AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 36 dell’ 8 febbraio 2024
Articolo 112, commi 5 e 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 7 del D.M. 8 giugno 2011 e art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Imputazione temporale delle somme incassate a seguito del recesso anticipato da un Commodity Swap, contabilizzato in conformità all’OIC 32, nell’ambito di una ”operazione programmata altamente probabile” – Derivati di copertura CFH
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.P.A. (di seguito, la ”Società” o l”’Istante”) svolge l’attività di….
Attualmente, la Società redige il proprio bilancio sulla base dei principi contabili OIC in forma ordinaria, per cui ai fini IRES ed IRAP, l’Istante rientra tra le società di capitali OIC adopter.
Nell’ambito della propria attività d’impresa, in data gg mm 2022 tra la Società e BETA S.p.A. (di seguito, il ”Fornitore”) è stato sottoscritto un contratto per la somministrazione di gas naturale (in seguito anche ”Contratto Fornitore”), nel quale era stato definito un prezzo mensile di acquisto del gas, per il periodo 1° gennaio 30 settembre 2022, pari alla media aritmetica del prezzo rilevato sul mercato, fonte ….
Sempre nell’ambito della propria attività d’impresa, in data gg/mm/2016, la Società aveva sottoscritto con Banca GAMMA SPA (di seguito, la ”Banca”) un ”Accordo Quadro per la disciplina di contratti relativi a strumenti finanziari derivati negoziati OTC (Over The Counter) collegati a tassi di interesse, tassi di cambio, merci e relativi indici con clienti professionali” (in seguito anche ”l’Accordo”), modificato da ultimo in data gg mm 2022, avente ad oggetto la negoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati, negoziati fuori dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione.
In relazione al predetto Accordo Quadro, in data gg mm 2022, l’Istante e la Banca hanno sottoscritto un documento, denominato ”Conferma Commodity Swap” (in seguito anche il ”Commodity Swap”), quale parte integrante dell’Accordo, avente ad oggetto la copertura del prezzo di acquisto del gas e le cui condizioni principali sono più ampiamente descritte nell’istanza di interpello.
In tal modo la Società si era garantita l’acquisto di … MWh mensili di gas naturale per il periodo 1° gennaio 30 settembre 2022 ad un prezzo fisso pari a … Euro/Mwh. Il suddetto Commodity Swap è posto, dunque, a copertura delle oscillazioni del prezzo di acquisto di gas naturale per il periodo 01/01/2022-31/12/2026.
A seguito dell’entrata in vigore del Commodity Swap, e di quotazioni del Prezzo di riferimento superiori al Prezzo contrattuale, l’Istante ha ottenuto dalla Banca, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2022, pagamenti per complessivi Euro … (contabilizzati a riduzione dei costi d’esercizio, come previsto dal paragrafo 87.a) dell’OIC 32) calcolati sulla base di quanto contrattualmente previsto.
Successivamente, tenendo conto delle particolari condizioni che si sono verificate nel mercato del gas naturale nel corso del 2022, la Società ha esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di recedere anticipatamente dal contratto di Commodity Swap. Il recesso è stato, così, formalizzato con lettera del gg mm 2022, inviata dalla Banca, che ha confermato il recesso anticipato dal Commodity Swap effettuando il pagamento a favore dell’Istante di una somma pari a Euro …. In tal modo la Società ha monetizzato anticipatamente il valore corrente dello strumento finanziario derivato, incassando la somma di euro ….
La cessazione anticipata del contratto di Commodity Swap non è dipesa da un cambiamento nell’attività e nelle modalità operative aziendali, né dalla volontà da parte dell’Istante di cessare gli approvvigionamenti di gas naturale, bensì unicamente dall’opportunità di beneficiare di condizioni di mercato particolarmente favorevoli che la Società ha ritenuto di cogliere immediatamente da un punto di vista finanziario.
Gli acquisti di gas naturale, in effetti, sono proseguiti anche successivamente secondo gli usuali e previsti livelli di approvvigionamento ed è del tutto prevedibile che proseguiranno anche nei prossimi esercizi in applicazione delle condizioni contrattuali concordate con il Fornitore, poiché rientrano all’interno delle normali operazioni di gestione che caratterizzano il core business della Società.
