La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25198 depositata il 8 novembre 2013 intervenendo in materia retributiva ha confermato che a dare le funzioni di coordinamento basta un superiore senza l’atto discrezionale dei vertici dell’ente. Ai fini del riconoscimento dell’indennità è sufficiente la documentazione proveniente da chi ha il potere di conformare la prestazione del dipendente pubblico.
La vicenda ha riguardato un dipendente dell’Istituto Zooprofilattico inquadrato nel profilo di collaboratore professionale sanitario (cat. D) che cita il datore di lavoro inanzi al Tribunale in veste di giudice del lavoro chiedeva che gli fosse riconosciuta l’indennità per l’esercizio delle funzioni di coordinamento, prevista dall’art. 10, c. 2-3, del ccnl del Comparto Sanità. Il Tribunale adito accoglie la domanda del dipendente.
Avverso la decisione del giudice di prime cure il datore di lavoro proponeva ricorso inanzi alla Corte di Appello che accogliendo l’impugnazione rigettava la domanda del dipendente. I giudici di appello puntualizzano che l’interpretazione della “norma collettiva nel senso che l’indennità poteva essere attribuita ai collaboratori professionali appartenenti alla cat. D cui l’azienda avesse conferito l’incarico di coordinamento o per i quali l’azienda stessa avesse riconosciuto l’effettivo svolgimento della funzione di coordinamento. Pertanto, detta indennità non poteva essere riconosciuta per il suo esercizio di fatto, ma presupponeva il suo formale riconoscimento.”
Il dipendente propone con ricorso, basato su un unico motivo di censura, per la cassazione dinanzi alla Corte Suprema.
Gli Ermellini nel ritenere fondate le doglianze del dipendente accolgono il ricorso. In particolare i giudici di legittimità affermano il principio stabilito in precedenti sentenze della Corte con due sentenze del 27.04.10 recanti i nn. 10008 e 10009 “ai sensi dell’art. 64, c. 3 e segg, del d.lgs. 30.03.01 n. 165 per l’interpretazione della norma collettiva, ha interpretato la norma contrattuale nel senso che ai fini del diritto all’indennità ivi prevista il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica (26961-10) con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e del personale, restando esclusa la possibilità per l’amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.”
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