MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale del 1° agosto 2023
Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall’art. 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «richiedente»: il soggetto legittimato a presentare domanda di attribuzione di un credito di imposta in conformità al presente decreto;
b) «beneficiario»: il richiedente al quale è stato riconosciuto un credito di imposta in conformità al presente decreto;
c) «ODM»: organismo di mediazione, l’ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) «numero d’ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell’iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010;
f) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
g) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione»;
h) «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
i) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall’art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
l) «accordo di negoziazione»: l’accordo che compone la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;
m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei casi previsti dal presente decreto, predisposta dal Ministero della giustizia – Dipartimento transizione digitale;
n) «CIEId»: l’identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d’identità elettronica (CIE);
o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
p) «SPID»: sistema pubblico dell’identità digitale, di cui all’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
q) «PEC»: Posta elettronica certificata. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
r) «Ministero»: il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia;
s) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia;
t) «SID»: Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell’Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta e comunicazioni
1. La domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui al presente decreto, è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l’accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l’identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
2. Ciascun richiedente, al m0omento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.
3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all’interessato in apposita area riservata della piattaforma.
4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
b) il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato o dall’arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato o dell’arbitro dell’importo fatturato;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5. La domanda di cui al comma 1, è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta ai sensi del presente decreto, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell’ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Capo II
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Art. 4
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l’indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. In caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione, oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, la domanda contiene:
a) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
b) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo corredata del numero del procedimento e della data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
d) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, e a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e c), la richiesta contiene:
a) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
b) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell’accordo risultante dai registri del ODM;
c) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Art. 5
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. In caso di raggiungimento dell’accordo, oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, la richiesta contiene:
a) il numero d’ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
b) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
c) il numero del procedimento e la data dell’accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
d) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
f) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l’accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:
a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo;
b) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
c) l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Art. 6
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice
1. Quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, oltre a quanto disposto dall’art. 3, comma 4, la richiesta contiene:
a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
b) la data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
c) il numero d’ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
d) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di conciliazione;
e) il numero del procedimento e la data dell’accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
f) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
g) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
2. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g), la domanda contiene:
a) il numero del procedimento di mediazione;
b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell’accordo.
3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda della parte che ha versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito di imposta contiene, oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, e dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell’art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l’ordinanza di cui alla lettera b).
Art. 7
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, corrispondente alle indennità non corrisposte al ODM dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
c) l’ammontare dell’indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti di cui alla lettera b), la comunicazione prevista dall’art. 15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
f) fuori dal caso di cui alla lettera e), l’indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.
Art. 8
Verifiche e riconoscimento dei crediti d’imposta
1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.
Capo III
Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
Art. 9
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, la domanda contiene:
a) l’indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui all’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
b) la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo di negoziazione;
c) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell’accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all’art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
d) lo scaglione di valore applicato dall’avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
Art. 10
Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all’arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, la domanda contiene:
a) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
b) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Art. 11
Verifiche e riconoscimento dei crediti d’imposta
1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno, l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l’importo del credito d’imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante.
4. I crediti d’imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nè rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Capo IV
Disposizioni comuni
Art. 12
Procedure di utilizzo del credito di imposta
1. I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
2. I crediti d’imposta di cui al presente decreto non danno luogo a rimborso.
3. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 13
Controlli e procedure di recupero
1. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.
Art. 14
Trasmissione dati
1. Ai fini di cui all’art. 12, il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l’accoglimento della domanda, trasmette all’Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione, nonché l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il sistema di cui al comma 1, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.
Art. 15
Cause di revoca
1. Il credito di imposta è revocato se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero ai sensi dell’art. 13, del beneficio indebitamente fruito.
Capo V
Monitoraggio statistico e trattamento dati
Art. 16
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all’art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l’attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
Art. 17
Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall’art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati:
a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale;
b) data nella quale il giudice ha adottato l’ordinanza prevista dall’art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
c) data dell’ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l’estinzione del procedimento.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, in conformità all’art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l’elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.
Art. 18
Trattamento dati
1. Il Ministero e l’Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, svolte ai fini del riconoscimento di credito di imposta ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero è titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, e assicura che tali trattamenti avvengono adottando le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. A tal fine, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:
a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali, l’utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonchè il rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell’ambito dei trattamenti effettuati;
b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell’ambito delle procedure di autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;
c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, eventualmente rilevabili dall’indicazione della materia ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), dell’art. 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e dell’art. 9, comma 1, lettera a) del presente decreto;
e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
4. I dati personali raccolti ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a), e dell’art. 7, comma 1, lettera b), sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nonchè, da parte di DGSTAT, per le attività svolte ai sensi degli articoli 19 e 20, a soli fini statistici, in conformità all’art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, agli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Capo VI
Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.
2. Alle domande di riconoscimento dei crediti di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di cui al Capo I, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 presentate in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.
Art. 20
Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa
1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell’ambito delle rispettive risorse stanziate, sull’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall’anno 2023.
Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa in conformità dell’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per ciascuno degli interventi previsti dall’art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all’art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.
2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all’art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato nell’anno precedente con le modalità di cui all’art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. I crediti d’imposta di cui al Capo III sono riconosciuti nel limite di spesa previsto dall’art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Disposizioni finali
1. Il decreto del Ministro della giustizia del 23 dicembre 2015 recante «Incentivi fiscali nella forma del “credito di imposta” nei procedimenti di negoziazione assistita» è abrogato.
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