DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 2013

Modalità applicative ai fini della definizione dell’attestazione di origine dei prodotti della pesca, ai sensi dell’art. 59, commi 14 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»

Art. 1

Finalità

Il presente decreto definisce le modalità applicative di cui all’art. 59, commi 14 e 15, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa, ai fini della definizione dell’attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 2065/2001.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) attestazione di origine: la dicitura “prodotto italiano” o altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia riportata nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore finale;

b) prodotto italiano: i prodotti provenienti dall’attività di pesca professionale esercitata da pescherecci battenti bandiera italiana nelle GSAs di cui all’All. I al presente decreto, ovvero provenienti da impianti di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine del territorio nazionale;

c) vendita al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, le pescherie, i centri di distribuzione all’interno dei supermercati e i punti di vendita all’ingrosso;

d) somministrazione di prodotti della pesca: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.

Art. 3

Attestazione di origine

1. Ferme restando le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 4 del Reg. (CE) n. 104/2000 e dal relativo Regolamento di attuazione, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti della pesca e intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 59, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 devono attenersi a quanto disposto dai successivi commi del presente articolo ai fini della definizione dell’attestazione di origine.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono acquistare i prodotti direttamente da imprese di pesca, anche cooperative o da organizzazioni dei produttori che registrino nella documentazione prevista dal Reg. (CE) n. 1224/2009 l’indicazione di una delle sottozone FAO espresse con la denominazione delle GSAs di cattura di cui all’Allegato I al presente decreto ovvero da imprese di acquacoltura che forniscano le informazioni relative alla provenienza del prodotto attraverso le registrazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e dalla relativa decretazione attuativa.

3. Fatte salve le esenzioni di cui all’art. 59, terzo paragrafo, del Reg. (CE) n. 1224/2009, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca acquistati da impresa di pesca, anche cooperative, o da organizzazioni dei produttori, sono considerati acquirenti registrati ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e sono pertanto tenuti a rilasciare la nota di vendita prescritta dal medesimo Regolamento, compilata in conformità al modello di cui all’All. C al d.d. del 28 dicembre 2011, n. 155, ovvero trasmessa secondo le modalità previste all’interno del portale www.politicheagricole.gov.it.

4. Le informazioni relative alla dicitura “prodotto italiano” o ad altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia fornite dai soggetti di cui al comma 1 devono corrispondere con i dati risultanti dalle dichiarazioni relative alle catture e agli sbarchi, compilate in conformità al modello di cui all’All. VI al Reg. (UE) n. 404/2011, rese dalle imprese di pesca, anche cooperative, nonché mediante i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

5. Le informazioni di cui al precedente comma 4 relative ai prodotti della pesca acquistati dai soggetti di cui al comma 1 presso organizzazioni dei produttori devono corrispondere con i dati risultanti dalla dichiarazione di assunzione in carico compilata in conformità al modello di cui all’All. B al d.d. del 28 dicembre 2011, n. 155, ovvero trasmessa secondo le modalità previste all’interno del portale www.politicheagricole.gov.it.

6. I soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti acquistati da imprese di acquacoltura, ai fini della attestazione di origine, devono fornire le informazioni relative alla provenienza nazionale del prodotto attraverso le registrazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e relativa decretazione attuativa.

7. Le informazioni relative all’attestazione di origine dei prodotti della pesca acquistati dai soggetti di cui al comma 1 presso imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura devono essere riportate nella documentazione commerciale relativa al prodotto prevista dalla vigente normativa.

Art. 4

Modalità attuative

 

Le procedure operative di dettaglio nonché la relativa modulistica inerente gli adempimenti previsti dalle disposizioni recate dal presente decreto saranno individuate con provvedimenti del direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

 

Art. 5

Pubblicazione

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.it

 

Allegato I

 

GSA

AREA

GSA 9Mar Ligure e Tirreno Settentrionale
GSA 10Mar Tirreno Meridionale
GSA – 11.2Mar di Sardegna (Orientale)
GSA – 17Mar Adriatico Settentrionale
GSA – 18Mar Adriatico Meridionale (Parte)
GSA – 16Mar di Sicilia Meridionale
GSA – 18Mar Adriatico Meridionale (Parte)
GSA – 19Mar Ionio Occidentale
GSA – 20Mar Ionio Orientale
GSA – 21Mar Ionio Meridionale

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 agosto 2013, n. 185.