L’Istante, dopo aver descritto dettagliatamente le caratteristiche dello strumento, precisa di aver verificato tutte le condizioni previste dall’OIC 32, concludendo nel senso che l’operazione di cui sopra si qualifica come una relazione di copertura e deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal medesimo principio contabile nazionale. L’operazione di copertura attuata dalla Società risulta qualificabile, a parere dell’interpellante, come copertura di flussi finanziari nell’ambito di una ”operazione programmata altamente probabile”.
In particolare, l’OIC 32 prevede che nella copertura di flussi finanziari, lo strumento finanziario di copertura deve essere valutato al fair value (e contabilizzato nelle apposite voci dello stato patrimoniale) in contropartita della voce A.VII ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” all’interno del Patrimonio Netto dello stato patrimoniale. Tale riserva deve essere rilasciata e riclassificata nel conto economico nell’esercizio in cui i flussi finanziari coperti hanno un effetto sull’utile d’esercizio.
A seguito dell’estinzione anticipata, l’Istante ha applicato quanto disposto ai paragrafi 91 e 92.a) dell’OIC 32 che forniscono le indicazioni tecniche per il trattamento contabile riservato all’interruzione della relazione di copertura.
In particolare, il paragrafo 91 stabilisce che la società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione della copertura di flussi finanziari se e soltanto se, tra l’altro, ”lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato”. In tale ambito, il paragrafo 92.a) prevede che ”Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (paragrafo 91), la società deve contabilizzare l’importo accumulato nella voce A) VII ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, come segue: a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo deve rimanere nella voce A) VII ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri”.
Tenuto conto di quanto previsto dall’OIC 32 alla data di recesso dallo strumento finanziario derivato di copertura, l’ammontare liquidato dalla Banca a favore dell’Istante, rappresentando il fair value a tale data, in applicazione del citato paragrafo 92.a) deve essere contabilizzato all’interno della riserva di patrimonio netto denominata ”A) VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
In tale ambito, la Società, al 31 dicembre di ogni anno di validità del contratto di Commodity Swap, dovrà provvedere a riclassificare all’interno del conto economico la quota di competenza di ciascun esercizio dell’importo inizialmente attribuito alla ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, in riduzione dei costi di acquisto del gas naturale, tenuto conto dell’andamento dei volumi che era stato previsto all’interno del contratto di Commodity Swap e del prezzo di mercato del gas naturale, rispetto al prezzo di riferimento di … Euro/MWh.
Ne consegue che, nel rispetto del principio contabile OIC 32, la Società dovrà trasferire la riserva di patrimonio netto denominata ”Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”, creata per effetto del contratto e dei fatti sopra descritti, in riduzione dei costi di approvvigionamento del gas naturale come se lo strumento finanziario di copertura fosse ancora vigente e continuasse ad esplicare i suoi effetti di copertura delle variazioni negative dei flussi finanziari di acquisto all’effettivo prezzo di acquisto, rispetto al prezzo di riferimento indicato all’interno del Commodity Swap.
Analogamente dovrà essere trasferita a conto economico anche la quota inefficace qualora l’andamento di mercato del prezzo del gas naturale dovesse essere tale da rendere inefficace la copertura alle condizioni che erano previste dal Commodity Swap.
L’indagine suddetta dovrà essere eseguita al termine di ciascun esercizio, al fine di determinare correttamente la quota parte della riserva di patrimonio netto da riclassificare al conto economico d’esercizio, tenuto conto dell’andamento del prezzo di mercato del gas naturale e, quindi, rappresentare in bilancio gli effetti di competenza dello strumento finanziario derivato di copertura, estinto anticipatamente.
Alla luce delle circostanze di fatto e delle modalità di contabilizzazione appena descritte, con la presente istanza viene chiesto di conoscere se per il caso prospettato l’importo incassato dalla Società per effetto della cessazione anticipata del contratto derivato di copertura Commodity Swap, pari ad euro …, debba concorrere alla determinazione delle imposte dirette, IRES ed IRAP:
a) interamente nell’esercizio 2022 nel quale le somme sono state incassate, oppure
b) secondo la quota di competenza contabile di ciascun esercizio, dal 2022 al 2026 compresi, sulla base della concreta esecuzione nel tempo dell’operazione programmata altamente probabile (sottostante), ovvero nell’esercizio in cui la copertura della stessa diventa ”inefficace” in quanto l’operazione inizialmente programmata (sottostante) dovesse risultare non più altamente probabile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, del TUIR, il principio di derivazione rafforzata presiede alla determinazione del reddito d’impresa e implica la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Pertanto, per i soggetti in relazione ai quali trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, ai fini fiscali l’imputazione temporale dei componenti di reddito avviene salvo specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR in perfetta aderenza alle risultanze del Conto economico.
