INAIL – Circolare 18 luglio 2023, n. 32
Accordo tra Ministero della salute e Inail per il rimborso delle spese sostenute relativamente agli infortuni dei lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni
Quadro normativo
– Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)” e successive modificazioni.
– Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)” e successive modificazioni.
– Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 2009: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)”.
– Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità”.
– Decisione E7 del 27 giugno 2019: “Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)”.
– Decisione S11 del 9 dicembre 2020: “Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n.833/2004” (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera).
– Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattia professionali”.
– Legge 23 dicembre 1978, n. 833: “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
– Legge 11 marzo 1988, n. 67: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”.
– Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)”.
– Accordo quadro del 2 febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lett. d-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail).
– Accordo tra il Ministero della salute e Inail sottoscritto in data 29 novembre 2022 per consentire a Inail il rimborso delle spese sostenute relativamente agli infortuni di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni.
– Circolare Inail 20 aprile 2010, n. 16: “Regolamenti Comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e primi indirizzi operativi”.
– Circolare Inail 23 dicembre 2019, n. 36: “Regolamenti comunitari e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Sistema europeo EESSI – Electronic Exchange Social Security Information. Scambio telematico di dati e informazioni tra le Istituzioni degli Stati membri e dei Paesi SEE e Svizzera.
Chiarimenti e indicazioni operative.”
Premessa
L’attuale quadro normativo italiano prevede che – nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato UE, Stati SEE, Svizzera a favore di un lavoratore infortunato assicurato in Italia – il rimborso degli oneri delle prestazioni gravi sul Ministero della salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera, mentre restano a carico dell’Inail gli oneri relativi alle prestazioni in natura previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 nonché quelle attribuite a seguito della riforma sanitaria e delle successive disposizioni normative.
A seguito della riforma sanitaria, infatti, avvenuta con la legge 23 dicembre 1978 n.833, i compiti e le funzioni fino ad allora svolti dall’Inail a favore dei propri assicurati, in materia di tutela sanitaria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono stati trasferiti, come è noto, al Servizio Sanitario Nazionale.
Fino all’introduzione del sistema EESSI Electronic Exchange of Social Security Information (NOTA 1), i rimborsi relativi alle suddette prestazioni sono stati effettuati distintamente dal Ministero della salute in qualità di istituzione incaricata per il settore sanitario e dall’Inail per le prestazioni di propria competenza, il tutto mediante lo scambio di modulistica cartacea con gli Enti creditori.
Tale modalità di rimborso non è più possibile a decorrere da luglio 2019 con l’avvio in esercizio del progetto EESSI strutturato secondo il principio previsto dalla vigente normativa comunitaria in base al quale l’istituzione che autorizza la prestazione deve provvedere al rimborso dei relativi oneri economici verso l’Ente creditore estero.
In proposito nella suddetta procedura il Ministero della salute è competente per i BUC serie “Sickness” (Malattia) mentre l’Inail per i BUC serie “AWOD” (Infortuni sul lavoro e Malattie professionali).
Alla luce di quanto premesso ne consegue che per un lavoratore assicurato in Italia che si infortuni in uno Stato membro o aderente ai regolamenti comunitari e che ha diritto alle cure presso detto Stato, l’Inail – istituzione competente nel settore AWOD – deve provvedere formalmente al rimborso di tutti gli oneri connessi alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, compresi quelli di natura sanitaria, che in base alla legislazione italiana sono invece di competenza del SSN.
Al fine, quindi, di corrispondere al predetto assetto organizzativo, sono stati condivisi con il Ministero della salute dei flussi operativi finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune nel sistema EESSI, tramite un apposito Accordo che consente al nostro Paese da un lato di corrispondere agli impegni esterni nei confronti degli Stati UEE, SEE, Svizzera e dall’altro di regolare i rapporti interni amministrativi e finanziari tra l’Inail e il SSN.
Accordo Inail e Ministero della salute
Con l’Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2022 e ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 5 gennaio 2023 (NOTA 2), l’Inail e il Ministero della salute hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di disciplinare in particolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono essere effettuati dall’Inail per conto del Ministero della salute, relativamente agli infortuni e le malattie professionali di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni.
L’Accordo regola il rimborso per il tramite dell’Inail delle spese di competenza del Ministero della salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 (NOTA 3) per prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, in favore di soggetti aventi diritto a riceverle.
