AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 agosto 2019, n. 348
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore – Soggetto tenuto alla firma digitale
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:
Quesito
[ALFA], di seguito istante, […], ha esposto quanto qui sinteticamente riportato.
L’istante, in sede di vendita dell’autoveicolo, ne garantisce il buon funzionamento e la futura assistenza e, quindi, il cliente può rivolgersi ad una concessionaria o ad un’officina autorizzata (di seguito, per brevità, officina in entrambi i casi) per chiedere servizi di manutenzione e/o riparazione del proprio autoveicolo in garanzia.
Quando il veicolo presenta anomalie o problemi nel periodo di applicazione della garanzia la società venditrice si fa carico del corrispettivo dovuto per il servizio prestato dall’officina che, pertanto, viene fatturato all’istante.
La gestione del servizio garanzia, […], può essere così riassunta:
– l’officina verifica preventivamente se l’intervento di manutenzione e/o riparazione da effettuare sia coperto da garanzia;
– nel caso di risposta affermativa il costo del servizio è posto a carico dell’istante;
– al termine dell’intervento, l’officina rilascia al cliente una ricevuta fiscale con l’indicazione “Corrispettivo non pagato – Lavori eseguiti in garanzia”;
2 – previa specifica autorizzazione rilasciata dall’officina, l’istante emette fatturane i confronti di se medesima, in nome e per conto del soggetto che ha effettuato la prestazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto Presidente Repubblica 26ottobre 1972, n. 633.
Posto che la fatturazione elettronica tra privati, in vigore dal 1° gennaio 2019,prevede l’invio dei file al sistema di interscambio (SDI), l’istante, che non intende modificare il sistema di fatturazione in nome e per conto delle officine, intende produrre dei file, in formato XML, e delegare ad un intermediario l’apposizione della firma digitale e la loro trasmissione al sistema di interscambio.
Tuttavia, considerato che in una delle FAQ presenti sul sito “fattura.gov.it” è stato precisato che qualora il contribuente “si avvale di un intermediario per l’emissione della fattura (emissione e non semplice trasmissione), sarà costui, in quanto emittente, a firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente prestatore”, l’istante chiede se la procedura che intende adottare sia corretta oppure se l’obbligo di apporre la firma digitale sia dell’istante che emette fattura in nome e per conto del prestatore.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
In sintesi, l’istante ritiene che il cessionario/committente che emette fattura in nome e per conto del cedente non possa essere considerato un intermediario nel senso indicato dalla citata FAQ. Pertanto, nel caso di specie, l’intermediario delegato alla trasmissione delle fatture può firmare digitalmente le fatture in formato XML che l’istante emette in nome e per conto delle officine autorizzate.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.”.
Secondo la citata previsione l’obbligo di emettere la fattura è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza al cessionario, al committente o ad un terzo.
In tale evenienza, il successivo comma 2 del citato articolo 21 dispone, alla lettera n), che la fattura deve contenere l’”annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.
Ciò detto, premesso che la “firma elettronica qualificata o digitale”, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato articolo 21, è solo una delle modalità con cui l’emittente “assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione” – certamente non necessaria nel caso in cui il prestatore rientra tra i soggetti obbligati ad emettere “esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio” (cfr, articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) e quando la fattura non è diretta ad una pubblica amministrazione – laddove se ne voglia fare uso resta valido quanto già chiarito in passato sull’argomento.
In particolare, con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, al paragrafo 1.3.2 è stato precisato che per potere individuare il soggetto tenuto alla firma qualificata elettronica “occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente /prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l’invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l’emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell’ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione. È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972).”.
Nel caso prospettato sembra configurarsi la seconda delle ipotesi sopra richiamata e, dunque, la firma dovrebbe essere quella dell’istante.
Tuttavia, poiché l’istante afferma di volersi, a sua volta, avvalere di un intermediario, occorre tener presente che l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 ammette che gli “operatori economici possono avvalersi… di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio”, subordinando l’utilizzo ad un “accordo tra le parti” e facendo salve “le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio”.
Pertanto, laddove l’istante intende avvalersi di un intermediario è necessario il preventivo accordo con l’officina che fornisce il servizio.
Quanto poi alla firma digitale, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
– se l’intermediario si limita a trasmettere allo SDI una fattura predisposta dall’istante, la firma va apposta dallo stesso istante, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente;
– se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale.
Si osserva, infine, che nella prima ipotesi l’annotazione in fattura ex articolo 21, comma 2, lettera n) del d.P.R. n. 633 del 1972 deve riferirsi all’istante, nella seconda ipotesi all’intermediario.
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