La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 23729 depositata il 21 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamenti fiscali ha statuito che è legittimo l’accertamento fiscale anche se l’uso dei dati acquisiti dalla Finanza non fu autorizzato dal giudice penale. L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, e posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la sua mancanza, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi. Lo stesso principio vale nel caso in cui l’attività di polizia giudiziaria riguardi soggetti diversi dal contribuente. Il placet della magistratura serve a tutelare le indagini, non il contribuente: l’inosservanza dà luogo a responsabilità disciplinari ma non inficia il valore probatorio.
La vicenda ha avuto origine con la notifica, degli avvisi di accertamento concernenti Imposte Dirette, IVA e ritenute alla fonte, ad una società successivi ad attività di polizia giudiziaria. La società tempestivamente ricorreva alla Commissione Tributaria avverso gli atti impositivi. I giudici aditi accoglievano parzialmente le doglianze del ricorrente ed annullavano gli atti limitatamente all’IRPEF e ritenute alla fonte, mentre rigettava quelli relativi ad IRPEG, ILOR ed IVA.
Avverso la decisione dei giudici di prime cure la società proponeva appello principale inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettavano sia il ricorso principale che l’appello incidentale presentato dall’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente avverso la sentenza del giudice di merito proponeva ricorso, alla Corte Suprema, basandolo su otto motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente affermando il principio di diritto delle Corte di Cassazione secondo cui “in materia di IVA, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta dall’art. 63, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la sua mancanza, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi; ciò neppure nel caso in cui l’attività di polizia giudiziaria riguardi soggetti diversi dal contribuente, anche considerato che l’art. 18, primo comma, della legge n. 413 del 1991, eliminando dal suddetto art. 33, terzo comma, le parale “nei confronti dell’imputato”, ha reso irrilevante la circostanza che l’indagine penale si sia svolta nei confronti del contribuente o di altro soggetto; l’autorizzazione in parola è stata infatti introdotta per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio (Corte cost., sent. n. 51 del 1992), piuttosto che per filtrare ulteriormente l’acquisizione di elementi significativi a fini fiscali (Cass. 7279/2009; 11203/2007; v. anche Cass. 28695/2005; 2450/2007).”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2993 del 1° febbraio 2023 - Ai fini dell'accertamento d'una giusta causa di licenziamento il giudice del lavoro può valutare gli atti delle indagini preliminari comprese le intercettazioni telefoniche ivi assunte,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18355 depositata il 7 giugno 2022 - L’accesso presso l’abitazione richiede la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica in mancanza dell’autorizzazione l’accesso è illegittimo e la documentazione così…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 settembre 2021, n. 23729 - In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 luglio 2019, n. 11913 - La verifica delle movimentazioni bancarie condotte nei confronti della società contribuente, deve ritenersi legittimamente espletata in forza di quell'autorizzazione rilasciata nei confronti…
- Le dichiarazioni del contribuente rese in locali adibiti ad uso abitativo sono utilizzabili anche senza autorizzazione della procura
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50350 depositata il 12 dicembre 2019 - Il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…