La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 2002 depositata il 20 gennaio 2020 intervenendo in tema di reato ex art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 ha statuito che “anche l’occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi (cd. fatture passive) integra il reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di documenti che, oltre a rappresentare costi sostenuti e a incidere sulla ricostruzione dei redditi del destinatario di essi, sono comunque dimostrativi dell’esistenza di introiti a carico del soggetto emittente”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una s.a.s. che ha seguito di una verifica fiscale veniva sottoposto ad indagine e poi processato per il reato di di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, aveva occultato o distrutto i registri contabili obbligatori e numerose fatture concernenti operazioni commerciali. L’imputato veniva condannato dal Tribunale per il reato ascritto. Avverso la decisione del Tribunale veniva proposto ricorso alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermavano la sentenza impugnata. L’imputato impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. In particolare veniva contestato la configurabilità del dolo specifico e l’assenza di motivazione.

Gli Ermellini rigettano il ricorso. In particolare, la Corte Suprema, precisa che la configurabilità del reato va esaminato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

I giudici di legittimità evidenziano che “sotto il profilo oggettivo il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 può essere integrato anche dall’occultamento di fatture attive o passive […] e la prova della sussistenza della condotta illecita può essere ricavata anche dal rinvenimento della copia presso l’altro soggetto del rapporto commerciale.”

Per quanto concerne il secondo profilo, viene affermato che, “siccome la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.” e relativamente al profilo della colpevolezza, ferma restando la necessità dell’esistenza del dolo specifico, esplicitamente richiesto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, è fuori discussione che l’accertamento può avvenire anche in via indiziaria.

Inoltre, viene affermato dai giudici del palazzaccio, per quanto concerne l’accertamento del dolo specifico “necessario per la sussistenza del delitto in questione presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale”.