AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 80 del 18 gennaio 2023
Indennità risarcitorie – Trattamento fiscale dei contributi percepiti in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento dannoso – Artt. 88 comma 2, 86 comma 4 e 101 del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A. rappresenta che lo stabilimento produttivo della società, sito in … alla Z.I. …, nella notte tra il … e … 2015, è stato gravemente danneggiato da un’esondazione di eccezionale portata del fiume attiguo. Per effetto di tale calamità naturale, gli impianti produttivi, i magazzini e gli uffici amministrativi hanno riportato notevoli danni. La società istante, risultata beneficiaria di un contributo della Regione Campania pari ad euro …, poi ridotto ad euro …, iscritto nel bilancio d’esercizio 2021 in quanto in tale periodo sarebbe maturata, a parere dell’istante, ”la ragionevole certezza della sua percezione”, chiede di sapere se lo stesso debba o meno concorrere alla determinazione del reddito del periodo d’imposta 2021 ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che il contributo abbia carattere risarcitorio in quanto è volto a coprire, almeno in parte, i danni occorsi alle strutture produttive delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del … ottobre 2015.
In particolare, precisa che tali strutture produttive sono state svalutate nel bilancio d’esercizio dello stesso anno a causa della perdita e/o danneggiamento intervenuti a seguito del citato evento calamitoso, senza che detti componenti negativi avessero assunto rilievo ai fini fiscali in quanto poste riferite a beni strumentali che non avevano avuto mai rilevanza fiscale negli esercizi precedenti al 2015. Infatti, le quote di ammortamento di detti beni, negli esercizi precedenti al verificarsi dell’evento calamitoso, benché imputate al bilancio d’esercizio, non hanno concorso alla formazione del reddito d’esercizio.
Fatta questa precisazione, la società istante ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRES e IRAP il contributo ricevuto e a tal riguardo richiama i primi due commi dell’articolo 88 del TUIR in base ai quali:
”1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.”.
Conseguentemente, ritiene di potere effettuare, nel modello UNICO 22 (redditi 2021) una variazione in diminuzione in relazione al contributo risarcitorio ricevuto dalla Regione Campania pari ad euro …
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività. Si fa riferimento, in particolare, alla circostanza che il contributo (i) abbia natura risarcitoria, (ii) sia stato riconosciuto alla società istante a seguito di un evento dannoso occorso nel periodo d’imposta 2015 in relazione ad un bene strumentale il cui valore fiscalmente riconosciuto sia pari a zero e (iii) sia di competenza del periodo d’imposta 2021. Su tali ultimi aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
Sul piano interpretativo, si ricorda che se le indennità risarcitorie, correlate alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali in genere, vengono conseguite nello stesso periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento dannoso, le stesse danno luogo, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. b), dell’articolo 86 del TUIR e dal comma 1 dell’articolo 101 del TUIR, rispettivamente, ad una plusvalenza o a una minusvalenza a seconda che il relativo importo sia superiore o inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato. Se il bene risulta posseduto da almeno tre anni al momento della perdita o danneggiamento, l’eventuale plusvalenza, ai sensi del comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata o a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Qualora le indennità risarcitorie, come riferito dall’istante nel caso di specie, vengano conseguite in un periodo successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso, il comma 2 dell’articolo 88 del TUIR stabilisce che ”le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.”
Il legislatore, pertanto, ferma restando la rilevanza reddituale dell’evento, ha voluto assicurare anche nel caso di sopravvenienza attiva (per effetto del conseguimento dell’indennità in un periodo d’imposta successivo a quello dell’evento dannoso) l’applicazione del medesimo trattamento fiscale previsto per la plusvalenza, riconoscendo la possibilità di rateizzare, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, la differenza tra l’indennità conseguita e il costo fiscalmente riconosciuto del bene perduto o danneggiato.
L’importo suscettibile di rateizzazione, a norma del citato comma 4 dell’art. 86, è pari alla differenza tra l’ammontare della indennità conseguita e il costo fiscalmente riconosciuto del bene danneggiato.
Pertanto, nel caso in cui il costo fiscalmente riconosciuto del bene è pari a zero, l’intera indennità concorre alla formazione del reddito potendo fruire della rateizzazione ai sensi del comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, in presenza di tutti i presupposti previsti da tale ultima disposizione.
Ne consegue che, contrariamente alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, il contributo ricevuto dalla Regione Campania, pari ad euro …in mancanza di una norma che ne disponga l’esenzione o la non concorrenza a reddito, deve rilevare ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP per l’intero importo e potrà fruire della rateizzazione qualora ricorrano tutti presupposti previsti dal più volte citato comma 4 dell’articolo 86 del TUIR.
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