La Corte di Cassazione sez. Tributaria con l’ ordinanza n. 15190 del del 18 giugno 2013 è intervenuta in materia dei riflessi della sentenza penale passata in giudicato non ha efficacia vincolate nel processo tributario. L’accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento può però costituire una prova presuntiva laddove il giudice tributario compia un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale. In altre parole, la Commissione non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendo automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria.
Nel caso di specie il giudizio di legittimità è stato chiesto dall’Agenzia delle Entrate che opponendosi parzialmente al parziale annullamento di un avviso di accertamento IRPEF, disposto dalla Commissione Tributaria Regionale. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione, ritenendo erronea la decisione del giudice del merito nella misura in cui ha affermato l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio tributario, omettendo peraltro di compiere un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti in occasione del procedimento penale a carico del contribuente.La Corte Suprema afferma che in tema di rapporti tra processo penale e processo tributario, è stato più volte chiarito che “ai sensi dell’art. 654 c.p.p. – il quale aveva portata modificativa dell’art. 12 del D.L. n.429 del 1982, convertito in Legge n.516/1982 poi espressamente abrogato dall’art.25 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.76, – l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna” (cfr. Cass. n. 6337/2002, n. 10945/2005 e n. 2499/2006).
I giudici di legittimità hanno, ulteriormente precisato che “il Giudice Tributario non può negare in linea di principio che l’accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento possa costituire fonte di prova presuntiva, omettendo di compiere una sua autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale” (c.fr. Cass. n. 17037/2002 e n. 19481/2004).
Per cui alla stregua di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, per nuovo esame.
La Corte di