AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2020, n. 145
Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) articolo 1, comma 2- sexies, decreto legge 24 settembre 2002, n. 209
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante ha sottoscritto nel 2011 un contratto di assicurazione sulla vita con l’impresa di assicurazione estera Alfa, che opera in Italia in ” regime di libera prestazione di servizi” (di seguito “LPS”).
La compagnia estera non ha optato né per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa, di cui all’articolo 26- ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale e, pertanto, l’istante ha conferito il mandato ad una banca residente di riscuotere i redditi derivanti da tale contratto e di agire in qualità di sostituto di imposta.
La banca, conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, ha provveduto al versamento dell’Imposta sul Valore dei Contratti Assicurativi (IVCA) determinata sul valore della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno.
In data 30 ottobre 2018, l’istante ha revocato tale mandato diventando responsabile dell’assolvimento dei propri obblighi dichiarativi, con particolare riguardo alla liquidazione delle imposte relative agli eventuali redditi di capitale percepiti direttamente senza l’intervento di un sostituto di imposta, alla disciplina del monitoraggio fiscale e al versamento dell’IVAFE.
A seguito della revoca, la banca ha certificato all’istante le somme versate in relazione all’IVCA riferita al valore del contratto di assicurazione al 31 dicembre di ciascun anno dal 2014 al 2017.
Tenuto conto che i versamenti effettuati dall’intermediario costituiscono un credito di imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive di cui all’articolo 26- ter del d.P.R. n. 600 del 1973 al momento dell’erogazione della prestazione, l’istante chiede di conoscere attraverso quale modalità dichiarativa sia possibile esporre il credito per l’IVCA certificato dalla banca da scomputare dall’imposta derivante dal rimborso della polizza.
L’istante ha altresì specificato, a seguito della richiesta di documentazione integrativa inviata dalla scrivente, che con riferimento alla polizza in oggetto non sono stati percepiti redditi nel corso del periodo d’imposta 2018 da indicare nella dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2019.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che non sia possibile scomputare il credito per l’IVCA versata dall’imposta derivante dal rimborso della polizza attraverso i quadri del modello di dichiarazione dei redditi dal momento che l’IVCA non sembra rientrare tra le imposte a credito previste dalle istruzioni di compilazione.
Poiché ritiene che non vi sia la possibilità di riportare il credito di imposta in dichiarazione, ritiene che sarebbe corretto adottare una delle seguenti soluzioni alternative:
1. la banca, operando nella qualità di sostituto di imposta, restituisce all’istante l’IVCA complessivamente versata e la compenserà secondo quanto previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 445;
2. inserire il credito per l’IVCA trattenuta e certificata dall’intermediario direttamente nel Modello F24 – con codice tributo 1695 – come importo a credito, nel momento in cui effettuerà il versamento delle imposte sostitutive di cui all’articolo 26- ter del d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero al momento dell’erogazione della prestazione;
3. chiedere a rimborso il credito per l’IVCA trattenuta e certificata dall’intermediario mediante presentazione di un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate;
4. conferire nuovamente alla banca il mandato all’incasso e questa potrà utilizzare il credito a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta al momento dell’erogazione della prestazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA), è stata introdotta dall’articolo 68, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che ha inserito nell’articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, disciplinante l’imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita, il comma 2- sexies. E’ stata così prevista l’applicazione dell’IVCA da parte dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di LPS ovvero da un rappresentante fiscale.
Attraverso le modifiche apportate all’articolo 26- ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato previsto che in tale evenienza, l’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del medesimo decreto che intervengono nella riscossione di tali redditi su incarico del contribuente o della compagnia estera, previa fornitura della provvista da parte del contraente.
Tali soggetti sono tenuti ad applicare l’IVCA ai sensi del sopra citato comma 2- sexies, articolo 1 del citato decreto legge n. 209 del 2002, il quale individua, tra l’altro, anche le modalità di utilizzo delle somme versate dagli intermediari.
