AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 maggio 2019, n. 175
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Definizione agevolata delle controversie tributarie – articolo 6 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
La società [ALFA] (di seguito istante) in sintesi fa presente di essere stata destinataria, in qualità di coobbligata solidale, di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate ha liquidato una maggiore imposta di registro con riferimento ad una scrittura privata recante la costituzione di pegno su quote societarie.
Detto avviso di liquidazione è stato impugnato e, secondo quanto riferito dall’istante, l’Agenzia delle entrate è risultata integralmente soccombente in primo grado e parzialmente soccombente in secondo grado.
Il […], l’Agenzia delle entrate ha notificato all’istante ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello; l’istante, a sua volta, ha proposto controricorso e ricorso incidentale. Il giudizio, dunque, è pendente dinanzi la Suprema Corte alla data di presentazione dell’interpello.
Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione dell’importo da versare per la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante afferma che, nel caso di specie, la controversia possa essere definita in via agevolata mediante il pagamento del 5 per cento delle imposte per la parte della controversia rispetto alla quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del combinato disposto dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, e, congiuntamente, del 100 per cento della pretesa per la restante parte in cui la società è risultata soccombente in secondo grado.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si evidenzia preliminarmente che la presente risposta è fornita sulla base di quanto esposto nell’istanza, senza entrare nel merito della definibilità della lite relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro impugnato dall’istante, trattandosi di questione e valutazione che esulano dal presente interpello.
Per quanto concerne l’oggetto dell’istanza, ossia l’individuazione della percentuale di riduzione eventualmente applicabile, si osserva quanto segue.
L’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, al comma 1 dispone che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Il comma 2 stabilisce che “In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”.
Il comma 2-bis prevede che “In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”.
Il successivo comma 2-ter statuisce che “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia”.
Sulla definizione agevolata sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 6/E del 1° aprile 2019 e n. 10/E del 15 maggio 2019.
In particolare, la circolare n. 6/E del 2019 ha fornito precisazioni anche con riferimento alla determinazione degli importi dovuti per la definizione agevolata della controversia. Per quanto riguarda la corretta applicazione del comma 2-bis dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, al paragrafo 5.1.4, è stato precisato che “Si tratta di una disposizione a carattere ricognitivo, introdotta in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, che disciplina espressamente il trattamento applicabile nei casi di reciproca soccombenza del contribuente e dell’Agenzia delle entrate nell’unica o ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018.
“Di conseguenza, considerato che le somme dovute dipendono dall’esito del giudizio e quindi dalla soccombenza di ciascuna parte, in tal caso trovano applicazione sia la percentuale ridotta, stabilita per la soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo o in secondo grado, sia quella del cento per cento, contemplata per la soccombenza del contribuente”.
Pertanto, al fine di definire in via agevolata la controversia, si applicano – secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 6//E del 2019 – le percentuali previste “in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria regionale”, ossia, “si applicherà il quindici per cento sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il cento per cento sulla restante parte”.
Non risulta applicabile il 5 per cento sulla parte del valore della lite per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, come prospettato dall’istante, posto che tale percentuale è prevista dal comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 nel solo caso in cui il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018 e l’Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Infatti, secondo quanto chiarito con la citata circolare n. 6/E del 2019, “Non sono […] definibili con la riduzione al cinque per cento le liti per le quali l’Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa – indipendentemente dalla misura – in almeno uno dei precedenti gradi.
“La soccombenza dell’Agenzia delle entrate è determinata dal raffronto tra quanto richiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera «integrale» quando la domanda del contribuente sia stata accolta.” (cfr. par. 5.1.5).
Tale condizione, nel caso dell’istante, non risulta realizzata.
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