INPS – Messaggio 30 novembre 2022, n. 4314
Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in favore di alcune categorie di lavoratori. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
- Premessa
L’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), e successive modificazioni, ha previsto il riconoscimento – previa presentazione della domanda all’INPS da parte dell’interessato – dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
– lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
– lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
– lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto n. 50/2022, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS, tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino accedendo con le proprie credenziali.
Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.
- Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto legge n. 50/2022
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande presentate, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.
L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
- Chiarimenti sui requisiti di accesso all’indennità una tantum
Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto legge n. 50/2022, come anticipato, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella richiamata circolare n. 73/2022.
L’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge n. 50/2022.
3.1 Collaboratori coordinati e continuativi
L’articolo 32, comma 11, del decreto legge n. 50/2022, così come modificato dall’articolo 22, comma 2, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c., ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che i relativi contratti siano attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che i potenziali beneficiari non siano titolari – alla data del 18 maggio 2022 – dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Infine, l’articolo 32, comma 11, stabilisce che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.
Si precisa che l’iscrizione alla Gestione separata, per i suddetti rapporti di collaborazione, perfezionata in sede di riesame, soddisfa il requisito normativo per la percezione dell’indennità.
3.2 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
L’articolo 32, comma 13, del decreto legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Anche per tali categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità sia riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge n. 50/2022.
Si evidenzia che in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all’indennità, la stessa risulterà indebita e dovrà essere restituita.
3.3 Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
L’articolo 32, comma 14, del decreto legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità la citata disposizione stabilisce che detti lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge n. 50/2022.
3.4 Lavoratori autonomi occasionali
L’articolo 32, comma 15, del decreto legge n. 50/2022, prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che – nel periodo di osservazione che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – siano già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
3.5 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L’articolo 32, comma 16, del decreto legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs n. 114/1998.
Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, la richiamata disposizione stabilisce che possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
- Indennità una tantum a favore dei beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022
Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 1, sezione I, della parte III, della circolare n. 73/2022, si precisa che il riferimento alla titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, quale condizione di accesso all’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, si intende come effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle richiamate indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). Tale interpretazione è aderente al dettato normativo di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto Aiuti che testualmente recita:
“Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro”.
Il chiarimento di cui sopra è da riferirsi anche al riconoscimento dell’indennità una tantum di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (cfr. il paragrafo 1, sezione I, parte III, della circolare n. 127/2022).
Allegato
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca | |||
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ID | REQUISITO DA CONTROLLARE | MOTIVAZIONE DI REIEZIONE | DOCUMENTAZIONEDA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME (DA ALLEGARE) |
1.1 | Essere lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o rapporti di dottorando o assegnista di ricerca alla data prevista dalla normativa di riferimento. Essere iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 Avere un reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o assegnista di ricerca non superiore a 35.000 euro per l’anno di imposta 2021. | Non risulta iscritto alla Gestione separata, e/o non risulta essere titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di dottorando o assegnista di ricerca e/o il reddito derivante dai suddetti rapporti, per l’anno di imposta 2021, risulta superiore a 35.000 euro. | Autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data e del n. protocollo. Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o il rapporto di dottorando o assegnista di ricerca, alla data prevista dalla normativa di riferimento. Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o assegno di ricerca, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU. |
2.1 | Non essere titolari di trattamento pensionistico. | Risulta titolare di un trattamento pensionistico incompatibile alla data prevista dalla normativa di riferimento. | |
3.1 | Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (iscrizione presso casse previdenziali private). | Risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratore autonomo) alla data prevista dalla normativa di riferimento. | Autocertificazione della richiesta di cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa previdenziale obbligatoria, con indicazione del protocollo e della data dell’istanza e della data di cessazione. |
3.2 | Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (iscrizione presso la gestione speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali). | Risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratore autonomo) alla data prevista dalla normativa di riferimento. | Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all’INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. |
3.3 | Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (iscrizione presso gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali). | Risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratore autonomo) alla data prevista dalla normativa di riferimento. | Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. |
