La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18964 depositata l’ 11 settembre 2020 intervenendo in tema di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha statuito che fermo restando che “l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell’intimazione ad adempiere, di cui al citato art. 50 comma 2, in quanto l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto di espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria […]” tuttavia “in tema di riscossione coattiva d’imposta, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative, al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento.”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento. Il contribuente avverso tale avviso di iscrizione ipotecaria proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione della CTP l’Agenzia delle entrate riscossione proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformano la sentenza impugnata accogliendo il ricorso dell’agente della riscossion. Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettano il primo motivo di ricorso e dichiarano inammissibile il secondo, accolgono il terzo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria.
I giudici di legittimità precisano che è nulla l’iscrizione ipotecaria nei casi in cui la cartella di pagamento è stata notificata più di un anno prima dell’iscrizione. Inoltre è sempre necessario il rispetto del contraddittorio con il contribuente, anche se non è necessaria l’intimazione di cui all’art. 50 del dpr 602/1973.
In particolare viene evidenziato che “l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che l’iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
Inoltre per i giudici della Suprema Corte l’onere di disconoscere la conformità fra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va pur sempre assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale poter desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, non essendo all’uopo sufficienti contestazioni generiche od omnicomprensive; la contestazione, per essere efficace, deve quindi essere chiara e circostanziata e deve indicare in modo specifico sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti per i quali si assume la sua non conformità all’originale; occorre invero ricordare che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura, di cui all’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215 comma 1 n. 2 cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultima norma, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia fotostatica all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; dal che consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro cui il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, non vincola tuttavia il giudice all’avvenuto disconoscimento della copia fotostatica medesima, potendo il giudice apprezzarne l’efficacia rappresentativa ricorrendo ad altri elementi di prova, anche presuntivi, onde accertare la rispondenza della copia all’originale, e ritenerla idonea a fungere da mezzo di prova ex art. 2719 cod. civ.;
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