AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 ottobre 2020, n. 452
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Credito di imposta Art-bonus – Affidatario di un bene culturale pubblico – Fattispecie
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Un’Associazione culturale senza scopo di lucro, costituita nel 1988, con personalità giuridica privata riconosciuta dalla Regione, ha ad oggetto il miglioramento della condizione del patrimonio culturale e storico-artistico pertinente il territorio regionale.
Per il perseguimento del proprio scopo l’Associazione può finanziare e/o realizzare – sia autonomamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati – restauri, mostre, ricerche scientifiche, progetti ed ogni altra iniziativa mirante alla diffusione della conoscenza e della fruizione e valorizzazione dei beni culturali.
La realizzazione degli scopi sociali è finanziata attraverso contribuzioni volontarie da parte di tutti gli associati, o di alcuni di essi, ed eventualmente con erogazioni di terzi.
L’Associazione fa presente che, nel corso dell’anno 2020, prenderà il via la realizzazione del progetto di restauro del cortile di un Palazzo, di proprietà demaniale, in concessione all’Amministrazione della Difesa, che riveste notevole interesse storicoartistico oltre che essere sottoposto a tutela e vincolo, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.
L’Associazione rappresenta che è stato redatto il progetto di rifacimento della pavimentazione del cortile del citato Palazzo, con relativa relazione ed è stata stipulata una convenzione con l’Amministrazione della Difesa, per disciplinare i rapporti di collaborazione durante il periodo necessario all’attuazione del progetto, anche alla luce della sua particolare e complessa natura, sia tecnica che giuridico-amministrativa.
Ciò posto, l’Associazione chiede di sapere se le erogazioni liberali effettuate da mecenati, per il finanziamento del citato progetto di restauro possano beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 (c.d. Artbonus).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Associazione ritiene che i soggetti che effettuano le erogazioni liberali per il finanziamento del progetto di restauro in argomento possano beneficiare dell’agevolazione Art-bonus, atteso che:
– trattasi di un intervento di restauro di un bene culturale pubblico;
– l’intervento di restauro è realizzato dall’Associazione in stretto collegamento funzionale con 1’Amministrazione della Difesa, la quale ha dato la parte di edificio interessata all’intervento in affidamento temporaneo alla stessa Associazione, cosi come risulta dalla convenzione tra gli stessi stipulata;
– le erogazioni liberali a cui viene riconosciuto il credito d’imposta sono effettuate, tramite l’Associazione, per la realizzazione dell’intervento di restauro di un bene culturale pubblico;
– la struttura e la realizzazione dell’operazione risultano in linea con lo spirito e gli obiettivi della normativa e con una precedente riposta positiva ad un analogo interpello presentato dalla medesima Associazione.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (cd. Art-bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico- orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e ilpotenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».
Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (cfr. articolo 1, comma 5, del d.l. n. 83 del 2014).
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
– è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.
Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato – ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione – abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).
Quest’ultimo ha ritenuto che, nella specie, le erogazioni liberali in denaro possano essere ammesse al benefìcio fiscale dell’Art bonus, in quanto destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di “beni culturali pubblici” e conferite a un soggetto che può essere considerato, ai sensi della citata convenzione, “affidatario” del bene, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del d.l. n. 83 del 2014.
Lo stesso Dicastero, inoltre, ritiene che possono essere considerati soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale Art-bonus i singoli mecenati per le somme donate e non la medesima Associazione.
L’affidatario destinatario delle erogazioni è, inoltre, vincolato all’utilizzo delle somme per le finalità e con le modalità stabilite nella citata convenzione per l’esecuzione del progetto, così come approvato dalla Soprintendenza, la quale si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano realizzate a regola d’arte e conformemente alla documentazione di progetto da quest’ultima approvata.
Pertanto, dal momento che l’affidamento del bene all’Associazione è limitato alla realizzazione dei lavori di restauro indicati in convenzione, appare opportuno, onde scongiurare il rischio di effetti elusivi, che l’Associazione fornisca all’Amministrazione Finanziaria, a consuntivo, la documentazione attestante gli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro, in modo da verificarne la corrispondenza con le somme ricevute in donazione e in parte poste a carico dello Stato attraverso lo strumento della detrazione fiscale.
Da ultimo, si fa presente che le donazioni dovranno avere, quale causale del versamento, l’esplicito riferimento al lavoro in oggetto. A tal fine, è necessario che l’Associazione produca un’attestazione di ricevuta delle somme per il restauro in parola in cui appaia in modo inequivocabile che si tratta di erogazione liberale per il restauro del cortile del Palazzo, bene culturale di appartenenza pubblica.
Tanto premesso, in linea con il citato parere reso dal MiBACT, si ritiene che siano ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dall’Associazione e finalizzate al recupero del cortile del citato Palazzo, secondo le modalità e le prescrizioni sopra riportate.
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