In linea generale, si ricorda che le somme percepite in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita rientrano, ai fini fiscali, tra i redditi di capitale di cui alla lettera g- quater) del comma 1, dell’articolo 44, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e che tali redditi vengono determinati ai sensi del successivo articolo 45, comma 4, in base al quale “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.
Qualora i redditi in esame siano corrisposti da soggetti non residenti, che hanno esercitato l’opzione, a soggetti residenti nel territorio dello Stato, gli stessi sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 26 ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, analogamente a quanto avviene nei casi in cui la loro corresponsione venga effettuata da imprese di assicurazione residenti in Italia.
L’imposta sostitutiva è versata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di LPS o da un rappresentante fiscale delle stesse, ovvero applicata dai quei soggetti che intervengono nella riscossione di tali redditi sulla base di un mandato ricevuto dal contribuente o dall’impresa estera.
Qualora non ricorrano tali circostanze e i redditi di fonte estera in questione siano direttamente percepiti dal contribuente senza l’intervento di un intermediario residente/sostituto d’imposta, gli stessi possono essere assoggettati nella dichiarazione annuale dei redditi ad imposizione sostitutiva nella stessa misura dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26- ter del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del TUIR. In alternativa, è possibile optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del Tuir per le imposte pagate all’estero.
Al riguardo, nella circolare 31 ottobre 2012, n. 41/E è stato ribadito che il versamento dell’IVCA rappresenta un credito di imposta da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al citato articolo 26- ter del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora questa sia dovuta al momento dell’erogazione della prestazione.
Nel medesimo documento di prassi sono state inoltre rappresentate le differenti ipotesi al verificarsi delle quali l’intermediario è tenuto al rilascio di una certificazione al fiduciante/contraente che attesti l’ammontare dell’eccedenza IVCA versata dallo stesso soggetto.
Tale circostanza assume particolare rilevanza proprio nell’ipotesi in cui l’intermediario abbia applicato l’imposta sul valore della polizza e successivamente il contraente abbia revocato l’incarico affidato ad un intermediario residente e deciso di farsi liquidare la prestazione direttamente all’estero dalla compagnia di assicurazione estera.
In tale ipotesi, la certificazione del credito da parte dell’intermediario attribuisce la gestione dell’eccedenza direttamente al contraente il quale, peraltro, sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera, dispone di tutta la necessaria documentazione relativa alla polizza assicurativa al fine di autoliquidare l’imposta sostitutiva in sede di dichiarazione dei redditi, scomputando il credito di imposta certificato dall’intermediario.
Qualora la prestazione venga erogata direttamente all’estero, pertanto, il contribuente dovrà assoggettare ad imposizione detti redditi nel modello di dichiarazione Persone Fisiche, quadro RM – sez.V, rigo RM 12, indicando altresì il credito dell’IVCA certificata dall’intermediario nel campo che è stato appositamente predisposto.
Si ricorda che, qualora dallo scomputo del credito in oggetto dall’imposta dovuta dovesse residuare un’eccedenza, la stessa certificazione potrà essere utilizzata dal contraente per richiederne il rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Resta fermo, infine, che nel caso in cui i redditi siano percepiti dal contribuente direttamente all’estero, ossia senza l’intervento di un sostituto d’imposta, il contribuente, oltre alla compilazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, è tenuto ad adempiere agli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 4 decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (cd. monitoraggio fiscale) ed al pagamento dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE, cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E, paragrafo 2.2.1).
In alternativa, il contribuente può conferire nuovamente il mandato all’incasso ad un intermediario, in modo che lo stesso possa utilizzare il credito dell’IVCA a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta al momento dell’erogazione della prestazione. In tal caso, come chiarito nella citata circolare n. 41/E del 2012 sarà cura del nuovo intermediario restituire al contraente l’eventuale eccedenza di imposte versate che non possono essere in tal modo recuperate.
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