Ad avviso dell’Istante, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 112 del TUIR secondo cui ”lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa”, per quanto attiene al trattamento delle operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, risulta applicabile, ai fini fiscali, il disposto del comma 5 dell’art 112 del TUIR in base al quale, per le operazioni poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, ”i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi”.
Ne deriva la totale irrilevanza fiscale dei plusvalori o minusvalori iscritti nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, in quanto i differenziali sui derivati concorreranno a formare il reddito di impresa nell’esercizio in cui verranno a maturazione, in correlazione con il momento in cui sono rilevati i flussi finanziari dello strumento coperto.
In definitiva, l’Istante ritiene che, in perfetta simmetria con la corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa, l’importo incassato per effetto della cessazione anticipata del contratto derivato di copertura Commodity Swap, pari ad euro …, debba concorrere alla determinazione delle imposte dirette, IRES ed IRAP, non interamente nell’esercizio 2022 nel quale è stato incassato, bensì secondo la quota di competenza contabile di ciascun esercizio, dal 2022 al 2026 compresi, sulla base della concreta esecuzione nel tempo dell’operazione programmata altamente probabile (sottostante), ovvero quando la copertura della stessa diventa ”inefficace” in quanto l’operazione inizialmente programmata (sottostante) dovesse risultare non più altamente probabile.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che il presente parere, che attiene in via esclusiva ai profili interpretativi specificamente oggetto di interpello, prescinde dalla correttezza delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate dal contribuente nei propri bilanci in base ai principi contabili adottati, che in questa sede vengono assunte acriticamente così come rappresentate. Esula, inoltre, dall’analisi della scrivente la corretta quantificazione delle poste contabili e degli importi rilevanti ai fini fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti dall’Istante.
Sempre preliminarmente, si precisa che non sono oggetto del presente parere le circostanze che consentono di considerare soddisfatti i requisiti in materia di hedge accounting, anche ai fini fiscali, nonché la correttezza della condotta contabile osservata dall’Istante a seguito dell’interruzione della relazione di copertura. In particolare, il presente parere assume acriticamente la circostanza per cui il trattamento di cui ai paragrafi 91 e 92.a) del principio contabile OIC 32 debba estendersi anche in relazione alla quota di riserva da CFH relativa alle operazioni da realizzarsi nel 2025 e 2026, in considerazione della circostanza per cui l’ultimo contratto di fornitura di gas naturale stipulato dalla Società arriva fino al 1° gennaio 2025 e non determina, in ogni caso, il riconoscimento implicito, ai fini fiscali, della relazione di copertura ai sensi del comma 6, dell’articolo 112 del TUIR (e delle relative disposizioni di coordinamento contenute nell’articolo 7 del DM 8/6/2011).
Su tali aspetti, in ogni caso, resta impregiudicato ogni potere di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, l’articolo 83, comma 1, del TUIR, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dispone che «(…) per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’articolo 2435ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. (…)».
Il successivo comma 1bis dell’articolo 83 del TUIR precisa che «Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’articolo 2435ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».
Con specifico riguardo agli strumenti finanziari derivati, l’articolo 112 del TUIR definisce la disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, dei componenti positivi o negativi derivanti da valutazione o da realizzo degli strumenti finanziari derivati iscritti in bilancio con finalità di copertura.
In dettaglio, il comma 6 del citato articolo 112 chiarisce che ”Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa”.
Con specifico riferimento alle coperture delle variazioni di flussi finanziari (c.d. cash flow hedge) il comma 5 del medesimo articolo 112 dispone che ”Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività”.
Si rammenta, inoltre, che, stante il richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 3 agosto 2017, risultano applicabili ai soggetti OIC adopter i commi da 2 a 4 dell’articolo 7 del D.M. 8 giugno 2011.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 7 del decreto, in attuazione del principio dell’articolo 1, comma 60, lettera a), della finanziaria 2008, chiarisce che ”Si considerano con finalità di copertura, ai fini dell’art. 112 del testo unico, anche le operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile, ai sensi dei paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39”.
