possa, prima di eseguire l’acquisto su richiesta degli Azionisti di Minoranza, attivare una procedura di vendita “competitiva” sul mercato (ove possibile) delle Azioni oggetto di esercizio dell’opzione. Le modifiche contrattuali prevedono altresì che (i) nel caso in cui il prezzo derivante dalla procedura competitiva sia inferiore al Sale Value, ALFA debba comunque pagare il Sale Value come determinato dall’applicazione della formula di cui al punto 4.1 del Liquidity Option Agreement e all’Allegato A al medesimo contratto, integrando pertanto il prezzo pagato dai terzi, mentre nel caso opposto (prezzo risultante dalla procedura di vendita competitiva superiore a quello risultante dalla applicazione della formula sopra menzionata) l’eccedenza spetti agli Azionisti di Minoranza.
Il bilancio d’esercizio di ALFA è redatto, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, secondo i principi contabili emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla Commissione Europea con il Regolamento Comunitario del 19 luglio 2002, n. 1606, e i successivi regolamenti (principi contabili internazionali “IAS o IAS/IFRSs“).
In ottemperanza al disposto dello IAS 32 nella versione vigente, il futuro impegno finanziario che potrà derivare dai Contratti Rilevanti è stato riflesso nel bilancio relativo all’esercizio 2020 della Società come ” passività finanziaria valutata al fair value a conto economico”.
Lo IAS 32 prevede, infatti, che le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS debbano iscrivere e valorizzare l’eventuale strumento finanziario derivato (ivi incluse le opzioni su azioni) in modo autonomo rispetto allo strumento finanziario “primario” sottostante, indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche di tale strumento primario e dalla probabilità con cui il possessore dell’opzione eserciterà il proprio diritto.
Sulla base delle richiamate disposizioni IAS, la Società ha, pertanto:
a. qualificato i Liquidity Option Agreement come “strumenti finanziari” (derivati) non di copertura;
b. escluso, in considerazione delle caratteristiche dei Contratti Rilevanti, che si trattasse di strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32;
c. qualificato l’esborso potenziale connesso all’esercizio dell’opzione ai sensi dei Contratti Rilevanti (i.e., al derivato finanziario rappresentato dalle opzioni) come un debito ai sensi dello IAS 32;
d. valorizzato detta passività finanziaria le opzioni (i.e., gli strumenti finanziari rilevanti) in base al differenziale stimato tra (i) il valore di mercato delle opzioni ( fair value) delle Azioni oggetto di opzione a ciascuna data di esercizio (fino al 2026) e (ii) il valore delle stesse determinato applicando la formula di calcolo del Sale Value, sopra riportata;
e. iscritto l’ammontare derivante dalla valorizzazione delle opzioni nello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (voce “Passività finanziarie valutate al fair value a conto economico”), e
f. trattandosi di valorizzazione di uno strumento finanziario valutato a fair value, iscritto un corrispondente ammontare a conto economico, confluito nella voce 110 – Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con risultato a conto economico. In particolare, tale voce del conto economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stata alimentata dalle passività finanziarie derivanti dai Contratti Rilevanti per un ammontare pari a Euro….
Il fair value delle opzioni, è stato calcolato per differenza tra:
i. il Sale Value prospettico unitario (riferito ad una azione ordinaria BETA) stimato a ciascuna data di esercizio delle opzioni e fino alla chiusura del relativo periodo di esercizio (i.e., 2026), moltiplicato per il numero delle Azioni oggetto dei Contratti Rilevanti, e
ii. il fair market value prospettico unitario (riferito ad una azione ordinaria BETA), ossia il relativo valore di mercato alle stesse date di riferimento, moltiplicato per il numero delle azioni oggetto dei Contratti Rilevanti.