4.1 | Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratori dipendenti o come autonomi dello spettacolo o lavoratori marittimi). | Risulta iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo dello spettacolo o lavoratore marittimo. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). |
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 | |||
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ID | REQUISITO DA CONTROLLARE | ESITO ESPOSTO-DESCRIZIONE REIEZIONE | DOCUMENTAZIONEDA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME (DA ALLEGARE) |
1.1 1.2 | Avere svolto l’attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021, anche riferite a più contratti, come lavoratore stagionale, e/o tempo determinato e/o intermittente. | Non risulta aver svolto l’attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021, anche riferite a più contratti, come lavoratore stagionale, e/o tempo determinato e/o intermittente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel periodo previsto dalla normativa di riferimento. |
2.1 2.2 | Avere un reddito derivante dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti non superiori a 35.000 euro per l’anno 2021. | Risulta aver avuto nell’anno 2021 un reddito derivante dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti superiore a 35.000 euro. | Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo determinato e/o intermittenti, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU |
N/A | Non aver già percepito l’Indennità prevista dal DL Aiuti. | Risulta aver già percepito l’Indennità prevista dal DL Aiuti. |
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo | |||
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ID | REQUISITO DA CONTROLLARE | ESITO ESPOSTO-DESCRIZIONE REIEZIONE | DOCUMENTAZIONEDA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME (DA ALLEGARE) |
1.1 | Aver maturato almeno cinquanta giornate di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nel corso dell’anno 2021. | Non risulta aver maturato almeno 50 giornate di contribuzione versate nel Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nel corso dell’anno 2021. | Comunicazione dell’attività svolta e del numero delle giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
2.1 | Avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. | Risulta avere un reddito derivante da rapporti come lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. | Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU. |
N/A | Non aver già percepito l’Indennità prevista dal DL Aiuti. | Risulta aver già percepito l’Indennità prevista dal DL Aiuti. |
Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. | |||
---|---|---|---|
ID | REQUISITO DA CONTROLLARE | ESITO ESPOSTO-DESCRIZIONE REIEZIONE | DOCUMENTAZIONEDA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME (DA ALLEGARE) |
1.1 | Essere lavoratori autonomi occasionali e privi di partita IVA. Aver svolto, nel 2021, attività di lavoro autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Aver almeno 1 contributo mensile accreditato nel 2021. Essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. | Non risulta essere lavoratore autonomo privo di partita IVA e/o aver svolto, nel 2021, attività di lavoro autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e/o aver almeno 1 contributo mensile accreditato nel 2021 e/o essere già iscritto, alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. | Contratto, notula/ricevuta o certificazione unica o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità di un contratto autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile con accredito di almeno un contributo mensile. Autocertificazione della presentazione di richiesta di cessazione della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo. Autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data e del n. protocollo. |
2.1 | Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratori dipendenti o come autonomi dello spettacolo o lavoratori marittimi). | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo dello spettacolo o lavoratore marittimo. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). |
3.1 | Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (iscrizione presso casse previdenziali private). | Risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratore autonomo) alla data prevista dalla normativa di riferimento. | Autocertificazione della richiesta di cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa previdenziale obbligatoria, con indicazione del protocollo e della data di comunicazione e della data di cessazione. |
3.2 | Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (iscrizione presso la gestione speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali). | Risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratore autonomo) alla data prevista dalla normativa di riferimento. | Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all’INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. |
3.3 | Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (iscrizione presso gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali). | Risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (come lavoratore autonomo) alla data prevista dalla normativa di riferimento. | Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della omunicazione |
N/A | Non aver già percepito l’Indennità prevista dal DL Aiuti. | Risulta aver già percepito l’Indennità prevista dal DL Aiuti. |
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 | |||
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ID | REQUISITO DA CONTROLLARE | ESITO ESPOSTO-DESCRIZIONE REIEZIONE | DOCUMENTAZIONEDA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME (DA ALLEGARE) |
1.1 | Essere lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, nonché iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 entro la medesima data. | Non risulta lavoratore incaricato alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e/o con un reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e/o titolare di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL 50/2022, e/o essere già iscritto, alla medesima data, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. | Contratto o lettera di incarico o fattura o notule o Certificazione unica o qualsiasi altro documento da cui si evinca un reddito ai fini fiscali derivante da attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro per il periodo previsto dalla normativa. Autocertificazione della presentazione di richiesta di apertura della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo. Autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data e del n. protocollo. |
N/A | Non aver già percepito l’Indennità prevista dal DL Aiuti. | Risulta aver già percepito l’Indennità prevista dal DL Aiuti. |