La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 33184 del 31 luglio 2013 interviene in tema di reati tributari ed in particolare sull’abuso del diritto affermando che il contribuente non è punibile in assenza di una violazione di norma antielusiva che vieta il raggiro posto in essere dal contribuente. Quindi, chi dichiara pochissimo pur avendo un rilevante giro d’affari, al fine di eludere il controllo automatizzato sulla dichiarazione, non risponde di omessa presentazione della dichiarazione stessa né di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Al più può essere condannato per dichiarazione infedele e sempre che venga superata la soglia di punibilità.
Pertanto, per gli Ermellini, Il contribuente non è punibile penalmente per l’abuso del diritto se non viola una delle norme antielusive codificate nell’ordinamento italiano
I giudici di legittimità nelle motivazioni della sentenza in esame offrono importanti spunti in merito alla legittimità degli avvisi di accertamento basati sull’applicazione degli studi di settore.
Infatti l’Agenzia delle Entrate è obbligata a motivare con adeguatezza l’avviso di accertamento basato sugli studi di settore, integrando la motivazione dell’atto “con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto” ed indicando i motivi per cui non sono state prese in considerazione le obiezioni del contribuente in sede di contraddittorio.
Per cui risulta conseguente che le risultanze degli studi di settore hanno una natura meramente presuntiva e rappresentano esclusivamente un indicatore che evidenzia un possibile comportamento illecito del contribuente. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 14492 del 7 giugno 2013.
Altro principio enunciato dalla decisione in commento riguarda la fase del contenzioso, nella quale il giudice tributario ha facoltà di valutare l’applicabilità degli “standards” al caso concreto così come dimostrata dall’Ufficio e, allo stesso modo, potrà valutare la prova offerta dal contribuente o la mancata risposta dello stesso all’invito del contraddittorio da parte dell’Ufficio. Pertanto, in seguito ad una valutazione analitica di tali elementi, il giudice tributario, qualora ritenga raggiunta la prova circa l’attendibilità dei redditi dichiarati dal contribuente, sarà obbligato a motivare adeguatamente il proprio convincimento.