Con il presente Interpello, la Società intende chiedere conferma che, alla luce delle disposizioni di legge applicabili (come sino ad oggi interpretate):
Quesito 1 – ai fini IRES , l’onere iscritto a conto economico nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, derivante dalla valorizzazione al fair value della passività finanziaria iscritta nello stato patrimoniale relativamente ai Contratti Rilevanti, al pari delle componenti positive e negative che saranno eventualmente esposte nei bilanci degli esercizi successivi, sia pienamente rilevante ai sensi degli articoli 83 e 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR, in quanto i Contratti Rilevanti (i) si qualificano come strumenti finanziari derivati secondo lo IAS 32 e (ii) non possono essere qualificati come “strumenti finanziari similari alle azioni” di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, e che
Quesito 2 – ai fini IRAP , indipendentemente dalla qualificazione dei Contratti Rilevanti e delle relative opzioni put e call ai fini IRES, lo stesso componente negativo (iscritto nella voce 110 del conto economico redatto in conformità agli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per gli intermediari IAS/IFRSs diversi dalle banche, rientrante nel calcolo del margine di intermediazione di cui all’art. 6 del Decreto IRAP) sia da considerarsi pienamente rilevante ai fini del calcolo del valore della produzione netta, in applicazione del principio di “derivazione diretta dal bilancio” ed ai sensi dell’art. 6 del Decreto IRAP.
In sede di documentazione integrativa prot. n. … del … la Società ha precisato che:
– quanto alla rilevazione e valutazione dei derivati in bilancio, in sintesi, l’Istante ha (i) iscritto l’ammontare derivante dalla valorizzazione delle opzioni nello stato patrimoniale (voce Passività finanziarie valutate al fair value a conto economico), e (ii) trattandosi di valorizzazione di uno strumento finanziario valutato a fair value, iscritto un corrispondente ammontare a conto economico (voce 110 – Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con risultato a conto economico) nell’esercizio 2020. In termini generali, detta differenza corrisponde alla valorizzazione del maggior impegno finanziario che l’Istante dovrebbe sopportare per l’acquisto delle azioni rilevanti, rispetto al loro valore di mercato, nel caso di esercizio delle opzioni;
– nella sostanza, l’accordo permetteva (e permette) ai soci di minoranza di cedere le partecipazioni rimaste in loro possesso a ALFA, successivamente al completamento dell’operazione, ad un prezzo da questi ritenuto conveniente rispetto alle prospettive di BETA stessa. Questa possibilità rientrava negli accordi preliminari tra i soci, ed è in linea con la prassi di mercato relativa ad acquisizioni di partecipazioni di maggioranza (e non totalitarie); la stessa tende, fondamentalmente, a tutelare gli interessi dei soci di minoranza in relazione ad eventi che possono avere un impatto sul valore di mercato e sulle prospettive di crescita della società compravenduta ( BETA, nel caso di specie), ma che si verificano successivamente alla conclusione dell’operazione, e quindi sotto il controllo di un soggetto terzo ( ALFA);
– qualora non fosse esercitata la put option da parte dei Soci di Minoranza, ALFA potrebbe valutare come non di proprio interesse l’acquisto delle azioni oggetto dei Contratti Rilevanti, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista strategico; ciò anche considerando che il modello di business di ALFA non è focalizzato sull’acquisto di azioni e partecipazioni in altre società per finalità di trading, cosicché, avendo già il controllo di BETA, ALFA potrebbe non essere interessata ad incrementare la percentuale di controllo in BETA, anche nell’ipotesi in cui l’operazione appaia vantaggiosa da un punto di vista meramente finanziario (i.e., in caso di opzione c.d. “in the money” per ALFA);
– la procedura alternativa, qualora scelta da ALFA successivamente alla comunicazione di esercizio delle opzioni put da parte dei Soci di Minoranza, permetterebbe a ALFA di minimizzare, fino ad azzerare, l’esborso finanziario nei casi in cui non fosse interessata all’acquisto delle partecipazioni optate, adempiendo comunque alla propria obbligazione contrattuale e tutelando, al contempo, la posizione dei Soci di Minoranza;
– quanto all’eventuale impatto della distribuzione di dividendi sul calcolo della remunerazione dei Contratti Rilevanti (intesa come eventuale profitto derivante dall’esercizio di un’opzione) essa non è influenzata dalla distribuzione di dividendi.