L’Accordo e le Modalità operative, che costituiscono parte integrante dello stesso, disciplinano gli adempimenti a carico delle parti. È previsto che l’Istituto invii tramite PEC al Ministero della salute i moduli SED DA010 e i modelli E125 (per i paesi ancora non “EESSI Ready”) relativi alle richieste di rimborso, pervenute dagli Enti creditori esteri, per prestazioni sanitarie erogate a titolo di infortunio sul lavoro o malattia professionale agli assicurati Inail, nonché l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere, entro un mese dal loro ricevimento.
Il Ministero della salute verifica, congiuntamente alle Asl, i presupposti di diritto delle prestazioni erogate e la congruità delle somme richieste dagli Stati creditori e comunica all’Inail, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC, l’esito del riscontro, onde consentire all’Istituto eventuali contestazioni delle somme richieste in base alle indicazioni del Ministero.
Per consentire all’Istituto di procedere al rimborso entro i termini previsti dall’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 (NOTA 4), l’articolo 3 dell’Accordo prevede che il Ministero della salute versi all’Inail le somme oggetto di rimborso entro 12 mesi dal ricevimento delle richieste o entro 30 mesi nel caso di contestazione delle somme.
Inoltre, in base alla decisione della Commissione amministrativa europea per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S11 del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all’attuazione degli articoli 35-41 del Regolamento (CE) n. 883/2004, tali rimborsi devono avvenire con efficienza e rapidità, al fine di evitare l’accumulo di crediti non liquidati per lunghi periodi, oltre all’applicazione degli interessi di mora sulle somme non rimborsate, ex articolo 68 del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Pertanto, qualora il Ministero della salute non osservi i termini sopracitati, l’articolo 4 dell’Accordo prevede che l’Inail può comunque effettuare i rimborsi agli Stati creditori entro i termini fissati dal Regolamento di applicazione (18 o 36 mesi), al fine di evitare l’insorgenza di interessi di mora.
In tali casi, il Ministero della salute non potrà sollevare eccezioni per le somme rimborsate al paese estero e l’Inail potrà agire per l’integrale recupero delle stesse.
Aspetti applicativi
Con la circolare Inail 23 dicembre 2019, n. 36 (NOTA 5) è stata comunicata la messa in produzione del sistema EESSI per lo scambio telematico di dati e informazioni tra le Istituzioni degli Stati membri e dei Paesi SEE e Svizzera e sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative anche sulla gestione dei flussi tra le Sedi e la Direzione centrale rapporto assicurativo.
In particolare, in merito al paragrafo 2.4) della citata circolare, nel quale sono formulate indicazioni operative per la trattazione dei flussi relativi alla richiesta di rimborso di prestazioni in natura, si evidenzia che rimangono invariate le modalità dello scambio di documentazione previsto fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere anche a seguito dell’Accordo in oggetto.
Gli adempimenti previsti dall’Accordo per la gestione delle richieste di rimborso per conto del Ministero della Salute, come sopra descritti, sono a esclusivo carico della Direzione centrale rapporto assicurativo Ufficio vigilanza assicurativa e rapporti extranazionali.
Si evidenzia, altresì, che ogni richiesta di rimborso inoltrata dall’Organismo estero creditore alla Direzione centrale rapporto assicurativo con SED DA010 (AW-BUC 05) è corredata anche del SED DA002 della Sede Inail e, ove manchi, la Direzione centrale provvederà ad acquisirlo dalla Sede al fine di operare correttamente il rimborso richiesto dall’ente estero.
Si coglie l’occasione per rappresentare che nel caso in cui dovesse pervenire – tramite la piattaforma EESSI RINA – un SED AWOD-DA004 da uno Stato estero per conoscere i costi di una specifica prestazione di natura sanitaria o di un accertamento diagnostico, la Sede Inail competente dovrà predisporre il SED AWOD-DA005 indicando per quella specifica prestazione i costi previsti dal tariffario sanitario regionale.
Al riguardo si ricorda che un’istituzione dello Stato membro competente (in cui la persona è assicurata) prima del rimborso diretto alla persona interessata che ha anticipato la prestazione, richiede all’istituzione del luogo di soggiorno tutte le informazioni relativamente a tariffe e importi, dettagliate per ciascuna ricevuta di pagamento utilizzando il AW-BUC-03 (SED DA004). L’istituzione del luogo di soggiorno risponde (SED DA005) fornendo informazioni dettagliate per ciascuna ricevuta di pagamento (tassi e importi rimborsabili alla persona assicurata).
