imposte responsabilità solidale amministratore, cassazione sentenza n. 15741 del 2013,Con la sentenza n. 15741 del 21 giugno 2013 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui la responsabilità degli organi che hanno la rappresentanza legale della società o ente, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria “ex lege” (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7327 del 11/05/2012, n. 22863 del 2011).

La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società a cui venivano notificate cartella di pagamento inerente all’Irpeg ed Iva per la società M. srl., nel frattempo fallita, della quale egli era stato amministratore unico, nonché alle relative sanzioni, tutte riguardanti il 2001 e 2002, e di cui ai precedenti avvisi di accertamento, sia al rispettivo atto di contestazione di sanzioni.

L’amministratore proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le motivazioni dell’amministratore della società contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorco alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva parzialmente le doglianze dell’Amministrazione finanziaria. Infatti i giudici di appello osservavano che quegli atti impositivi risultavano notificati regolarmente alla società, e quindi la cartella di pagamento non poteva essere emessa anche nei confronti dell’amministratore, contrariamente all’iscrizione a ruolo ed allo stesso atto esecutivo spiccato nei riguardi dell’appellato, il quale invece era tenuto al pagamento solo delle sanzioni, quale autore delle violazioni ed omissioni, oltre che per la personalizzazione della relativa responsabilità ex art. 16 Dpr. n. 472/97.

L’Agenzia delle Entrata avverso la sentenze della Commissione Tributaria Regionale proponeva ricorso alla Corte di Cassazione basato su due motivazioni.

Gli Ermellini ritengono fondato il motivo inerente alla responsabilità solidale dell’amministratore. Infatti nelle motivazioni affermano che ” in ordine al pagamento delle imposte preteso con la cartella di pagamento, va rilevato che in realtà si tratta di debito fiscale che non poteva non gravare pure sull’amministratore quale coobbligato solidale, anche se si trattava di società di capitale, e ciò a prescindere dalla regolare o meno notificazione degli originari atti impositivi alla M., che tuttavia – “incidenter tantum” – appare corretta, giusta le relate e i frontespizi già prodotti dall’appellante agenzia. Infatti la responsabilità dei liquidatori, ovvero degli amministratori, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria “ex lege” (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7327 del 11/05/2012, n. 22863 del 2011). Incombeva sul soggetto dichiarato responsabile con il provvedimento di attuazione della pretesa sanzionatoria l’onere di assumere l’iniziativa processuale volta ad ottenere il controllo giurisdizionale e l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti – diversi dal debito d’imposta della società – di tale responsabilità (V. pure Cass. Sentenza n. 9688 del 14/09/1995).”