Questo perché la distribuzione di dividendi “muove” la cassa (i.e., le disponibilità liquide) a bilancio di BETA, parametro incluso sia nel calcolo del “Sale Value” che nella stima del “fair value” (influenzandoli in egual misura).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sede di determinazione del reddito complessivo IRES e del valore netto della produzione ai fini IRAP dell’esercizio 2020, da esporre nella dichiarazione dei redditi ed IRAP che sarà presentata dalla Società nel corso dell’anno 2021, entro i termini di legge, ALFA ritiene si debba dare piena rilevanza (i) sia al componente negativo confluito nella voce 110 di conto economico ( Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico), per l’importo di Euro …, (ii) sia ai futuri similari componenti (positivi o negativi) che potranno essere registrati nel proprio conto economico fino alla data del suo eventuale esercizio ovvero della sua scadenza.
La Società istante ritiene, infatti, che l’onere derivante dalla valorizzazione delle opzioni concesse ai sensi dei Contratti Rilevanti nel 2020, al pari degli eventuali valori positivi o negativi che dovessero essere registrati nei bilanci di esercizi successivi, debba essere considerato fiscalmente rilevante ai fini IRES, ai sensi degli articoli 83 e 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR e che i Contratti Rilevanti, e le opzioni concesse ai sensi degli stessi, non si qualifichino come “strumenti finanziari similari alle azioni” ex articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, richiamato dall’art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2011 (il Decreto IAS) in materia di disattivazione del principio di derivazione rafforzata. Ai fini IRAP, la Società ritiene che tale onere debba considerarsi rilevante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 23 dicembre 1997, in virtù del principio di “presa diretta” dalle singole voci di conto economico rilevanti ai fini del calcolo del valore della produzione netta.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente occorre evidenziare che il presente parere investe profili esclusivamente interpretativi e si fonda sugli elementi descritti dal contribuente mediante l’istanza presentata e le successive memorie integrative, nel presupposto della veridicità e della correttezza della rappresentazione fornita. In particolare, esula dall’odierno interpello tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell’istanza, nella documentazione integrativa nonché nei vari allegati prodotti. Sul punto, resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Tanto premesso, in ordine alla classificazione fiscale degli strumenti finanziari ai fini delle imposte sui redditi, un’esaustiva rassegna delle disposizioni di cui all’articolo 44 del TUIR è contenuta nella Risoluzione n. 30/E del 26 febbraio 2019, che qui si intende richiamata limitatamente ai profili di analisi in comune con la fattispecie in esame.
In particolare, la lettera a) del comma 2 del citato art. 44 prevede che “ai fini delle imposte sui redditi … si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi”.
Pertanto, ai fini della classificazione fiscale degli strumenti finanziari di tipo equity (azioni e titoli similari) occorre che la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra società del gruppo). In tal senso, la sussistenza del predetto requisito è sufficiente, di per sé (quindi indipendentemente da altre variabili), a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o similare. In altri termini, un titolo che presenta le caratteristiche sopra richiamate (remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione agli utili) è classificato, ai fini delle imposte sui redditi, come titolo similare alle azioni, a prescindere dalla sua natura giuridica.
