INPS – Messaggio 02 agosto 2019, n. 2981
Convenzione tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le Casse professionali per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. Sistema di comunicazione europeo denominato EESSI
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 hanno imposto agli Stati membri la progressiva adozione di nuove tecnologie per lo scambio, l’accesso e l’elaborazione dei dati nei settori della sicurezza sociale da parte dei diversi organismi competenti dell’Unione europea.
Il nuovo sistema europeo denominato eessi (Electronic Exchange of Social Security Information) è un sistema informatico attraverso il quale le Istituzioni competenti dei 32 Stati che applicano la normativa comunitaria si scambiano le informazioni al fine di garantire un maggiore livello di rapidità e sicurezza.
A partire dalla data del 3 luglio 2019, al termine del periodo transitorio per lo scambio elettronico dei dati fra le suddette Istituzioni stabilito dalla Commissione europea, ogni informazione attestante il diritto di lavoratori e pensionati ed ogni altra documentazione riferite alla mobilità degli stessi, dovrà essere dematerializzata e trasmessa mediante Documenti elettronici Strutturati (SED) inseriti all’interno di flussi predefiniti (BUC) e veicolati tramite EESSI.
Nel rispetto della normativa di riferimento – regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 – per ogni Stato membro sono stati istituiti i “punti di accesso” definiti come punti di contatto elettronico designati dall’Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3 del regolamento di base (CE) n. 883/2004, aventi la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all’applicazione del predetto regolamento di base e del relativo regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri.
In particolare, per l’Italia il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 29 gennaio 2009 ha individuato come “punti di accesso” il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l’INPS, e l’INAIL.
L’INPS è stato designato quale “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo; pertanto, attraverso la propria struttura tecnologica, permetterà alle Casse di inviare e ricevere le informazioni necessarie ad attuare il precitato disposto normativo tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dal nuovo sistema europeo EESSI.
Il citato decreto ministeriale ha stabilito che i rimborsi degli oneri finanziari sostenuti dai “punti di accesso”, al fine dell’utilizzo degli strumenti informatici in favore delle istituzioni a ciascuno di essi collegate, devono essere regolati mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti.
Con la circolare n. 97 del 28 giugno 2019 sono state fornite le prime indicazioni organizzative volte ad assicurare il corretto presidio della gestione, per via telematica, degli scambi di dati e informazioni tra l’INPS e le Istituzioni degli altri Stati che applicano la normativa comunitaria (Stati UE, Stati dell’area economica europea SEE e Svizzera).
L’INPS peraltro, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e di agevolare l’interconnessione tra l’INPS e le Casse, ha individuato tre possibili modalità di interazione con i propri sistemi, denominate RINA FULL – PORTAL locale, RINA FULL – PORTAL remoto in cloud, Applicazioni Nazionali via National Gateway.
Tali modalità sono state recepite nei tre schemi di convenzione tra l’INPS e le Casse professionali per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (ce) n. 987/2009 – Sistema di comunicazione europeo denominato EESSI, adottati con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) del 3 luglio 2019, n. 77 (Allegati n.1, n. 2 e n. 3).
Ciascuna Cassa professionale potrà scegliere la modalità comunicativa da adottare, tenendo conto dei relativi costi e delle caratteristiche tecniche di ognuna, che sono rappresentate nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante della convenzione.
Durante la vigenza della convenzione è riconosciuta alle Casse la facoltà di richiedere all’INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, il passaggio ad altra modalità di scambio dati tra quelle indicate, fermo restando l’adeguamento dei costi.
Gli importi da corrispondere all’INPS a titolo di rimborso per le attività svolte sono calcolati sulla base dei criteri della contabilità analitica per l’anno 2018 e si differenziano a seconda della modalità di interazione scelta dalle Casse.
È previsto un costo una tantum connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei dati, alla sicurezza informatica ed alla formazione (amministrativa e tecnica) del personale delle Casse, nonché un costo annuale connesso alla manutenzione e gestione delle procedure, all’attività di management e all’help desk. In particolare, i costi – per le tre modalità comunicative indicate – corrispondono a:
– un costo una tantum pari a € 1.475,00 (IVA esclusa) e un costo annuale pari a € 2.278,00 (IVA esclusa) per l’opzione RINA FULL – PORTAL locale;
– un costo una tantum pari a € 1.475,00 (IVA esclusa) e un costo annuale pari a € 2.444,00 (IVA esclusa) per l’opzione RINA FULL – PORTAL remoto in cloud;
– un costo una tantum pari a € 1.325,00 (IVA esclusa) e un costo annuale pari a € 5.319,00 (IVA esclusa) per l’opzione National Gateway.
Il costo annuale sarà rivalutato annualmente sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno ed oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
Per il solo anno 2019, tenuto conto che la convenzione avrà validità e efficacia a decorrere dal secondo semestre 2019, i costi sopra specificati, previsti per ciascuna modalità comunicativa scelta dalle Casse, sono ridotti del 50%.
Il costo una tantum sarà versato entro 60 giorni dal perfezionamento della convenzione.
L’importo annuo dovrà essere versato alle scadenze di seguito riportate:
– entro 30 giorni dal perfezionamento della convenzione in relazione all’anno solare 2019;
– entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento limitatamente al periodo di vigenza della convenzione.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice IBAN:
IT97C0100003245348200001339 – intestato a INPS Direzione Generale – relativo alla Contabilità Speciale di Tesoreria Provinciale di Roma n. 1339, indicando la causale “eessi”.
L’Istituto si riserva, durante la vigenza della convenzione, di rivedere l’importo del costo annuale laddove per l’esecuzione della convenzione risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a carico dell’INPS, previa apposita e dettagliata comunicazione alla Cassa, fermo restando la facoltà della Cassa di optare, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, per altra diversa modalità di scambio dati tra quelle descritte nell’allegato n. 1 di ogni schema di convenzione, contenente le regole tecniche.
Ogni Cassa professionale dovrà formalizzare nell’istanza di convenzionamento la scelta relativa alla modalità di interazione scelta per lo scambio.
La stipula delle convenzioni di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, il cui direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in oggetto.
Per l’avvio dell’iter di convenzionamento, le Casse professionali dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi – Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, all’indirizzo email onvenzioni.contributiassociativi@inps.it.
Allegati
(omissis)
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