Agenzia delle Entrate – Risposta n. 379 del 14 luglio 2022
Esterometro – ambito applicativo – articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Provincia di […], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, nell’ambito della propria attività istituzionale effettua acquisti documentati con «fatture transfrontaliere, analogiche o digitali», per i quali non sono emesse bollette doganali.
L’istante evidenzia che ad «oggi si è provveduto all’integrazione del documento di acquisto, versando la relativa imposta con modello F24ep, codice tributo 622E e comunicando i dati con Esterometro.».
Si chiede, tuttavia, «un chiarimento circa l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche, che entrerà in vigore il prossimo 01 Luglio 2022 come strumento sostitutivo dell’Esterometro ai sensi della Legge di Bilancio 2021, L. n. 178 del 2020, che con l’art. 1 c. 1103 ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, del D. L.gs. n. 127 del 2015.
Il disposto dell’art. 4, paragrafo 5, della VI Direttiva Cee, stabilisce che gli enti pubblici non possano considerarsi soggetti passivi “per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tale attività ed operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni” e ciò esclude quindi che nell’ambito dell’attività istituzionale si possa emettere una fattura, sia anche una autofattura.
Ne conseguirebbe che, per adempiere all’emissione di e-fattura integrata da trasmettere al Sistema di Interscambio, si dovrebbe per forza di cose operare nell’ambito dell’attività commerciale dell’ente con conseguente versamento dell’imposta con codice tributo 60XE (dove X rappresenta il periodo di riferimento) relativo all’Iva commerciale dell’Ente, comportamento che però non pare corretto allo scrivente.».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante «ritiene che, in mancanza di precise disposizioni, per gli acquisti transfrontalieri operati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, la P.A. non sia soggetta all’emissione di e-fattura integrata e che quindi debba proseguire ad integrare i documenti passivi, siano essi analogici o digitali, liquidando l’imposta con modello F24ep utilizzando il codice tributo 622E.».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione, ha sostituito l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 con il seguente:
«I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.».
In merito all’ambito applicativo della trasmissione di cui al richiamato articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 (c.d. “esterometro”), come chiarito, da ultimo, nella circolare n.26/E del 13 luglio 2022 cui si rinvia per tutti i dettagli del caso, l’obbligo:
- sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (e. quelli di cui al precedente comma 3 del medesimo articolo);
- ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando «non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
Il documento di prassi, nel ricordare come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso – tipicamente coloro che si avvalgono del regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “forfetari”) o «che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398» (secondo la formulazione dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 vigente prima delle modifiche recate dall’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79) – ribadisce, peraltro, «in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.».
Alla luce di quanto sopra, deve dunque dirsi che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro – comunque possibile su base volontaria – in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).
Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione (di cui, ad esempio, agli articoli 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 41 e ss. del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).
Infatti, «gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.
Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel più volte citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.» (così sempre la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022).
Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, l’istante potrà quindi continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora.
[…]
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