Si precisa che le informazioni sulle tariffe per le specifiche prestazioni richieste devono attenere anche alle prestazioni di natura ospedaliera (es. ricovero, intervento chirurgico, ecc.) in quanto il BUC in questione è di competenza del settore “AWOD” e non del settore “Sickness” che nella piattaforma EESSI RINA è gestito esclusivamente dal sistema sanitario.
Per gestire, infine, a cura della Direzione centrale rapporto assicurativo, gli aspetti contabili dell’Accordo di rimborso spese in Paesi aderenti ai regolamenti (CE) di competenza del Ministero della salute, nel Piano dei conti dell’Istituto sono stati istituiti i due livelli VI necessari alle relative operazioni contabili:
– E.9.02.02.01.001.xx Rimborso spese sanitarie a carico del Ministero Salute per infortuni e malattie professionali sostenute da Istituzioni estere MP: 9.0 gestione: 110
– U.7.02.03.04.001.xx Rimborso a Istituzioni estere delle spese per prestazioni sanitarie a carico del Ministero Salute MP: 6.1 gestione: 110
—
Note:
(1) In applicazione del principio di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, di informatizzazione e dematerializzazione delle procedure di invio dei documenti riguardanti la sicurezza sociale in ambito transfrontaliero tra gli Stati membri, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento, a partire da luglio 2019 è entrato a regime il sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), che ha così superato il sistema di scambi cartacei.
(2) L’Accordo è allegato alla presente circolare.
(3) Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (Regolamento di base) e il suo Regolamento di applicazione n.987/2009 coordinano i sistemi di sicurezza sociale delle diverse legislazioni nazionali, al fine di garantire l’effettività dei diritti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di tutela della salute e sicurezza ai lavoratori che transitano negli Stati dell’Unione Europea, nei paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e nella Svizzera.
(4) Art 67, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 987/2009: “I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all’articolo 66 del regolamento di applicazione dall’istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore”.
Art 67, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 987/2009: “Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato”.
(5) Circolare Inail del 23 dicembre 2019, n. 36: “Regolamenti comunitari e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Sistema europeo EESSI – Electronic Exchange Social Security Information. Scambio telematico di dati e informazioni tra le Istituzioni degli Stati membri e dei Paesi SEE e Svizzera. Chiarimenti e indicazioni operative”.
Allegato
Accordo fra Ministero della Salute e INAIL per consentire ad INAIL il rimborso delle spese sostenute relativamente agli infortuni di lavoratori in Paesi aderenti ai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e s.m.i.
Tanto premesso, si conviene
Art. 1
Oggetto
Il presente Accordo regola il rimborso per il tramite dell’INAIL delle spese di competenza del Ministero della Salute, ai sensi della legge n. 833/1978, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 per prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, in favore di soggetti aventi diritto a riceverle.
Art. 2
Impegni tra le Parti
1. L’INAIL è tenuto ad inviare tramite PEC al Ministero della Salute i moduli SED DA010 relativi alle richieste di rimborso per prestazioni sanitarie di cui all’art. 1, entro un mese dal loro ricevimento dalle istituzioni estere. L’invio riguarda anche i moduli E125 per i paesi che ancora non sono EESSI Ready per i BUCs finanziari.
Si rinvia per i flussi di scambio alle Modalità operative di cui all’Allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo.
2. Con le stesse modalità l’INAIL è tenuto ad inviare i moduli SED DA012 ricevuti dalle istituzioni creditrici a rettifica o revoca degli importi indicati nei moduli SED DA010 inviati, nonché le note di opposizione correlate ai moduli E125.
3. Il Ministero della Salute, non appena ricevuta la documentazione di cui ai commi 1 e 2, per mezzo dei suoi sistemi informativi, è tenuto a verificare con le istituzioni competenti (ASL) i presupposti del diritto alle prestazioni erogate e la congruità delle somme richieste all’INAIL dagli Stati creditori aderenti al sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
4. L’esito della verifica dovrà essere comunicato all’INAIL nel termine di 180 giorni dal ricevimento della PEC contenente le richieste di cui commi 1 e 2, al fine di consentire all’INAIL eventualmente di contestare in tutto o in parte le somme richieste secondo le indicazioni del Ministero della Salute o di effettuare il pagamento all’istituzione creditrice nei termini di cui all’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.
Art. 3
Versamento delle somme erogate dall’INAIL per spese sanitarie ai fini dei rimborsi agli Stati creditori
1. Il Ministero della Salute, entro 12 mesi o, comunque, al più tardi entro marzo dell’anno successivo dal ricevimento delle richieste di cui all’articolo 2 commi 1 e 2, verificati i presupposti del diritto alle prestazioni erogate e la congruità, è tenuto a versare all’INAIL le somme indicate nella documentazione trasmessa, per consentire all’Istituto di attivare le procedure contabili al fine di procedere al rimborso entro i termini previsti dall’art. 67, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 987/2009.
2. Nel caso in cui vi sia contestazione dell’intero importo o di parte di esso, il Ministero della Salute è tenuto comunque a versare all’INAIL, entro 30 mesi dal ricevimento delle richieste di cui all’articolo 2 commi 1 e 2, le somme necessarie per attivare le procedure contabili, al fine di procedere al rimborso entro i termini previsti dall’art. 67, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Art. 4
Termini
1. In caso di mancata osservanza dei termini previsti dall’articolo 3 del presente accordo, considerato quanto previsto all’art. 67 del Regolamento (CE) n. 987/2009 al paragrafo 1 nonché ai paragrafi 6 e 7, l’INAIL può comunque procedere entro i 18 mesi o entro i 36 mesi previsti dal Regolamento di applicazione a effettuare i rimborsi richiesti dagli Stati creditori per le prestazioni di natura sanitaria di competenza del Ministero della Salute, al fine di evitare ai sensi dell’art. 68 del citato Regolamento l’applicazione degli interessi di mora. In tali casi, Il Ministero della Salute non potrà sollevare nei confronti dell’Istituto eccezioni per le somme rimborsate al paese estero.
2. L’INAIL potrà agire per l’integrale recupero delle somme nei confronti del Ministero della Salute.
Art. 5
Trattamento dei dati
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifìcazioni e integrazioni.
Art. 6
Modifiche
Il presente Accordo può essere modificato per conforme volontà delle parti da manifestarsi per atto scritto e con le medesime modalità previste per l’adozione del presente accordo.
Art. 7
Decorrenza
Il presente Accordo decorre a far data dal 1 gennaio 2023 e può essere disdettato da ciascuna parte con preavviso di sei mesi.
Art. 8
Forma dell’Accordo
Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica.
Art. 9
Registrazione
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso, le eventuali spese di registrazione saranno a carico del fruitore.
Allegato 1
MODALITA’ OPERATIVE
a) Come previsto dall’articolo 2 dell’Accordo, l’Inail invierà tramite PEC al Ministero della Salute l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere nonchè i relativi moduli SED DA010 ed E125 scannerizzati correlati alle richieste di rimborso. In tali moduli l’Inail indicherà con apposita evidenza, le prestazioni sanitarie di competenza del Ministero della Salute per le quali il Ministero stesso effettuerà i controlli previsti dall’articolo 2, comma 3 dell’Accordo e il versamento delle somme indicate dall’articolo 3, comma 1.
b) Il Ministero della Salute comunicherà con PEC all’Inail l’esito delle verifiche previste dall’articolo 2, comma 4, entro 180 giorni dal ricevimento della PEC contenente le richieste indicate al punto a) allegando:
– un elenco dei nominativi in relazione ai quali, a seguito dei controlli, l’INAIL possa procedere al rimborso delle somme indicate, precisando che provvederà entro i termini previsti nell’articolo 3 dell’Accordo di cui trattasi.
– un elenco nel quale siano indicati, a seguito dei controlli, i nominativi per i quali occorrerà contestare le somme richieste, o parte di esse, con modulo DA016. In tal caso il Ministero dovrà comunque versare all’Inail, trascorsi i 30 mesi previsti dall’articolo 3, comma 2, le somme necessarie per attivare le procedure contabili.
c) Con riferimento alle richieste di rimborso pervenute da parte degli Enti esteri entro il 31 dicembre 2022 e attualmente pendenti, oggetto di contestazione da parte di Inail in quanto di competenza del Ministero della Salute, il Ministero stesso provvederà a versare all’Inail le somme di propria spettanza nei termini indicati dall’articolo 3, per consentire all’Istituto di procedere ai rimborsi entro i termini previsti dall’art. 67, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 6 giugno 2019, n. C-33/18 - Una persona la quale, alla data di applicazione del regolamento n. 883/2004, esercitasse un'attività subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro,…
- INPS - Messaggio 02 agosto 2019, n. 2981 - Convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Casse professionali per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 4641 depositata il 21 febbraio 2024 - In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102…
- UE - Regolamento 20 giugno 2019, n. 2019/1149 - Che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344
- DECRETO LEGISLATIVO 03 agosto 2022, n. 131 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni…
- Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Modifiche al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…