Agenzia delle Entrate – Risposta n. 546 del 4 novembre 2022
Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 – Riconoscimento di una Collezione come bene culturale pubblico ai fini dell’applicazione dell’Art Bonus
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Fondazione istante, senza scopo di lucro, è stata costituita con lo scopo “conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ideale, materiale ed immateriale e di tutte le altre manifestazioni che esprimono e promuovono il design italiano”.
La Fondazione opera nel settore del design per il perseguimento delle seguenti finalità:
- la diffusione della comprensione dei contenuti e delle finalità del design, come “valore” e come “motore innovativo” da estendere a tutti gli ambiti del vivere quotidiano;
- riunire risorse finanziarie per destinarle alla tutela e alla divulgazione della cultura del design in Italia e nel mondo;
- conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ideale e materiale costituito da una “Collezione Storica” (di seguito “Collezione“).
Ciò posto, l’Istante chiede se la Collezione sia qualificabile come “beni culturali pubblici” e se il “Museo” possa essere inserito nell’elenco degli “istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica” ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal decreto legge del 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (cd. “Art Bonus“).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che alla Collezione non possa essere negata la qualifica di “bene culturale pubblico” essendo stata ufficialmente riconosciuta come tale dal decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 aprile 2004. Tale riconoscimento comporta, come effetto automatico, l’assoggettamento della Collezione alle disposizioni di tutela del d.lgs. 42 del 2004 (cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio), considerando inoltre la natura della Fondazione, quale soggetto detentore della stessa.
L’Istante ritiene, inoltre, che non possa essere messa in dubbio l’appartenenza pubblica degli spazi museali del Museo, in quanto realizzato con risorse pubbliche del Comune e, in quanto, tutta l’area del Museo è gravata da servitù perpetua di uso pubblico a favore del Comune.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico- orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
- è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica
Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato – ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione – abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Quest’ultimo,ha affermato che con riferimento al primo quesito, considerato che la Collezione, costituita da una universalità di oggetti vincitori di Premi dal 1954 ad oggi e da altri oggetti che hanno ottenuto la menzione d’onore, è di proprietà della Fondazione, «in virtù della natura privata della collezione (di proprietà della Fondazione), pur essendo stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico, non costituisce un bene culturale pubblico».
Con riferimento al secondo quesito, concernente la riconducibilità del Museo alla nozione di istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica destinatario di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus, la Collezione trova attualmente la propria collocazione presso il predetto Museo, edificio storico di proprietà del Comune che ne ha intestato la proprietà superficiaria trentennale ad una Associazione, sulla base di una convenzione stipulata nel 2011 che individua quest’ultima quale soggetto gestore.
Con contratto di comodato temporaneo non esclusivo del 1° febbraio 2021, l’Associazione ha concesso alla Fondazione l’uso delle strutture museali affinché, quest’ultima con oneri a proprio carico, predisponesse un progetto espositivo permanente avente come finalità ultima la creazione di un museo del design, all’interno del quale l’esposizione della Collezione in questione assumesse un ruolo centrale.
Al riguardo, si fa presente che, la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 ha interpretato il requisito dell’appartenenza pubblica in chiave sostanziale, ritenendolo integrato non solo dalla formale appartenenza allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma anche dal ricorrere di altre caratteristiche, quali la costituzione dell’ente destinatario delle erogazioni da parte di soggetti pubblici, la maggioranza pubblica di soci e partecipanti, il finanziamento con risorse pubbliche, la gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica e l’assoggettamento ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione o al controllo analogo.
Nel caso in esame, si ritiene che la sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non consenta di integrare il requisito dell’appartenenza pubblica in mancanza di menzionati indici di pubblicità, tra cui in particolare la governance pubblica dell’ente destinatario delle erogazioni liberali e la gestione di una collezione di proprietà pubblica.
Sulla base del citato parere, si ritiene che non siano ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione istante.
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