Tale impostazione è stata mantenuta anche per i soggetti IAS/IFRS adopter, nonostante l’articolo 83 del TUIR abbia, con il principio di derivazione rafforzata, dato riconoscimento fiscale alle diverse qualificazioni, imputazioni temporali e, soprattutto per quanto qui di interesse, classificazioni del bilancio IAS compliant rispetto a quelle di ordine giuridico-formale contenute nel più volte citato testo unico. Infatti, l’articolo 5 del DM 8 giugno 2011 – contenente, tra l’altro, norme di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione delle basi imponibili IRES – ha stabilito che “indipendentemente dalle qualificazioni e dalle classificazioni adottate in bilancio” dei soggetti IAS adopter, gli strumenti finanziari si considerano similari alle azioni in presenza dei “requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del testo unico”, vale a dire “i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo”
La citata disposizione del DM 8 giugno 2011, disattivando la derivazione (rafforzata) dal bilancio, supera le qualificazioni e le classificazioni del bilancio IAS compliant e mantiene (ovvero impone) la descritta distinzione “formale” contenuta nell’art. 44 del TUIR; le diverse modalità di individuazione e di classificazione in bilancio delle passività finanziarie e degli strumenti di equity rispetto ai criteri fiscali appena illustrati comportano, ovviamente, la formazione di doppi binari tra valori civili e valori fiscali. Infatti, può verificarsi che a fronte dell’iscrizione di un debito nel passivo di bilancio (e della correlata imputazione di un onere finanziario a conto economico), il sistema fiscale (diversamente) individui un apporto di capitale (e un correlato dividendo indeducibile).
Proprio a tal fine lo stesso art. 5, comma 2, del DM 8 giugno 2011, prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR – a norma del quale è indeducibile ogni tipo di remunerazione dovuta su strumenti finanziari “per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente” o di altre società del gruppo – anche alle remunerazioni (interamente correlate ai risultati dell’emittente) dovute su strumenti finanziari classificati contabilmente come passività ma fiscalmente riconosciuti come titoli similari alle azioni.
Con la circolare del 16 giugno 2004 n. 26/E, inoltre, è stato specificato che gli strumenti finanziari la cui remunerazione è considerata indeducibile ai fini del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 9, lettera a), sono costituiti non da tutti gli strumenti finanziari, bensì solo da quelli di cui all’articolo 44 del TUIR e cioè da quelli produttivi di redditi di capitale. Il regime d’indeducibilità non risulta pertanto operante per i contratti derivati e gli altri contratti a termine di natura finanziaria (i cui redditi sono espressamente menzionati dall’articolo 67 del TUIR tra i redditi diversi), anche se detti contratti assicurano una partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo.
Ciò premesso, limitatamente ai contratti di opzione oggetto di istanza, non si ravvisa una partecipazione diretta o indiretta ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, pertanto si ritiene che i Contratti Rilevanti non siano dotati delle caratteristiche per essere considerati fiscalmente quali “strumenti finanziari similari alle azioni” ex articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR. Una diversa conclusione, peraltro, non potrebbe fondarsi esclusivamente sulla circostanza che la formula pattuita per la determinazione del Sale Value sia una funzione diretta dell’EBITDA della società partecipata. Ne consegue che, nel presupposto in cui sia effettivamente assente una designazione di copertura di cui all’articolo 7 del D.M. 8 giugno 2011 (aspetto che non forma oggetto di interpello e sul quale resta impregiudicato ogni riscontro di merito in sede di controllo e verifica), le valutazioni al fair value dei Contratti Rilevanti sono fiscalmente rilevanti ai fini IRES, ai sensi degli articoli 83 e 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR.
Per quanto concerne il secondo quesito, ossia il trattamento fiscale degli strumenti finanziari in esame ai fini IRAP, si ricorda che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. In particolare, per le banche e gli altri enti finanziari, l’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), individua le voci di conto economico rilevanti nella determinazione del valore della produzione netta, quali:
a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.
La circolare n. 27/E del 2009 ha precisato che la base imponibile IRAP dei soggetti finanziari è determinata dalla somma algebrica delle voci dello specifico schema di conto economico, espressamente richiamate dall’articolo 6 del decreto IRAP. Gli schemi di bilancio a cui la norma rinvia sono contenuti nella circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, emanata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in conformità con quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Per quanto premesso, posto che la voce 110 ” Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con risultato a conto economico” del Conto Economico rientra nel margine di intermediazione secondo gli schemi di bilancio di cui alla nella circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 emanata dalla Banca d’Italia, nel presupposto della corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle valutazioni al fair value dei Contratti Rilevanti nella suddetta voce di Conto Economico (aspetti che, come ricordato, non formano oggetto del presente interpello), le medesime concorreranno alla formazione della base imponibile IRAP.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti.