AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 154 del 24 gennaio 2023
Detrazione per investimenti in start–up innovative – rilevanza dei conferimenti – articolo 29 del decreto legge18 ottobre 2012, n. 179
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è uno dei tre soci persone fisiche che, in data 21 dicembre 2020, hanno costituito la società Alfa S.r.l., ”startup innovativa” ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, mediante la sottoscrizione del capitale sociale, pari a XXX.XXX euro.
In sede di costituzione, come emerge dall’atto costitutivo, i soci hanno pattuito l’effettuazione di conferimenti non proporzionali al capitale sociale da ciascuno sottoscritto e in virtù di tale pattuizione, l’Istante ha sottoscritto il XX per cento del capitale sociale ottenendo, pertanto, il XX per cento delle quote sociali a fronte dell’obbligo a un conferimento in denaro pari a XX.XXX euro.
In data 21 dicembre 2020, l’Istante ha versato la somma di XX.XXX euro, pari al 25 per cento del capitale sociale, e il 31 dicembre 2020 è stato depositato al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la pratica relativa alla costituzione della società, con contestuale richiesta di iscrizione nella Sezione speciale dedicata alle startup innovative, che è avvenuta in data 22 febbraio 2021.
Nel corso del 2021, l’Istante e gli altri soci hanno provveduto a versare il restante capitale sociale, secondo quanto da loro dovuto a titolo di conferimenti e, in particolare, l’Istante ha versato i residui XX.XXX euro.
La Società ha rilasciato ai soci la certificazione dei conferimenti ricevuti, entro i 60 giorni dalla data dei versamenti effettuati dai soci medesimi.
Tenuto conto che la costituzione della Società e l’iscrizione nel Registro delle imprese, come anche il versamento di quanto complessivamente dovuto dai soci a titolo di conferimenti, rappresentano eventi avvenuti a cavallo di due distinti periodi di imposta, l’Istante chiede quale sia il periodo di imposta da considerare ai fini della detrazione di cui all’articolo 29 del richiamato decreto legge n. 179 del 2012.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che possa beneficiare:
- per il 2020, di una detrazione pari X.XXX euro corrispondente al 30 per cento di quanto versato in tale anno a titolo di conferimento (XX.XXX euro);
- per il 2021, di una detrazione pari a XX.XXX euro corrispondente al 30 per cento di quanto versato in tale anno a titolo di conferimento (XX.XXX euro).
Parere dell’agenzia delle entrate
Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) contiene disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, riepilogate nella sezione IX del testo di legge, rubricata «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative» (cfr. articoli da 25 a 32).
In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente parere, il comma 1 dell’articolo 29 dispone, per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per «un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative».
Il successivo comma 7bis (introdotto a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), ha disposto, a decorrere dall’anno 2017, l’aumento al 30 per cento dell’aliquota della detrazione. Le relative modalità di attuazione sono attualmente stabilite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 7 maggio 2019 (recante «Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in startup innovative e in PMI innovative», che ha sostituito il precedente decreto interministeriale del 25 febbraio 2016).
Il predetto decreto interministeriale stabilisce che:
- la detrazione si applica «ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle startup innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e)» (cfr. l’articolo 3, comma 1);
– «i conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della startup innovativa […] dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481bis del codice civile» (cfr. l’articolo 3, comma 3);
– «i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto» (cfr. articolo 4, comma 1);
- «Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna startup innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla startup innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo» (cfr. l’articolo 4, comma 7).
Al riguardo, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E sia pure con riferimento al precedente decreto interministeriale del 25 febbraio 2016 contenente una disposizione di contenuto identico a quella riproposta nel citato articolo 3, comma 3, del predetto decreto interministeriale del 7 maggio 2019 ha chiarito che il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi del citato articolo 3, comma 3, coincide ”normalmente” con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF.
Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una startup innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo della startup innovativa, nella quale il conferente si obbliga all’esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.
Nel caso di specie, il deposito dell’atto costitutivo della Società è avvenuto il 31 dicembre 2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, pari a XX.XXX euro, è stato effettuano in parte (per XX.XXX euro) in sede di costituzione, in data 21 dicembre 2020, e per la restante parte (per XX.XXX euro) nel 2021. Ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 3, commi 1 e 3, del decreto interministeriale del 7 maggio 2019, pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla normativa in esame (non oggetto di valutazione in questa sede), l’Istante potrà detrarre dall’imposta lorda, in applicazione del predetto criterio di cassa:
- nel 2020 un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta, pari a XX.XXX euro;
- nel 2021 un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta, pari a XX.XXX euro.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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