La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13452 depositata il 29 maggio 2017 chiamata a dirimere sulla questione relativa all’individuazione, nel processo tributario, del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante in caso di notificazione postale diretta e sulla rilevanza, ai fini della ritualità di tale costituzione e dell’ammissibilità del ricorso e dell’appello, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico ha affermato che il termine dei 30 giorni per il deposito della costituzione incomincia a decorrere, per il destinatario, dal giorno della ricezione.
Il primo quesito a cui le Sezioni Unite sono tenute a dare soluzione riguarda la questione del termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che abbia notificato a mezzo posta.
Formatisi due distinti orientamenti interpretativi alla fine la questione è approdata alle Sezioni Unite.
Al fine di dare una soluzione al quesito posto la Corte Suprema fa un interessante richiamo alla giurisprudenza comunitaria e alla salvaguardia delle tutele giurisdizionali, con specifico riferimento ai tributi armonizzati, anche in presenza di vizi formali che possano generare inammissibilità. Per la Corte infatti “dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs. Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; Reklous & Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell’art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014). Trattasi, peraltro di disposizione che – a mente dell’art. 117, primo comma, Cost. e riguardo all’irrazionale e discriminante ostacolo all’accesso alla giurisdizione – opera nei confronti del contenzioso fiscale, quanto meno, con riferimento ai processi su sanzioni tributarie aventi copertura convenzionale secondo la Corte EDU (Ferrazzini vs. Italia) e che – a mente dell’art. 6 TUE – opera pure con riferimento alle vertenze sui tributi armonizzati”.
I giudici di legittimità pongono fine alla diatriba affermando il seguente principio di diritto “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.
Il secondo quesito posto all’attenzione delle Sezioni Unite riguarda la rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato, che dopo una lunghissima trattazione alla fine il risultato è quello sostanziale, di “tenuta” della costituzione in giudizio, anche se si utilizzano forme non esattamente coincidenti con quelle previste, depositando una cartolina di avvenuto ricevimento che rechi anche la data della spedizione.
I giudici di legittimità dopo aver analizzato i due opposti orientamenti giurisprudenziali e la normativa che regola il servizio postale giunge ad affermare il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23550 - Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2011, n. 32685 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7659 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…