DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98
Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124
Art. 1
Documento unico di circolazione e di proprietà
1. A decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all’estero.
3. Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell’Automobile club d’Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
Art. 2
Procedura di rilascio
1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all’articolo 1 in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) presso qualsiasi Sportello telematico dell’automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici dell’ACI in quanto STA;
b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
2. Per il rilascio e l’aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, è corrisposta una tariffa unica determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, sentiti l’ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tale tariffa è determinata in misura comunque non superiore alla somma dell’importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato l’importo dell’imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell’unificazione dei documenti di cui all’articolo 1, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le modalità di versamento delle tariffe all’ACI in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.
Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalità previste al primo periodo è disposto l’aggiornamento della tariffa unica. Il versamento della tariffa unica e dell’imposta di bollo unificata è consentito anche attraverso modalità di pagamento elettronico o on line. I risparmi nella gestione dei dati determinati dall’attuazione della presente disciplina sono integralmente destinati a ridurre i costi per l’utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma, in sede di prima applicazione la tariffa unica è determinata quale somma delle due tariffe previste a normativa vigente e l’importo dell’imposta di bollo unificata è determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa vigente per ciascuna tipologia di documento. Con le medesime modalità previste a legislazione vigente è versata all’ACI e alla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all’importo della tariffa rispettivamente prevista a legislazione vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposto l’aggiornamento della tariffa di cui all’ottavo periodo, con eventuale adeguamento degli importi di competenza rispettivamente dell’ACI e della motorizzazione civile.
3. Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED, che gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.
5. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione.
6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli articoli 2683 e seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano l’istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all’UMC competente, ai fini dell’adozione, da parte di quest’ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED, secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.
Art. 3
Ulteriori disposizioni
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e rende disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell’attività di riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Art. 4
Relazione al Parlamento
1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l’utenza e gli effetti sull’organizzazione di ACI, sentita l’ACI, anche ai fini della valutazione sull’eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ACI, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro ventiquattro mesi dall’introduzione del documento unico, sono definite le modalità organizzative dell’eventuale archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli.
Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti in essere alla data del predetto decreto.
Art. 5
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.»;
2) il comma 9 è soppresso;
3) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.»;
b) all’articolo 94:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento della carta di circolazione.»;
3) al comma 4, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «e del certificato di proprietà» sono soppresse;
c) all’articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo» sono soppresse;
d) all’articolo 95:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Duplicato della carta di circolazione»;
2) il comma 1 è soppresso;
3) il comma 6 è soppresso;
e) all’articolo 96:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.»;
2) il comma 2 è soppresso;
f) all’articolo 101:
1) al comma 3, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «tre»;
2) al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione dell’ufficio del P.R.A.,» sono soppresse;
g) all’articolo 103:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.»;
2) al comma 2, le parole: «, altresì» sono soppresse, le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.»;
h) all’articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto periodo le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»;
i) all’articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’annotazione al P.R.A..»;
l) all’articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..»;
m) all’articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»;
n) all’articolo 226:
1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprietà,» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse.
2. All’articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell’automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al termine di cui all’articolo 1, comma 1, mantengono la loro validità. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull’ACI è esercitata, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.