DECRETO LEGISLATIVO 07 dicembre 2017, n. 202

Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220

Art. 1

Contratti a tempo determinato

1. All’articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per la produzione di specifiche opere audiovisive».

Art. 2

Apprendistato professionalizzante

1. All’articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresì nell’ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell’audiovisivo.».

Art. 3

Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell’audiovisivo

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.

2. La classificazione di cui al comma 1 è definita tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché delle qualificazioni professionali e dei percorsi dell’istruzione professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere tutte le competenze e professionalità operanti nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo. In particolare, detta classificazione è adottata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di attività del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, e di seguito riportate:

a) sviluppo e pre-produzione;

b) produzione;

c) post-produzione;

d) distribuzione;

e) esercizio.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.