Con la sentenza n. 13908 del 03 giugno 2013 la Corte di Cassazione interviene in materia dei cd “riserva sinistri” per la copertura delle spese assicurative dei lavoratori statuendo che ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell’assicurazione.
La determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali – in relazione al quale rilevano sia gli oneri diretti, afferenti direttamente alla lavorazione o all’azienda e comprensivi di quelli presunti (o riserva sinistri), sia quelli indiretti, afferenti alle spese generali dell’istituto e determinati percentualmente in relazione agli oneri diretti – è effettuata con criteri legali che consentono, attraverso i contributi del datore di lavoro, la totale copertura finanziaria dei costi dell’intervento previdenziale.
Gli Ermellini enuncia il principio per cui ai fini della determinazione dei premi assicurativi per gli infortuni e malattie professionali dei lavoratori : “La percentuale di caricamento per il calcolo degli oneri indiretti va applicata sulla somma degli oneri diretti e di quelli presunti”.
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un’azienda che riteneva di aver pagato somme in eccesso a causa di un Tasso Specifico Aziendale (TSA) determinato dall’iNAIl in modo errato. La Corte d’appello ha respinto il gravame proposto dall’azienda ed ha confermato la sentenza del Tribunale; infatti, ha ritenuto corretta ai fini del calcolo del Tasso Specifico Aziendale (TSA) l’inclusione:
- della c.d. “riserva sinistri” negli oneri diretti , per la determinazione degli oneri indiretti;
- del valore complessivo delle rendite capitalizzate con riferimento agli eventi verificatisi nel periodo di osservazione tra gli oneri diretti,
- della voce di spesa relativa agli oneri di silicosi.
Viene presentato ricorso per Cassazione dalla società, che è stato rigettato.
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