AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 febbraio 2019, n. 48
Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Quesito
La Fondazione Alfa (di seguito, “Fondazione”) insieme al Comune di Gamma, con atto del 25 marzo 2004, ha costituito la Fondazione Teatro Beta (di seguito, “Fondazione teatrale”) che ha, tra le proprie attività prevalenti, il recupero strutturale e la valorizzazione del Teatro Beta.
La Fondazione fa presente che, in data 4 maggio 2016, ha ricevuto risposta ad una precedente istanza di interpello ordinario (954-167/2016), con la quale l’Agenzia delle entrate ha escluso l’applicazione del credito di imposta (cd. “Art-Bonus”) di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, con riferimento alle somme dalla stessa versate al fine di contribuire al finanziamento degli oneri di ristrutturazione del Teatro.
Con la risposta al suddetto interpello ordinario, l’Agenzia delle entrate, sulla base del parere fornito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il godimento della predetta agevolazione, in quanto la Fondazione teatrale – soggetto beneficiario delle erogazioni – non poteva essere riconosciuto quale fondazione lirico-sinfonica ed in quanto il teatro oggetto dell’intervento di ristrutturazione non era qualificabile quale bene culturale pubblico dal momento che la proprietà, per effetto del conferimento alla Fondazione teatrale, era passata ad un soggetto privato.
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella successiva risoluzione 7 novembre 2017, n. 136/E, l’istante chiede di rivedere la risposta al precedente interpello ritenendo che la Fondazione teatrale possa essere qualificata quale “organismo pubblico” ai fini del riconoscimento dell’Art-Bonus per le erogazioni ricevute e finalizzate alla “realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter beneficiare del credito di imposta di cui al decreto legge n. 83 del 2014 relativamente alle somme erogate alla Fondazione teatrale in quanto erogazioni liberali “per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche, che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
L’istante ritiene, inoltre, che le opere edili oggetto dell’appalto riguarderebbero una struttura (il. Teatro Beta) che svolge attività nell’ambito dello spettacolo e che appartiene ad un soggetto (la Fondazione Teatro Beta) riconducibile tra gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Inoltre, quand’anche, la Fondazione teatrale “non fosse da considerare “formalmente” ente pubblico dovrebbe, a parere dell’istante, comunque comprendersi nel novero dei soggetti in relazione ai quali è applicabile l’agevolazione”, in applicazione di quanto precisato nella citata risoluzione n. 136/E del 2017 in casi similari.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)” . Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”. In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
– è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
In presenza di una o più di dette caratteristiche, si ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza, analogamente alla prima istanza di interpello, è stato necessario acquisire un parere dal competente Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
In risposta alla predetta richiesta, il Ministero ha evidenziato che, secondo l’istante, la Fondazione Teatro Beta possa essere qualificata quale ente o istituzione pubblica che, senza scopo di lucro, svolge esclusivamente attività nello spettacolo e, conseguentemente, che eventuali erogazioni liberali destinate alla medesima Fondazione per l’esecuzione dei lavori di restauro e adeguamento funzionale del Teatro Beta siano ammissibili al beneficio dell’Art-bonus, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 in quanto erogazioni “per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Al riguardo, in linea con il parere reso dal suddetto Ministero, si ritiene che, sulla base degli elementi forniti dall’istante, la predetta Fondazione teatrale “non sembra avere caratteristiche tali da consentire l’assimilazione ad un ente o ad una istituzione pubblica, non emergendo una prevalente componente “pubblica” nella costituzione e nella gestione” della stessa.
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