Il successivo comma 3 dell’articolo 7, disciplinando l’ipotesi di cash flow hedging, prevede che ”In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 112 del testo unico”. Tale disposizione conferma l’irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi non siano imputati al conto economico (cfr. relazione illustrativa al decreto).
Il comma 6 del medesimo articolo conferma che ”La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura”.
Ciò premesso, nel caso in esame l’Istante, soggetto OIC adopter, rappresenta di aver sottoscritto con la Banca un contratto di Commodity Swap a copertura delle oscillazioni del prezzo di acquisto del gas naturale per il periodo 01/01/2022-31/12/2026, e di essersi avvalsa nel corso del 2022 del diritto di recedere anticipatamente dal medesimo contratto, monetizzando anticipatamente il valore corrente del derivato.
Al riguardo, con particolare riferimento alla rappresentazione contabile dell’operazione in conseguenza del recesso dal Commodity Swap, la Società riferisce di essersi attenuta alle indicazioni di cui ai paragrafi 91 e 92.a) del principio contabile OIC 32. Più in dettaglio, la Società:
deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se, tra l’altro, lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 98 (cfr. OIC 32 § 91.a));
nel caso di cui al punto precedente, la società deve contabilizzare l’importo accumulato nella voce A) VII ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” (di seguito, anche ”riserva da CFH”), come segue:
a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell’elemento coperto, l’importo deve rimanere nella voce A) VII ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri (cfr. OIC 32 § 92.a));
b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l’importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace (cfr. OIC 32 § 92.b)).
Pertanto, nella fattispecie in oggetto, nel presupposto della corretta applicazione dei principi contabili profilo, come già sopra evidenziato, in relazione al quale resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria nelle opportune sedi il componente positivo corrispondente all’importo riconosciuto dalla Banca alla Società istante per effetto del recesso anticipato dal Commodity Swap, sul piano contabile, trova manifestazione non integralmente nell’esercizio dell’incasso (i.e. 2022), bensì in ogni esercizio nel periodo dal 2022 al 2026 secondo la concreta esecuzione nel tempo dell’operazione programmata altamente probabile, ossia l’approvvigionamento di gas naturale ”sottostante”, ovvero quando la copertura diventi inefficace poiché non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l’operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile.
In altre parole, il provento derivante dalla cessazione anticipata del Commodity Swap concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES secondo le corrette imputazioni temporali rilevate in bilancio, in applicazione del principio di derivazione rafforzata.
Assumendo acriticamente l’esistenza della relazione di copertura e, dunque, il rispetto del disposto dell’articolo 112, comma 6, del TUIR nonché dell’articolo 7, commi 2 e 4, del D.M. 8 giugno 2011, gli utili o perdite generati dallo strumento derivato con finalità di copertura aventi come contropartita la ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” assumono rilievo ai fini fiscali al momento del recycling di detta riserva al conto economico e con la medesima natura fiscale delle operazioni coperte, ai sensi del comma 5 dell’articolo 112 del TUIR e del comma 3 dell’articolo 7 del D.M. 8 giugno 2011.
Di conseguenza, sempre nel presupposto che i principi contabili adottati siano stati correttamente applicati e che la relazione di copertura assuma rilevanza anche ai fini fiscali, il provento in esame assumerà rilevanza fiscale ai fini IRES durante il periodo di riferimento (i.e. dal 2022 al 2026) all’atto del trasferimento della ”riserva da CFH” a diretta riduzione dei costi di approvvigionamento del gas naturale, indipendentemente dalla circostanza per cui risulti ”formalmente” estinto lo strumento di copertura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 112 del TUIR.
Con riferimento all’individuazione del regime IRAP delle somme riconosciute dalla Banca alla Società per effetto del recesso dal Commodity Swap, si ritiene che lo stesso sia definito nell’ambito del principio generale di ”presa diretta” dal bilancio di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Ai fini IRAP, posto che sulla base del principio contabile OIC 32, la cui corretta applicazione esula dall’ambito dell’interpello, le predette somme transitano in una voce rilevante ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concorreranno a formare il valore della produzione secondo il principio di presa diretta nei relativi periodi d’imposta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti.