Agenzia delle Entrate – Risposta n. 249 del 10 maggio 2022

Strumenti finanziari derivati (OIC 32) – Trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically-settled” rientranti nel portafoglio di trading – Articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente 

QUESITO 

ALFA S.r.l. (di seguito, anche la “Società”, “ALFA“, o l'”Istante”), società appartenente al Gruppo …, è stata costituita nel corso del … e, nell’anno … (anno nel quale è iniziata l’operatività effettiva), è stata beneficiaria del ramo d’azienda “Risk & Energy management” che le è stato assegnato in esito alla scissione parziale proporzionale della società consociata BETA S.r.l. (già … S.r.l.).

Il Gruppo opera in modo ricorrente sui mercati dell’energia elettrica, del gas naturale e dei titoli ambientali, secondo un framework che prevede il coinvolgimento della Società come hub di riferimento per l’operatività sui mercati all’ingrosso e sui mercati finanziari.

Attualmente, la Società redige il proprio bilancio sulla base dei principi contabili OIC in forma ordinaria e senza la possibilità di applicare né l’art. 2435-bis del Codice Civile (i.e. “Bilancio in forma abbreviata”), né il successivo art. 2435-ter (i.e. “Bilancio delle micro-imprese”).

Ai fini IRAP, l’Istante rientra tra le società di capitali e gli enti commerciali OIC Adopter che determinano il valore della produzione netta sulla base dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

Nell’ambito delle attività svolte da ALFA rientra anche la compravendita a termine over the counter (OTC) di energia elettrica e gas regolata per espressa previsione contrattuale con consegna a scadenza del sottostante (cd. “physical settlement“).

Nello specifico, attraverso i contratti “physically-settled” di vendita a termine, la Società si impegna, in un certo istante, a vendere (e consegnare) in una data futura prestabilita una certa quantità di energia elettrica o gas ad un prezzo a termine predeterminato. Conseguentemente, se alla scadenza del contratto il prezzo di vendita a pronti (vale a dire il prezzo al quale l’energia o il gas possono essere venduti per contanti sul mercato) è minore del prezzo di vendita a termine prefissato, così come risultante dalle fatture di vendita emesse da ALFA, la Società realizzerà un profitto pari alla differenza tra i due prezzi. ln caso contrario, la Società realizzerà una perdita di importo corrispondente.

Specularmente, attraverso i contratti “physically-settled” di acquisto a termine, la Società si impegna, in un certo istante, ad acquistare (ed a farsi consegnare) in una data futura prestabilita una certa quantità di energia elettrica o gas ad un prezzo a termine predeterminato. Conseguentemente, se alla scadenza del contratto il prezzo di acquisto a pronti (vale a dire il prezzo al quale l’energia o il gas possono essere acquistati per contanti sul mercato) è maggiore del prezzo di acquisto a termine prefissato, così come risultante dalle fatture di acquisto ricevute da ALFA, la Società realizzerà un profitto pari alla differenza tra i due prezzi. ln caso contrario, la Società realizzerà una perdita di importo corrispondente.

Le compravendite a termine “physically-settled” poste in essere da ALFA possono essere effettuate allo scopo di soddisfare le proprie esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo di energia (cd. contratti “own-use”), per finalità di copertura (“hedging”) oppure allo scopo di conseguire un profitto derivante dalle opportunità scaturenti dalla formazione di trend di mercato, dalla volatilità delle quotazioni e/o da situazioni di arbitraggio tra mercati diversi (cd. “trading”).

Ai fini della presente istanza assumono rilievo unicamente queste ultime ragion per cui di seguito, ove non diversamente indicato, le uniche transazioni a termine “physically-settled” cui si farà riferimento sono quelle effettuate nell’ambito delle attività di trading.

Di regola, le compravendite a termine “physically-settled” sono combinate con operazioni a termine “cash-settled” (trattasi di quelle che non prevedono consegna fisica e che, conseguentemente, sono regolate per differenza) di segno opposto stipulate nella medesima data, con uguale scadenza, ma con un prezzo a termine generalmente più favorevole che consente all’Istante di conseguire, a livello complessivo, un risultato favorevole (trattasi del cd. profitto da “arbitraggio”).

Le vendite a termine “physically-settled”, quindi, vengono di regola accompagnate da acquisti a termine “cash-settled”, mentre gli acquisti a termine “physically-settled” vengono di regola accompagnati da vendite a termine “cash- settled”. Nel primo caso, il profitto da arbitraggio complessivo è dato dalla differenza tra il minor prezzo di acquisto a termine “cash-settled” ed il maggior prezzo di vendita a termine “physically-settled”. Nel secondo caso, invece, il profitto da arbitraggio complessivo è dato dalla differenza tra il maggior prezzo di vendita a termine “cash- settled” ed il minor prezzo di acquisto a termine “physically-settled”.

Si evidenzia che tutte le vendite e gli acquisti a termine effettuati da ALFA siano essi “physically-settled” o “cash-settled” sono consentiti dal proprio oggetto sociale e, conseguentemente, esulano (e non potrebbe essere altrimenti) da quelli riservati per legge agli intermediari finanziari.

Ai sensi dell’articolo 2426, comma 2, del Codice Civile le definizioni di “strumento finanziario” e “strumento finanziario derivato” devono essere mutuate dai principi contabili internazionali. Questo significa che, ancorché la Società sia un soggetto cosiddetto OIC Adopter, le anzidette definizioni dovranno essere riprese dagli IAS/IFRS. Come evidenziato dall’IFRS 9, Appendice A, un “derivato” può essere definito come «uno strumento finanziario o altro contratto (…) che presenta tutte le tre caratteristiche seguenti: a) il suo valore varia in conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, del prezzo di un determinato strumento finanziario, del prezzo di una determinata merce, di un determinato tasso di cambio, indice di prezzi di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali (a volte chiamato “sottostante”); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quello necessario per altri tipi di contratto da cui ci si aspetterebbe una risposta simile alle variazioni dei fattori di mercato; c) è regolato a data futura».

Considerato che le vendite e gli acquisti a termine effettuati da ALFA hanno un valore variabile in funzione dell’energia/gas sottostante, non richiedono alcun investimento iniziale e sono regolati ad una data futura, non c’è dubbio che le tre condizioni richieste ai fini della qualificazione come derivato risultino rispettate.

Si tratta di una conclusione valida non soltanto per le compravendite a termine “cash-settled”, ma anche per quelle “physically-settled”, posto che ai sensi dell’art. 2426, comma 3, del Codice Civile, «sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci [quali, appunto, l’energia e il gas N.d.R] che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti [ipotesi che sotto un profilo contabile risulta sempre verificata, ai sensi dell’IFRS 9 (al quale, coerentemente con quanto scritto poc’anzi, occorre fare riferimento), par. 2.6, lett. d), per le commodities, quali l’energia e il gas, prontamente convertibili in disponibilità liquide N.d.R.] o mediante altri strumenti finanziari», con la sola eccezione degli anzidetti contratti “own-use” [che, come già anticipato, esulano dal perimetro della presente istanza].

Stabilito, quindi, che le compravendite a termine “physically-settled” di energia/gas effettuate da ALFA e le correlate operazioni “cash-settled” di segno opposto rientrano nella nozione contabile di derivati, è evidente che i relativi contratti in ossequio all’art. 2426, comma 11-bis), del Codice Civile   «sono iscritti al fair value» e le relative «variazioni del fair value sono imputate al conto economico».

Più specificamente, si tratta di derivati stipulati con finalità di trading che, in quanto tali, esulano dal perimetro dell’“hedge accounting”. Tale circostanza vale non soltanto per le transazioni a termine “physically-settled”, ma anche per quelle “cash- settled” cui risultano abbinate; le operazioni “cash-settled”, infatti, pur andando a mitigare l’esposizione delle posizioni “physically-settled” non possono dare luogo, sotto un profilo contabile, ad una relazione di copertura con queste ultime (ai fini dell’ hedge accounting, infatti, non sono di regola riconosciute le coperture nelle quali l’elemento coperto sia, a sua volta, un derivato) e comunque si inquadrano in una più ampia strategia di negoziazione volta, nel suo complesso, a ritrarre un profitto da arbitraggio sui mercati.

I relativi margini positivi e negativi (da valutazione o da realizzo) sono pertanto contabilizzati sia per le operazioni “physically-settled” che per quelle “cash-settled” tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente, nelle voci D.18.d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e D.19.d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati) del conto economico.

Come evidenziato dall’OIC 32, infatti, «Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell’eliminazione contabile del derivato» (par. 33), mentre «Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell’eliminazione contabile del derivato» (par. 34).

Per meglio cogliere gli effetti pratici di quanto appena scritto si pensi, ad esempio, al caso in cui ALFA si impegnasse, in data “t0”: da un lato a vendere energia “physically-settled”, in data “t1”, ad un prezzo a termine di 1.000 euro; dall’altro, a comprare energia “cash-settled”, in data “t1”, ad un prezzo a termine di 980 euro.

Ora, se in data “t1” il prezzo a pronti fosse pari a 900 euro si avrebbe che la vendita a termine “physically-settled” darebbe luogo: da un lato, all’iscrizione di un ricavo di 900 euro (vale a dire il prezzo che sarebbe praticato in assenza della vendita a termine) nella voce A.1 del conto economico; dall’altro, all’iscrizione di un provento finanziario su derivati di 100 euro (vale a dire il maggior prezzo incassato grazie alla vendita a termine) nella voce D.18.d del conto economico. L’acquisto a termine “cash- settled” comporterebbe invece l’iscrizione di un onere finanziario su derivati di 80 (i.e., 900 – 980) euro nella voce D.19.d del conto economico (che, sommato all’anzidetto provento su derivati “physically-settled” di 100 euro indicato nella precedente voce D.18.d darebbe luogo ad un profitto finanziario complessivo da arbitraggio di 20 euro).

Se, al contrario, in data “t1” il prezzo a pronti fosse pari a 1.100 euro, si avrebbe che la vendita a termine “physically-settled” darebbe luogo: da un lato, all’iscrizione di un ricavo di 1.100 euro (vale a dire il prezzo che sarebbe praticato in assenza della vendita a termine) nella voce A.1 del conto economico; dall’altro, all’iscrizione di un onere finanziario su derivati di 100 euro (vale a dire il minor prezzo incassato a causa della vendita a termine) nella voce D.19.d del conto economico. L’acquisto a termine “cash-settled” comporterebbe invece l’iscrizione di un provento finanziario su derivati di 120 (i.e., 1.100 980) euro nella voce D.18.d del conto economico (che, al netto dell’anzidetto onere da derivati “physically-settled” di 100 euro indicato nella successiva voce D.19.d darebbe luogo, ancora una volta, ad un profitto finanziario complessivo da arbitraggio di 20 euro).

Considerazioni speculari varrebbero nell’esempio in cui ALFA si impegnasse, in data “t0”: da un lato ad acquistare energia “physically-settled”, in data “t1”, ad un prezzo a termine di 1.000 euro; dall’altro, a vendere energia “cash-settled”, in data “t1”, ad un prezzo a termine di 1.020 euro. Infatti, se in data “t1” il prezzo a pronti fosse pari a 1.100 euro si avrebbe che l’acquisto a termine “physically-settled” darebbe luogo: da un lato, all’iscrizione di un costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci di 1.100 euro (vale a dire il costo che sarebbe sostenuto in assenza dell’acquisto a termine) nella voce B.6 del conto economico; dall’altro, all’iscrizione di un provento finanziario su derivati di 100 euro (vale a dire il minor prezzo pagato grazie all’acquisto a termine) nella voce D.18.d del conto economico. La vendita a termine “cash-settled” comporterebbe invece l’iscrizione di un onere finanziario su derivati di 80 (i.e., 1.020 1.100) euro nella voce D.19.d del conto economico (che, sommato all’anzidetto provento da derivati “physically-settled” di 100 euro indicato nella precedente voce D.18.d, darebbe luogo ad un profitto finanziario complessivo da arbitraggio di 20 euro).

Se, al contrario, in data “t1” il prezzo a pronti fosse pari a 900 euro, si avrebbe che l’acquisto “physically-settled” darebbe luogo: da un lato, all’iscrizione di un costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci di 900 euro (vale a dire il costo che sarebbe sostenuto in assenza dell’acquisto a termine) nella voce B.6 del conto economico; dall’altro, all’iscrizione di un onere finanziario su derivati di 100 euro (vale a dire il maggior prezzo pagato a causa dell’acquisto a termine) nella voce D.19.d del conto economico. La vendita a termine “cash-settled” comporterebbe invece l’iscrizione di un provento su derivati di 120 (i.e., 1.020 900) euro nella voce D.18.d del conto economico (che, al netto dell’anzidetto onere da derivati “physically-settled” di 100 euro indicato nella successiva voce D.19.d darebbe luogo, ancora una volta, ad un profitto finanziario complessivo da arbitraggio di 20 euro).

Alla luce delle modalità di contabilizzazione appena descritte così come risultanti dal bilancio di esercizio 2020 approvato da ALFA e corroborato da primaria società di revisione che ne ha certificato la “rappresentazione veritiera e corretta” il profitto da arbitraggio complessivamente realizzato dall’Istante (20 euro nell’esempio) è rilevato integralmente all’interno della sezione D del conto economico (e, quindi, nell’area finanziaria), senza alcun impatto netto sul risultato operativo (A B).

Sotto un profilo quantitativo si rileva che, nel corso del 2020, la marginalità complessiva su derivati con impatto nel conto economico (attribuibile, per una parte rilevante, alle operazioni qui in esame) è risultata positiva per un importo pari a … euro, corrispondente all’1,4% circa della marginalità complessiva (in termini di risultato prima delle imposte) della Società.

L’Istante chiede di confermare che i profitti e le perdite derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically- settled” di energia e di gas rientranti nel portafoglio trading, ove correttamente contabilizzati nelle voci D.18.d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e D.19.d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati) del conto economico 2020 e in quelli successivi, siano esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP.

Con la documentazione integrativa prot. n. … del … la Società ha altresì precisato che:

  • le operazioni di trading – come quelle oggetto dell’Istanza – mirano unicamente a conseguire un profitto derivante dalle opportunità scaturenti dalla formazione di trend di mercato, dalla volatilità delle quotazioni e/o da situazioni di arbitraggio tra mercati diversi. Ne discende che, in assenza di tali opportunità, dette transazioni non vengono effettuate non essendovi alcuna ulteriore esigenza di business (a differenza di quelle “own-use”) o di hedging (non essendovi nessun rischio da coprire) che ne richieda comunque l’esecuzione. Pertanto tali operazioni prescindono da qualsivoglia rapporto di accessorietà/complementarietà rispetto alla compravendita del sottostante che costituisce oggetto dell’attività caratteristica della Società;
  • mentre le operazioni “physically-settled” e “cash-settled” oggetto dell’Istanza confluiscono nel Portafoglio di Trading, le altre (tra cui quelle “own-use”) confluiscono all’infuori di tale portafoglio. Detta impostazioni garantisce che ciascun deal sia “segregato” all’interno del proprio portafoglio di appartenenza sin dalla data della relativa stipula e, in seguito, per tutta la sua durata;
  • sotto un profilo contabile, la Società non distingue i margini positivi/negativi derivanti dalle operazioni oggetto dell’Istanza (vale a dire quelle “physically-settled” e quelle “cash-settled” che si inquadrano nell’anzidetta strategia di arbitraggio) rispetto a tutte le altre operazioni di trading, trattandosi di transazioni che, sotto un profilo contabile (e fiscale), risultano del tutto omogenee;
  • non tutti i margini positivi/negativi scaturenti da contratti finanziari derivati confluiscono nelle voci D.18.d e D.19.d del conto economico, ma soltanto quelli per i quali tale classificazione contabile è imposta dal Codice Civile e dall’OIC 32;- le operazioni di arbitraggio oggetto dell’Istanza non sono le uniche produttive di margini positivi/negativi contabilizzate nelle voci 18.d e D.19.d del conto economico. Conseguentemente, sebbene la marginalità netta di tali operazioni (vale a dire quella derivante dalle operazioni “physically settled” e da quelle “cash settled” di segno opposto cui si accompagnano) sia generalmente positiva, non è possibile escludere che quella negativa derivante da altre transazioni ivi contabilizzate possa azzerare il risultato totale o, persino, renderlo negativo.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

L’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che «Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7 [trattasi, appunto, delle società di capitali e degli enti commerciali quali ALFA N.d.R] la base imponibile [IRAP N.d.R] è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio».

Considerato che, nel caso di specie, i margini positivi e negativi sulle compravendite a termine “physically-settled” confluiscono nelle voci D.18.d (proventi su derivati) e D.19.d (oneri su derivati) del conto economico e, quindi, all’infuori degli anzidetti aggregati A e B – è evidente che gli stessi non possano essere ricondotti nella base imponibile IRAP sulla base di tale disposizione.

L’impostazione descritta in precedenza presuppone, evidentemente, che la classificazione dei margini in commento all’infuori della «differenza tra il valore e i costi della produzione» sia coerente con le disposizioni del Codice Civile e dell’OIC 32. Occorre infatti ricordare che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997, «Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall’impresa».

Nelle risposte ad interpello n. 121 del 24 aprile 2020 e n. 323 dell’8 settembre 2020 è stato affermato che per le “micro-imprese” operanti esclusivamente in ambito finanziario che effettuano «attività di trading su strumenti finanziari derivati (…) i componenti di reddito derivanti sia dalla valutazione a fine esercizio sia dal realizzo degli strumenti in parola debbano essere ricondotti tra le voci rilevanti ai fini del tributo regionale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto IRAP, in quanto rappresentativi dell’attività caratteristica della società istante». Trattandosi di chiarimenti resi nei confronti delle “micro-imprese”, gli stessi non possono riverberare alcun effetto nei confronti dei soggetti (quali ALFA) che non si qualificano come tali.

Occorre infatti ricordare che, sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 2435-ter, comma 3, del Codice Civile, le disposizioni contabili relative ai derivati non sono applicabili alle “micro-imprese”. Questi ultimi soggetti, pertanto diversamente dalla Società non sono in alcun modo obbligati a rispettare le classificazioni bilancistiche contemplate, rispettivamente, nell’art. 2426, punto 11-bis) del Codice Civile o dall’OIC 32. Ne discende che, nel caso analizzato negli anzidetti chiarimenti di prassi, l’inclusione dei «componenti (…) derivanti sia dalla valutazione (…) sia dal realizzo degli strumenti [derivati N.d.R] in parola tra le voci [di conto economico N.d.R.] rilevanti» ai fini IRAP, pur essendo opinabile, non si pone in contrasto con alcuna specifica disposizione di legge.

Nel caso di ALFA, invece, una tale impostazione risulterebbe inverosimile in quanto verrebbe a sostituirsi, in assenza di qualsivoglia appiglio normativo, al contenuto delle disposizioni del Codice Civile e dell’OIC 32 cui l’Istante soggiace senza alcuna possibilità di deroga. Tali conclusioni risultano peraltro confermate dalla più recente risposta ad interpello n. 363 del 24 maggio 2021 riferita, questa volta, ad un soggetto OIC Adopter diverso dalle “micro- imprese” prevalentemente impegnato in attività finanziaria e di trading speculativo non riservata (i.e., non nei confronti del pubblico) nella quale, in effetti, non si è fatto alcun rinvio ai chiarimenti resi nelle anzidette risposte n. 121/2020 e n. 323/2020 ed anzi si è pervenuti (in maniera condivisibile) a conclusioni del tutto opposte. Più specificamente, in detto documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha di fatto confermato (aderendo alla tesi qui sostenuta) che «tutti i proventi [e, ovviamente, gli oneri N.d.R.] contabilizzati al di fuori del perimetro delineato dal primo comma dell’articolo 5 del Decreto IRAP (i.e., differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del Codice civile) non devono rilevare ai fini della determinazione del tributo regionale».

Considerato che tale conclusione è stata avallata in relazione ad un soggetto prevalentemente impegnato in attività di trading speculativo, è evidente che la stessa debba ritenersi valida, a maggior ragione, per quegli operatori, come l’Istante, che ritraggono da tale attività solo una parte marginale dei propri profitti.

La consegna di commodities prontamente convertibili in disponibilità liquide equivale, in applicazione dei corretti principi contabili, ad una «liquidazione (…) per contanti», con la conseguenza che, sotto il profilo bilancistico, non assumeranno alcun rilievo le modalità di regolamento contrattualmente previste (i.e., “physically-settled” o “cash-settled”). Tale impostazione discende, evidentemente, da un principio di prevalenza della sostanza sulla forma ed è volta ad evitare l’introduzione di un’irragionevole distinzione tra il caso in cui il valore di un derivato sia monetizzato attraverso una chiusura anticipata dello stesso a ridosso della scadenza (ottenendo, di fatto, un “cash-settlement”) rispetto a quello in cui si ottenga il medesimo risultato (mediante “physical-settlement”) acquistando energia/gas a termine da rivendere sul mercato a pronti o, viceversa, comprando energia/gas a pronti da rivendere sul mercato a termine.

ln tutte queste ipotesi, dunque, la compravendita a termine di energia/gas sarebbe volta unicamente a ritrarre un differenziale/margine da negoziazione, sicché le modalità di realizzo di tali profitti/perdite (liquidazione dei differenziali tramite “cash- settlement” o conseguimento di un margine da compravendita con “physical- settlement”) risulta del tutto ininfluente sulla natura finanziaria degli stessi e, quindi, sulla relativa irrilevanza ai fini IRAP.

L’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997 dispone che «I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi». Tale disposizione, nota come “principio di correlazione”, è volta ad evitare le distorsioni impositive che potrebbero derivare dall’eterogenea classificazione bilancistica di componenti positivi e negativi aventi un’analoga natura (come si evince, ad esempio, dalle risoluzioni n. 251/E del 14 settembre 2007 e n. 294/E del 18 ottobre 2007 nonché, più recentemente, nella risposta ad interpello n. 331 del 7 agosto 2019), ma non può tuttavia spingersi sino a convertire la natura intrinseca delle anzidette componenti bilancistiche così da rendere operativo ciò che è geneticamente finanziario o viceversa. Deve pertanto escludersi che l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997 possa essere invocato al fine di ricondurre nella base imponibile IRAP proventi e oneri come la marginalità positiva o negativa derivante dalle compravendite a termine “physically-settled” di energia e gas che contabilmente si considerano finanziari.

Ci si potrebbe, semmai, domandare se la stretta connessione esistente tra le compravendite a termine “physically-settled” e quelle “cash-settled” possa assumere un qualche rilievo ai fini dell’anzidetto principio di correlazione. ln linea di principio la risposta dovrebbe essere negativa, posto che la simmetria impositiva, ai fini IRAP, tra le marginalità derivanti da tali transazioni dovrebbe già essere preservata dall’impostazione contabile descritta. ln altri termini, posto che i profitti e gli oneri derivanti dalle operazioni a termine qui in commento siano esse “physically-settled” o “cash-settled”   transitano nelle medesime voci di conto economico è evidente che poi le stesse debbano soggiacere al medesimo trattamento IRAP che, nel caso di specie, consisterebbe nella loro integrale esclusione impositiva.

Alla luce di tutto quanto scritto l’Istante propone, nel seguito la soluzione che, a proprio avviso, dovrebbe essere adottata (l'”Alternativa Preferibile”) e una soluzione sussidiaria (l'”Alternativa di Subordine”) che dovrebbe essere adottata nel solo caso in cui non si condividesse la Soluzione Preferibile. La Società ritiene, peraltro, che tali soluzioni (sia l’Alternativa Preferibile che, eventualmente, l’Alternativa di Subordine) possano essere applicate anche per le annualità successive laddove le circostanze di diritto e di fatto qui rappresentate restino immutate.

Alternativa Preferibile

ln ragione di tutto quanto scritto, l’istante ritiene che i profitti e le perdite derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e di vendita a termine di energia e di gas “physically-settled” rientranti nel portafoglio trading, ove correttamente contabilizzati nelle voci D.18.d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e D.19.d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati) del conto economico 2020, siano esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP.

Alternativa di Subordine Nella denegata ipotesi in cui, contrariamente a quanto sostenuto nella Soluzione Preferibile, si ritenesse che le compravendite “physically- settled” debbano essere attratte nel valore della produzione valida ai fini del tributo regionale, la medesima impostazione (i.e., inclusione nella base imponibile IRAP) debba poi estendersi anche per le operazioni “cash-settled” cui risultano abbinate.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Preliminarmente si evidenzia che il presente parere, che attiene esclusivamente ai profili interpretativi specificamente oggetto di interpello, è riferito al solo profilo IRAP nel presupposto della corretta qualificazione dei contratti a termine physically-settled con finalità di trading, rappresentati dall’Istante come strumenti finanziari derivati non di copertura, e non implica alcuna valutazione in merito alla corretta applicazione dei principi contabili adottati. Esula, inoltre, dal perimetro del presente interpello l’inquadramento degli ulteriori strumenti contrattuali derivati incidentalmente richiamati nell’istanza di interpello e nelle memorie integrative, in relazione ai quali nessuno specifico quesito è formulato dall’interpellante.

Sul punto resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ciò posto, con il presente interpello la Società intende conoscere se i profitti e le perdite derivanti dalla valutazione e dal realizzo dei contratti di acquisto e vendita a termine “physically settled” di energia e di gas, rientranti nel portafoglio di trading, siano irrilevanti ai fini IRAP ove correttamente contabilizzati nella sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie del conto economico, in particolare alle voci D.18.d (proventi su strumenti finanziari derivati) e D.19.d (oneri su strumenti finanziari derivati).

Atteso che, come già precisato, la qualificazione dei contratti oggetto di istanza viene assunta acriticamente, come prospettata dall’interpellante, si rammenta che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, decreto IRAP) «Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché’ dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio». Il quinto comma del medesimo articolo 5 prevede inoltre che «Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa».

Nel caso di specie, la combinazione dei contratti physically-settled con i correlati cash-settled – per entrambi i quali si presuppone che non esista una relazione di copertura, così come riferito dall’interpellante senza formulare, al riguardo, alcun quesito – consente alla Società di conseguire un profitto da arbitraggio che viene integralmente contabilizzato tra i proventi di natura finanziaria. Sul punto, si evidenzia che, come rappresentato dall’Istante, la contabilizzazione della marginalità scaturente dai contratti physically-settled in rassegna nelle voci D.18.d e D.19.d del conto economico risulta analoga rispetto a quella dei contratti cash-settled, e ciò indipendentemente dall’esistenza di una connessione meramente gestionale tra tali strumenti finanziari.

Pertanto, si ritiene che qualora detta contabilizzazione sia effettuata sulla base della corretta applicazione dei principi contabili (esame che esula dalle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di interpello), le componenti reddituali scaturenti dai contratti di trading physically-settled e classificate nella sezione D) del conto economico non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP ai sensi del sopra citato articolo 5, commi 1 e 5, del decreto IRAP.

Giova evidenziare che, come evidenziato anche dall’istante nella sua soluzione interpretativa, l’ipotesi in esame, tra l’altro, non rientra nell’ambito dell’applicazione del principio di correlazione previsto dall’articolo 5, comma 4, del Decreto IRAP, in base al quale “i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi”. Al riguardo, con la circolare n. 148/E del 26 luglio 2000 è stato evidenziato come il principio di correlazione, che anteriormente alle modifiche apportate legge finanziaria per il 2008 era contenuto tra le disposizioni comuni recate dall’articolo 11 del Decreto IRAP, rispondesse all’obiettivo – esplicitato nella relazione ministeriale – di “ristabilire una situazione di continuità e di omogeneità nella determinazione dell’imponibile”. Inoltre, con la risoluzione n. 294/E del 18 ottobre 2007 è stato precisato che il suddetto principio deve essere inteso “nel senso di attribuire rilevanza IRAP, prescindendo dalla classificazione contabile, a quei proventi o oneri che emergono in diretta conseguenza della imputazione a conto economico di componenti reddituali (di segno contrario) tra le voci che influenzano il valore della produzione oppure prendono il posto di componenti reddituali (dello stesso segno) che, per loro natura, concorrono a determinare il valore della produzione(cfr. risoluzione n. 294/E del 2007).

Conseguentemente, non si ritiene applicabile al caso di specie il comma 4 dell’articolo 5 del Decreto IRAP, non essendo individuabile alcuna correlazione ai fini del tributo regionale tra componenti reddituali disomogenee quali sono, per l’appunto, quelle di natura finanziaria contabilizzate nella sezione D) del Conto Economico in conformità al principio OIC 32 rispetto a quelle di natura caratteristica generate dalla compravendita delle commodities sottostanti agli strumenti finanziari oggetto di istanza.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concreta attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti.