ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI – Comunicato 10 gennaio 2022
Elenchi regionali esperti composizione crisi d’impresa le criticità della circolare del ministero della giustizia
L’Associazione Nazionale Commercialisti e l’Associazione ADR e Crisi hanno inviato oggi una lettera al Ministro della Giustizia in merito alla Circolare dello scorso 29 dicembre con la quale il Ministero ha fornito le linee di indirizzo agli Ordini Professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa.
Con la missiva, che è stata trasmessa per conoscenza al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al Consiglio Nazionale Forense e ad Unioncamere, le due Associazioni hanno voluto evidenziare le numerose criticità contenute nella nota emanata dal Ministero, che non è riuscita a fare chiarezza rispetto ai requisiti professionali per l’ammissione nell’elenco.
A dispetto, infatti, della volontà iniziale del Legislatore di valutare e distinguere i soggetti a seconda delle specifiche esperienze e competenze, la professionalità dei commercialisti non è considerata e oggi gli stessi, al pari degli altri soggetti professionali, sono tenuti a dimostrare esperienze nel settore della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, quando invece, in precedenza, data la natura stessa della loro professione, erano esonerati dal farlo.
Anche la recente Legge 26/11/2021 n. 206, pubblicata in G.U. il 9 dicembre 2021 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) rischia fortemente di penalizzare la categoria.
“I commercialisti – evidenzia il Presidente ANC Marco Cuchel – non sono ricompresi tra i soggetti che possono prestare assistenza in caso di ricorso alla negoziazione assistita per le controversie individuali di lavoro. Si tratta di una inspiegabile omissione da parte del Legislatore, che può generare misure in grado di ledere le competenze di una categoria, le cui prerogative professionali in ambito giuslavoristico sono sancite dalla legge 12/1979.
Le Associazioni ANC e ADR si sono quindi rivolte al Ministero competente per chiedere la modifica dei contenuti della circolare dallo stesso emanata.
Allegato
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI – Lettera 10 gennaio 2022
NOTA alla Circolare 29/12/2021 – Linee di Indirizzo agli Ordini Professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3 D.L. 24/8/2021 n. 118 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/10/2021 n. 147)
Con la Circolare di cui all’oggetto, codesto spettabile Ministero ha inteso fornire agli Ordini Professionali le linee guida per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa.
Già con appositi Regolamenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale Forense, rispettivamente del 27/10/2021 e 17/12/2021, i vertici delle predette Categorie Ordinistiche hanno tentato di dare indicazioni ai propri Ordini territoriali, indicazioni che, almeno per quanto riguarda i Commercialisti, a nostro avviso, non si ritengono sufficientemente idonee a garantire un corretto accesso agli Elenchi in relazione ai requisiti posseduti da ogni singolo professionista che ne faccia richiesta.
Si ritiene che con la predetta Circolare nemmeno il Ministero sia riuscito a dare risposta ai numerosi dubbi di migliaia di professionisti sul possesso o meno dei requisiti per l’accesso all’Elenco, non avendo appieno individuato:
- a) la ratio della norma;
- b) gli esatti requisiti dei professionisti in ordine alle precedenti esperienze maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- c) le differenze fra i requisiti in capo a commercialisti ed avvocati e i requisiti in capo a Consulenti del lavoro ed altri soggetti non iscritti in alcun Albo il cui distinguo, previsto dalla normativa in commento, non è presente sul documento di prassi.
Al fine di una completa rappresentazione delle criticità emerse nella Circolare in commento, occorre premettere l’evoluzione normativa per quanto attiene alla categoria dei Commercialisti dalle scriventi associazioni rappresentata.
La Relazione Illustrativa infatti allo “Schema di Decreto Legge recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonchè ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” (D.L.118/2021), riteneva che, mentre la specifica formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, unita all’anzianità di iscrizione, fosse sufficiente per conferire a tale categoria un’adeguata competenza in materia aziendale, per gli avvocati ed i consulenti del lavoro tale competenza dovesse essere dimostrata attraverso specifica documentazione, attestante l’esperienza e i risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale. La diversa regolamentazione veniva determinata dalla varietà delle competenze ed esperienze professionali proprie degli avvocati e dei consulenti del lavoro, non necessariamente formati nel settore aziendalistico ( Cfr: pag. 11 della Relazione Illustrativa allo Schema di Decreto: Si è inoltre ritenuto che, mentre la specifica formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, unita all’anzianità di iscrizione, sia sufficiente per conferire a tale categoria un’adeguata competenza in materia aziendale, per gli avvocati ed i consulenti del lavoro tale competenza debba essere dimostrata attraverso specifica documentazione, attestante l’esperienza e i risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale. La diversa regolamentazione è determinata dalla varietà delle competenze ed esperienze professionali proprie degli avvocati e dei consulenti del lavoro, non necessariamente formati nel settore aziendalistico”).
L’art. 3, comma 3, D.L. 118/2021 veniva, quindi, formulato nel testo vigente dal 24/8 al 23/10/2021 come segue: “… è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
Ne consegue che la ratio della norma era fondata sul puntuale riconoscimento, da parte del Legislatore, del possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nel campo aziendalistico, chiaramente attribuite di diritto al Commercialista rispetto all’Avvocato e men che meno al Consulente del Lavoro e ad altri soggetti.
Questo motivato distinguo, voluto dal Legislatore, fra le diverse categorie professionali è improvvisamente scomparso in sede di conversione in Legge del D.L. 118/2021, lasciando il posto ad una modifica che impone oggi anche ai Dottori Commercialisti ciò che gli era stato prima riconosciuto di diritto: l’esonero dal documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; non solo, la norma così come letteralmente riscritta all’art. 3, comma 3, primo periodo, a causa della congiunzione “e”, imporrebbe ( in senso letterale, ovviamente), che per accedere all’Elenco degli Esperti indipendenti occorra la doppia iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati. Infatti, la Legge 147/2021 in assenza di alcuna motivazione resa agli atti parlamentari, riporta il predetto comma 3 dell’art.3, secondo il seguente testo:
“… è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”.
Alla luce delle suddette premesse, riteniamo che ai Dottori Commercialisti siano riconosciute di diritto le competenze aziendalistiche nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, essendo convinti che la modifica intervenuta non sia frutto di un ripensamento del Legislatore, avvenuto in meno di due mesi intercorrenti fra la data di emanazione del DL e quella di conversione, ma solo di un errore.
Passando all’analisi della Circolare in commento, riteniamo proficuo precisare che, a nostro avviso, essa contiene degli errori e non risulta chiara ed esaustiva nell’elencazione delle figure per le quali sia possibile accedere all’iscrizione nell’Elenco:
– il gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa non è solo quello dell’impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012 ( fra l’altro occorreva specificare “comma 2 bis” ), ma è il Gestore che ha redatto relazioni su accordi di ristrutturazioni di imprese commerciali e/o artigiane e/o industriali e/o agricole legittimate all’accesso alle procedure di cui alla predetta Legge;
– la figura di advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali, non può avere congiuntamente ad oggetto la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale, laddove, se trattasi di incarico ricevuto per la risoluzione di problematiche fiscali, la ristrutturazione del debito previdenziale non è strettamente connessa;
– a differenza dei consulenti del lavoro e dei soggetti non iscritti in appositi Albi ai quali la Legge impone, ai fini dei requisiti di accesso all’Elenco, specifiche esperienze attraverso procedure omologate ( per tali soggetti la Circolare non fa alcun distinguo), l’obbligo di documentare la partecipazione a procedure omologate e successivamente non sfociate in un fallimento per i Commercialisti non sussiste, non essendo previsto dalla norma che le operazioni di ristrutturazione aziendale, espletate a vario titolo dai professionisti incaricati iscritti agli Albi, debbano necessariamente concludersi con esito positivo; del resto anche la stessa composizione negoziata all’art. 5, commi 7 e 8 prevede la chiusura dell’incarico qualora non sia andato a buon fine, senza che ciò comporti preclusioni per una futura nomina nei confronti dell’Esperto che non sia riuscito a trovare una soluzione adeguata accettata dalle parti.
Conseguentemente, quanto riportato al punto 7) della Circolare e richiamato al terz’ultimo capoverso della medesima, è errato e fuorviante, in quanto occorre operare un netto spartiacque fra le Categorie Ordinistiche dei Commercialisti e degli Avvocati e quella dei Consulenti del lavoro; solo quest’ultima categoria e gli altri soggetti non iscritti in appositi Albi professionali hanno l’obbligo di documentare gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo ( secondo quanto indicato al punto 7).
Fra l’altro, il testo del punto 7) della Circolare ( come si è detto, erroneamente esteso a tutte le categorie di professionisti) appare identico all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3 del D.L.118/21 che disciplina i requisiti di accesso ai non iscritti agli Albi: “Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.”
Per i suddetti motivi la Circolare deve essere necessariamente corretta in ragione del fatto che quanto indicato al punto 7) non è applicabile agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Non è, altresì, condivisibile l’interpretazione di codesto Ministero secondo la quale, dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, il Curatore fallimentare debba essere escluso fra le figure che abbiano maturato esperienze nella ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; al contrario, il Curatore è proprio colui che gestisce masse attive e passive, a volte anche ingenti, e conosce appieno le criticità delle imprese in crisi, cercando di attuare ogni possibile soluzione per conservare il valore aziendale anche attraverso la gestione degli esercizi provvisori con eventuale continuazione temporanea dell’impresa, la stipula di affitti d’azienda e la interlocuzione con tutte le parti coinvolte ( dipendenti, sindacati, banche, fornitori, erario ecc..). In sostanza, con tale criterio selettivo, è come se si volesse affermare che il medico specialista, che si occupa solo o prevalentemente di malati terminali, non sia in grado di curare pazienti meno gravi e portarli allo stato di salute.
Oltre alla figura del Curatore, all’elenco si ravvisa l’opportunità di aggiungere altre tipologie di esperienze come le seguenti:
– “Advisor con incarichi di assistenza o di consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero di incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria per la scelta e/o l’attuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, affitti e cessioni di azienda o di rami aziendali)”;
– “Advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario di imprese in difficoltà/crisi proprie assistite”.
In ultimo, si ritiene che il percorso formativo di ben 55 ore e l’anzianità di iscrizione all’Albo (5 anni), unitamente ad un curriculum vitae ed almeno un incarico nelle procedure di crisi, come quelle sopra suggerite e riportate nella Circolare, siano sufficienti a considerare il professionista adeguatamente preparato e quindi iscrivibile nell’Elenco.
Occorre considerare, altresì, che restringere l’accesso all’Elenco comporterebbe disparità di trattamento per tutti quei giovani Commercialisti i quali vedono precludersi opportunità professionali come quella della Composizione negoziata, nonostante l’accesso all’Elenco fosse stato garantito di diritto nella prima stesura della Legge come evidenziato nelle premesse.
A ciò si aggiunga che con la recente Legge 26/11/2021 n. 206, pubblicata in G.U. il 9 dicembre 2021 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), i Commercialisti non sono indicati tra i soggetti che possono prestare assistenza in caso di ricorso alla negoziazione assistita per le controversie individuali di lavoro. A causa di questa inspiegabile omissione da parte del Legislatore, si può ragionevolmente presumere che dal Governo, nell’attuazione della delega, sia formulato un decreto legislativo che, includendo nella negoziazione assistita esclusivamente gli Avvocati e i Consulenti del lavoro, vedrebbe, ancora una volta, il disconoscimento delle competenze della categoria dei commercialisti in ambito giuslavoristico, competenze che la legge n. 12/1979 le attribuisce pienamente, e del suo ruolo nei riguardi della Pubblica Amministrazione.
In conclusione, non può disconoscersi che per aiutare concretamente le imprese in crisi la materia aziendalistica, con particolare riferimento alla conoscenza dei Bilanci, alla loro riclassificazione, ai principi contabili utilizzati e alla valutazione per indici, sia assolutamente preponderante e primaria rispetto alle altre conoscenze che l’Esperto è comunque tenuto ad avere come quelle, ad esempio, nel campo della mediazione e dei contratti.
La procedura negoziata potrebbe, secondo Unioncamere, interessare ogni anno circa 10 mila imprese, che richiedono la nomina di esperti indipendenti per avere accesso a questo nuovo istituto. Il sistema camerale, al fine di garantire rotazione e trasparenza, stima un popolamento minimo dell’elenco di circa di 40 mila negoziatori indipendenti (fonte Sole 24 Ore). Con un accesso così restrittivo ed in considerazione che ciascun Esperto non potrà ricevere più di due incarichi ( art. 3, comma 7), la procedura di Composizione Negoziata rischia, essa stessa, di trovarsi, a brevissimo, in grave crisi.
In ragione delle osservazioni sopra esposte, le scriventi Associazioni sottopongono all’attenzione di codesto spettabile Ministero l’istanza di modifica della Circolare in parola.
Si informa, infine, che le Associazioni scriventi, per le motivazioni sopra esposte in merito ai requisiti di accesso, come pure per l’assenza della procedura di Reclamo in caso di diniego dell’istanza da parte dell’aspirante Esperto, provvederanno ad inoltrare al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili richiesta di modifica del Regolamento emanato in data 27/10/2021 e comunicato a codesto Ministero.
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