AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 05 ottobre 2020, n. 38
Impianti non presidiati – Presentazione telematica del prospetto riassuntivo delle movimentazioni relativo all’anno di autorizzazione
Con la circolare 30/2020 sono state fornite le istruzioni di dettaglio di cui all’art.5, comma 2 della determinazione prot.724 del 21 marzo 2019 per la presentazione della denuncia per l’autorizzazione degli impianti non presidiati, introducendo semplificazioni per gli impianti già dotati di licenza di esercizio rispetto a quelli di nuova attivazione.
In particolare, nell’autorizzazione è definita la data di decorrenza del registro telematico dell’impianto la quale, limitatamente agli impianti già dotati di licenza di esercizio, è anche la data di contestuale chiusura del preesistente registro cartaceo.
Quindi, per tali impianti, le registrazioni dell’anno in cui è rilasciata l’autorizzazione saranno in parte contenute nel registro cartaceo e, per la restante parte, nel registro telematico.
Al riguardo, si dispone che il prospetto riassuntivo delle movimentazioni effettuate nell’intero anno (per quanto sopra esposto, contabilizzate in parte nel registro cartaceo e in parte in quello telematico), dovrà essere inviato dall’esercente, entro il 31 gennaio dell’anno seguente, in forma esclusivamente telematica, secondo le disposizioni dell’art.7, comma 4 della determinazione.
Pertanto, per gli impianti già dotati di licenza, indipendentemente dalla data di decorrenza del registro telematico nell’anno di attivazione dello stesso, all’atto della chiusura del registro cartaceo, l’esercente l’impianto non dovrà procedere alla consegna all’Ufficio delle dogane territorialmente competente del prospetto riassuntivo in formato cartaceo relativo al predetto anno di attivazione.
La presente disposizione trova applicazione anche per gli impianti già dotati di licenza per i quali la decorrenza del registro telematico sarà fissata dall’Ufficio competente al primo gennaio dell’anno seguente a quello di presentazione della denuncia (per i quali, pertanto, le registrazioni dell’anno della denuncia sono integralmente contenute nel registro cartaceo).
Gli Uffici delle dogane avranno cura di verificare il rispetto della presente disposizione da parte di tutti gli esercenti impianti non presidiati già dotati di licenza attivi anteriormente alla data di pubblicazione della predetta circolare 30/D.