Agenzia delle Entrate – Risposta n. 163 del 30 marzo 2022
Dividendi – Regime transitorio e presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili – Art. 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n.205
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Società istante (di seguito, “Istante” o “Società“) rappresenta di disporre di riserve disponibili suscettibili di essere distribuite a favore dei propri soci entro il 31 dicembre 2022.
La compagine societaria è costituita da X soci persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e X soci titolari di partecipazioni non qualificate ai sensi della successiva lettera c-bis) (di cui X persone fisiche e la società Alfa).
In particolare, l’Istante precisa che i diritti vantati dai soci sulle azioni della Società derivano dalla piena proprietà e dall’usufrutto con diritto di voto in assemblea dei soci e diritto di percezione degli utili. Con riferimento alle azioni gravate da usufrutto, l’Istante specifica che la nuda proprietà di queste ultime è detenuta, a seguito di atti di donazione stipulati nel XXXX, dai rispettivi figli degli usufruttuari.
Inoltre, viene fatto presente che la società Alfa – riconducibile agli stessi soci persone fisiche della Società istante – detiene n. … azioni privilegiate (che ai sensi articolo 12 dello Statuto “non attribuiscono diritto di voto nelle assemblee ordinarie ed hanno diritto di voto solo in quelle straordinarie”) e n. … azioni ordinarie.
Infine, ulteriori azioni privilegiate – in numero pari a n. … – sono detenute in piena proprietà dalla stessa Società istante (quali azioni proprie).
Al 31 dicembre 2020 figurano in bilancio riserve di utili per complessivi Euro … (riserva legale e riserva straordinaria) che, ai fini fiscali, sono rappresentate in dichiarazione dei redditi al Quadro RS “Prospetto del capitale e delle riserve” al rigo RS134, al netto di vincoli per Euro …, ed ammontano pertanto a Euro …, stratificate come di seguito rappresentato:
– riserve utili prodotti fino al 2007 per euro …
– riserve utili prodotti fino dal 2008 al 2016 per euro …
– riserve utili prodotti nel 2017 per euro …
– riserve utili post 2017 per euro ….
L’Istante intende procedere alla distribuzione di utili con progressiva consumazione delle riserve e, pertanto, chiede un preventivo parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 aprile 2008 e dell’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 26 maggio 2017 e dell’articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), relativi all’applicazione del c.d. regime transitorio per le distribuzioni di utili – formatisi sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 – in favore di soci titolari di partecipazioni qualificate e deliberate fino al 31 dicembre 2022.
In particolare, viene chiesto se sia possibile, in sede di distribuzione delle riserve di utili, limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi (i) dapprima fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (ii) poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e (iii) infine nel corso dell’esercizio 2017, ai soli soci qualificati.
Conseguentemente, chiede se, in caso di delibera senza attribuzione specifica di riserve, sia possibile:
– ritenere assegnati ai soci qualificati prima gli utili formatisi ante 2007, successivamente quelli formatisi tra il 2008 ed il 2016 e, infine, quelli riferibili al 2017, fino all’esaurimento delle rispettive riserve;
– avere possibilità di scelta in merito alle riserve da destinare alla distribuzione della quota di dividendi di spettanza dei soci non qualificati.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene corretto poter considerare ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria – e in particolare della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili più risalenti contenuta nei decreti ministeriali citati – soltanto i dividendi distribuiti a soci persone fisiche residenti in Italia, titolari di partecipazioni qualificate. Pertanto, qualora la distribuzione avvenga in assenza di delibere assembleari vincolanti sull’uso delle riserve, l’Istante ritiene di poter individuare ed attribuire ai soci qualificati gli utili formatisi ante 2007 (prima), ovvero quelli tra il 2008 ed il 2016 (poi) e nel 2017 (infine) fino all’esaurimento delle rispettive riserve; con conseguente possibilità, per la quota parte di utili (o riserve di utili) da distribuire a soci non qualificati, di operare una scelta sulle riserve da utilizzare.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva.
In particolare, il comma 1005 prevede che le nuove disposizioni “si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019”.
Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
Il successivo comma 1006 prevede che, in deroga a tale principio generale, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente (cfr. risoluzione 6 giugno 2019, n 56/E).
In proposito, si rammenta che in base al regime previgente di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile.
La misura del 40 per cento, prevista dall’abrogato primo periodo del comma 1 del citato articolo 47, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, è stata elevata al 49,72 per cento con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2008. Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Inoltre, occorre considerare che i citati decreti ministeriali prevedono, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Tale presunzione è diretta ad assicurare un’omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una “stratificazione” temporale degli utili conseguiti dalla società in ragione della diversa aliquota d’imposta applicata.
Sotto tale profilo, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 nell’ordine appena indicato opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili.
Nel caso di specie, l’Istante dichiara che nella compagine societaria sono presenti soci titolari sia di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate e che nel patrimonio netto della Società risultano riserve di utili stratificate negli anni per le quali chiede se sia possibile, in sede di distribuzione, limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi ante 2018 ai soli soci qualificati.
Come evidenziato, ai fini dell’applicazione del regime transitorio sulle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate e formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è necessario che le predette distribuzioni siano deliberate entro il 31 dicembre 2022.
Ciò premesso, si ritiene che la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 sia applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili, anche nei casi in cui l’applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
In effetti, sia nei decreti ministeriali citati, sia nella relazione di accompagnamento ai decreti non si ravvisa un riferimento esplicito tale da considerare la disciplina in oggetto applicabile alle sole partecipazioni qualificate.
Peraltro, utilizzare la presunzione in argomento soltanto con riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso non sembra coerente con le finalità delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali che mirano a conservare il trattamento precedente alla loro emanazione solo agli utili che sono stati prodotti nella vigenza del precedente regime impositivo. A questo fine è stata stabilita una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai percettori. Alla luce delle motivazioni sopra esposte, si ritiene pertanto che le riserve di utili ante 2018 della Società la cui distribuzione sarà deliberata entro il 31 dicembre 2022 debbano essere utilizzate a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dall’Istante circa i diritti vantati dai soci sulle azioni della Società a titolo di piena proprietà e usufrutto, che non costituiscono oggetto del quesito.
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