Dichiarazioni infedeli: accertamento basato sulle movimentazioni bancarie anche dei familiari - Cassazione ordinanza n. 16723 del 2013Con l’ordinanza n. 16723 del 04 luglio 2013 la Corte di Cassazione sez. tributaria interviene in tema di ricostruzione del reddito sulla base dei movimenti bancari in caso di infedele dichiarazione  affermando che l’Amministrazione Finanziaria può correttamente procedere alla ricostruzione del reddito imponibile sulla base dei movimenti rilevati su conti correnti intestati a soggetti terzi legati alla persona fisica da vincoli di solidarietà familiare.

La vicenda ha origine dalla emissione e notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF e IRAP, emesso nei confronti di una S.r.l. a seguito di un PVC nel quale venivano contestati l’indebita detrazione per fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti e l’omessa dichiarazione di ricavi, come desunti dalle movimentazioni sui conti bancari intestati ai componenti il nucleo familiare degli amministratori della società; movimentazioni che non avevano trovato corrispondenza nella contabilità.

Il contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva integralmente le richieste della società ricorrente. L’Agenzia delle Entrate depositava ricorso, avverso la sentenza di primo grado, alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la decisione dei giudici di prime cure motivando “la decisione nel senso che sarebbe spettato all’Ufficio provare che l’intestazione a terzi dei conti correnti bancari era fittizia e che i movimenti effettuati fossero riconducibili ad operazioni imputabili alla società. D’altronde, l’esiguità dell’importo dei movimenti contestati, rispetto al volume d’affari dichiarato dalla società, non lasciava supporre che vi fosse intenzione di occultare una quota così esigua di operazioni. Quanto alle fatture per operazioni inesistenti, all’Ufficio sarebbe spettato assolvere all’onere di dimostrare la falsità delle operazioni commerciali sottostanti, mentre le fatture apparivano assoggettate ad imposta e regolarmente pagate alla “cedente L.C.”. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte intimata non si è difesa.”

L’Agenzia ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale basando il ricorso su un unico motivo.

Gli Ermellini ritenendo fondato il motivo hanno confermato la presunzione “relativa” contenuta negli artt. 32 D.P.R. n. 600/73 e 51 D.P.R. n. 633/72 in merito alla riferibilità alla società delle operazioni sui conti correnti intestati a prossimi congiunti dei soci. A tal proposito si è infatti sostenuto che in ipotesi di infedeltà della dichiarazione IVA, derivante dall’omessa annotazione di operazioni imponibili e omessa fatturazione, l’art. 54, co. 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente di procedere all’accertamento anche mediante il controllo di dati e notizie raccolti nei modi indicati dal precedente art. 51, “incluse, quindi, le indagini bancarie, previste dal n. 7 di tale norma, le quali possono riguardare anche conti e depositi intestati a terzi, inclusi i familiari del socio (nella specie la moglie), quando l’ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale. In questi casi, la presunzione di operazioni commerciali non registrate, discendente dalla riscontrata movimentazione di somme su conti formalmente intestati a terzi, non è qualificabile come (inammissibile) presunzione di doppio grado, poiché è l’art. 51, secondo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 cit., a prevedere che i singoli dati ed elementi risultanti dall’indagine bancaria debbono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili” (cfr. Cass. n. 374 del 2009).

La Suprema Corte ha poi chiarito che la prova della detraibilità dell’IVA è posta a carico del soggetto passivo. Sicché, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr. Cass. n. 12802/2011).